Gaetano Filangieri: i diritti dell’uomo nella dottrina della pena

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Gaetano Filangieri, figura fondamentale dell’illuminismo italiano ed europeo, affrontò il grave problema della riforma del diritto penale, nella sua opera incompiuta la Scienza della legislazione (1780-1791).

Tra il 1780 e il 1783, il Filangieri diede alle stampe il  lavoro Delle leggi criminali, suddiviso in due volumi, Della procedura e Dei delitti e delle pene. L’opera per il suo carattere organico e sistematico è stata definita dallo storico Franco Venturi  “la vera enciclopedia settecentesca sui crimini e la loro espiazione”.

Gaetano Filangieri forse tradiva palesemente l’ambizione del suo vero pensiero,  ossia redigere il Codice dei Lumi sul diritto criminale. Le molte e importanti opere sull’argomento prodotte dall’illuminismo europeo  si pensi, ad esempio, al Dei delitti e delle pene di Beccaria o al Trattato sulla tolleranza di Voltaire avevano  il carattere tipico degli scritti d’occasione ed evidenziavano, in primo luogo, la passione civile con cui erano  scritte.

Non che questo aspetto, come vedremo, sia estraneo all’opera del Filangieri: è che esso veniva  affiancato e quasi sovrastato dal desiderio  avvertito come una vera esigenza, da parte dell’autore di dare alla materia una forma e un contenuto più scientifico, in linea con l’impostazione delle altre parti della sua opera.

È giudizio condiviso tra gli studiosi che il dibattito sul diritto penale abbia assunto un ruolo decisivo nella cultura giuridica moderna grazie al pensiero illuminista. Certo è che gli illuministi attribuirono alla revisione delle leggi penali un significato fondamentale nel quadro della più generale riforma della società che andavano elaborando.

La critica serrata del principio di autorità, l’attacco frontale alle ingiustizie d’antico regime, la polemica spesso violentissima contro le ingerenze del clero nella vita civile, unite alla volontà di dar vita ad una società radicalmente laica, fondata sul principio liberale dell’eguaglianza giuridica caratteristiche modernizzatrici che accomunavano la pur poliedrica, e non tutta moderna, cultura dell’illuminismo  non potevano non indirizzarsi al modo confuso, oscuro e spesse volte crudele con il quale veniva applicata la legislazione in materia penale.

Per rispondere al grido del «sangue innocente», per dar voce alle migliaia di persone sottoposte a una giustizia sempre più percepita come inumana e barbara, si levarono alte le proteste degli uomini dei Lumi.

Il movimento illuminista ebbe, tra gli altri, il merito di rompere quel consenso diffuso su cui, nei secoli precedenti, riposava la repressione laica e religiosa dei comportamenti non conformisti e delle azioni criminose, o giudicate e sancite come tali.

Gli illuministi denunciarono la spesso enorme sproporzione esistente tra i delitti e le pene e condannarono l’esuberanza afflittiva a cui erano sottoposti non solo i delitti giuridicamente colpevoli, ma anche i politicamente sospetti, i moralmente devianti e i marginali sociali.

Quasi improvvisamente, lo spettacolo del supplizio divenne, nella seconda metà del Settecento, intollerabile: si rese «necessario punire diversamente; abolire lo scontro fisico del sovrano col condannato; sciogliere il corpo a corpo che si svolgeva tra la vendetta del principe e la collera contenuta del popolo, intermediari il suppliziato e il boia».

In breve, l’illuminismo affermò, senza mezzi termini, che era giunto il tempo di circoscrivere il diritto di punire e di dargli una forma più consona ai valori della “società aperta” che faticosamente si stava facendo strada.

Gaetano FilangieriMolti illuministi affrontarono di petto il problema penale: da Montesquieu a Kant, da Beccaria a Pagano, gli esponenti della stagione europea dei Lumi sentirono l’esigenza di intervenire pubblicamente nel dibattito sul fondamento del diritto di punire, sulla misura dei delitti, sulla definizione delle pene, sulla riforma della procedura penale.

La tambureggiante campagna di stampa a cui essi diedero vita, sollecitando una opinione pubblica sempre più consapevole del valore della battaglia in difesa dei diritti dell’uomo, non tardò, in questo come in altri settori, a dare i suoi frutti: numerosi furono gli Stati che addolcirono le leggi penali, dando vita a nuovi codici, rendendo più obiettivi ed equi i processi e meno inumane e umilianti le pene.

L’opera di Filangieri sulle leggi criminali, pertanto, deve essere inquadrata in questo contesto storico e politico generale: essa si inserì nel dibattito acceso in tutta Europa da alcuni decenni intorno alla riforma dei codici criminali. Per comprendere il valore della riflessione filangieriana in materia penale si deve tenere in debito conto anche dello specifico ambiente meridionale.

