Il codice penale in difesa della Repubblica
Essi sono da applicare verso persone e gruppi che, con intento lucido e pervicace di falsificazione e di corruzione quindi dello spirito civile, offendono memorie, verità sul Risorgimento dell’Unità e della Libertà, sulla Resistenza e sulla Repubblica, acquisite dalla storiografia scientifica nazionale ed internazionale: Art. 290 del Codice Penale: vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle Forze Armate; Art.291: vilipendio della Nazione Italiana; Art. 292: vilipendio o danneggiamento alla bandiera o ad altro simbolo dello Stato. Se non lo fanno le istituzioni è dovere delle associazioni che hanno i mezzi e gruppi decisi di ardenti ed onesti avvocati, tutti autenticamente ed orgogliosamente ‘italiani’, nel senso nobile ed alto del termine, non nazionalista, che vadano ad individuare ad uno ad uno i casi di costanti, lucidi, documentati comportamenti illegali di falsificazione, di capovolgimento delle più elementari verità storiche, al Nord, al Centro, al Sud, nelle Isole e li portino di fronte ai liberi Tribunali per le libere decisioni.
Senza guardare in faccia a nessuno laico (di ogni colore, di destra, di centro, di sinistra) ed ecclesiastico che sia a tutti i livelli (al di là e al di qua del Vaticano), dove si annidano spesso le posizioni antirisorgimentali, antiliberali, nostalgiche di assolutismi e di clericalismi, più insidiose. |
Pubblicazioni mensiliNuovo Monitore Napoletano N.213 Settembre 2026
Miscellanea Storia, Letteratura, Arte, Cultura e FilosofiaCent’anni di solitudine: il destino che ritorna Il Settimo Sigillo: la scacchiera dell’esistenza e la fragile speranza dell’uomo Masaniello, il cuore ribelle di Napoli Il cammino della democrazia in Toscana. Bartolomeo ed Ermenegildo Potenti (1799 – 1849) Parmenide: l’essere è. E la sua ragion d’essere? Quando la Resistenza era donna
Filosofia della Scienza e della Politica Lo stato miserando del dibattito pubblico italiano Cosa resta dell’attentato alle Twin Towers?
Cultura della legalità Beneficio d’Inventario: la Cassazione chiarisce i limiti del termine ex art. 500 c.c. Feste all’Archivio di Stato di Napoli: ipotesi di oltre 600mila euro di danno erariale Vittime innocenti. Settembre 1919-2024
Statistiche
La registrazione degli utenti è riservata esclusivamente ai collaboratori interni.Abbiamo 671 visitatori e nessun utente online |



Oltre la doverosa difesa culturale nella scuola, sui social, oltre le celebrazioni del 17 marzo di ogni anno, accanto al 25 Aprile festa della Resistenza e del 2 Giugno festa della Repubblica, vi sono precisi articoli del codice penale da richiamare costantemente.