La ristrutturazione del sistema giuridico, in ambito civile come penale, era stata al centro dei dibattiti più importanti sulla modernizzazione dello Stato nel corso di tutto il secolo ed aveva avuto come obiettivo principale l’eliminazione o la riduzione di quei privilegi, anzitutto giuridici, detenuti dai “corpi intermedi” – il clero, il ceto togato e i baroni, contro i quali Filangieri lanciò, dalle pagine della Scienza, i suoi più radicali ed appassionati affondi.

L’elite intellettuale aveva a lungo discusso e meditato sulla filosofia penale di Montesquieu, Beccaria e di altri autori dell’illuminismo giuridico.

Occorre, tuttavia, sottolineare che le elaborazioni giuridiche di Filangieri, Pagano, Galanti e di altri esponenti del movimento illuminista meridionale non nacquero solo come riflesso della diffusione delle idee radicali di segno illuminista; neppure furono l’esclusivo frutto di quella cultura giusnaturalista che anche a Napoli, come nel resto d’Europa, aveva trovato, tra il XVII e il XVIII secolo, raffinati interpreti; esse si innestavano anche – come ha evidenziato lo storico Ferroni – su una tradizione autoctona di pensiero che aveva fondato la rivendicazione dei diritti dell’uomo e il progetto di costituzionalizzare il potere sulla centralità del diritto romano, e i cui maggiori esponenti erano stati Gianvincenzo Gravina, Giambattista Vico e Antonio Genovesi.

Nel terzo libro emerge un’istanza decisamente liberale, che solo a tratti si ritrova negli altri libri della Scienza, volta a tutelare i diritti individuali di fronte agli abusi e ai soprusi del potere.

Non è certo un caso se Benjamin Constant, severo e puntiglioso nell’evidenziare gli aspetti aporetici presenti negli altri libri della Scienza, nel commentare la parte dell’opera di Filangieri dedicata alle leggi penali, abbia invece manifestato, ripetutamente, una convinta approvazione.

Scopo delle leggi -  scriveva Filangieri nel primo libro, sulla suggestione del Secondo trattato sul governo di Locke e riprendendo, in particolare, l’idea che il fine dello Stato consisteva nella salvaguardia della vita, della libertà e della proprietà -  era di garantire a tutti gli individui una serie di diritti fondamentali, che il filosofo napoletano riassume nei termini conservazione e tranquillità:.

«La conservazione riguarda l’esistenza e la tranquillità riguarda la sicurezza. Per esistere ci è bisogno dei mezzi e per esser sicuro bisogna confidare».

Per diritto alla tranquillità Filangieri intendeva sia il diritto a non essere ingiustamente importunato dal governo e dai magistrati, sia il diritto a non essere turbato dagli altri cittadini, sia infine il diritto a godere di una «proprietà pervenutagli per giusto titolo».

La tranquillità, come già aveva scritto nel Piano ragionato dell’opera, questa volta riprendendo implicitamente la concezione di libertà politica espressa da Montesquieu nello Spirito delle leggi, ma arricchendola di contenuti egualitari, doveva essere garantita principalmente dalle leggi criminali.

Sviluppando ciò che debba intendersi per tranquillità, noi troveremo che questa era inseparabile dalla sicurezza e che questa sicurezza non poteva essere altro che la coscienza, o sia l’opinione che un cittadino doveva avere di non poter essere turbato, operando secondo il dettame delle leggi.

Questa specie di libertà politica, che rassicurava tutte le classi, tutte le condizioni, tutti gli ordini della società civile, che metteva un freno al magistrato, che dava al più debole cittadino l’aggregato di tutte le forze della nazione; questa voce, che diceva al potente «tu sei schiavo della legge» e che ricordava al ricco che il povero gli era uguale; questa forza, che equilibrava sempre nelle azioni dell’uomo l’interesse che egli avrebbe potuto  avere nel violare la legge coll’interesse che aveva nell’osservarla, non poteva essere che il risultato delle leggi criminali.

Che Filangieri manifestasse, nella Scienza, uno spiccato interesse verso il «contenimento della prassi punitiva», è dimostrato non solo dall’impianto garantista che sorreggeva tutta la sua riflessione in materia penale, ma anche dal fatto che egli attribuiva un notevole risalto alla prevenzione dei delitti, alla quale dovevano concorrere, a suo avviso, tutte le leggi dello Stato, non esclusivamente quelle penali.

Solo creando le condizioni politiche, economiche e culturali adatte a che gli uomini potessero vivere, il più possibile, pacificamente tra di loro, vale a dire solamente dando vita ad una società nella quale la libertà individuale fosse accompagnata dalla partecipazione politica, l’equa ripartizione della proprietà dall’istruzione pubblica, la libertà di pensiero dalla tolleranza religiosa, si sarebbero potuti prevenire, con significativa efficacia i crimini.

 

 

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