Eleonora de Fonseca Pimentel, ricordandoti

Quando Ferdinando I di Borbone ordinò di sterminare i briganti

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Il reame borbonico era stato, sin dagli inizi, costretto a convivere con un fenomeno brigantesco endemico ed impossibile a sradicarsi, tanto che le misure repressive adottate dai Borbone di Napoli erano dirette più a mantenerlo ad una condizione limitata che non ad eliminarlo del tutto, ossia erano finalizzate a “controllarlo” anziché a “distruggerlo. L’inefficienza notoria dell’esercito e della polizia borbonici era aggravata dal fatto che erano ambedue in buona misura pervasi da criminali comuni, il che rendeva ancora più problematica un’attività repressiva dei briganti.

Particolarmente grave apparve la situazione dell’ordine pubblico negli anni della Restaurazione, quando il sovrano Ferdinando I di Borbone si trovò un reame stracolmo di briganti, che compivano ogni sorta di reati: assassini, sequestri di persona, estorsioni, rapine, stupri … Il re delle Due Sicilie, in seguito a precise relazioni delle autorità militari e di polizia ed imitando un analogo editto pontificio del 7 luglio 1821, emise un editto in cui esprimeva la sua precisa volontà d’impiegare «misure straordinarie ed efficaci per la punizione ed esterminio» dei briganti: l’ordine regio richiedeva letteralmente lo «ESTERMINIO» di questi criminali.

Si trattava del «Decreto con cui si danno delle energiche disposizioni per lo pronto esterminio de’ malfattori che infestano il regno, o che potessero refluirvi dalle limitrofe provincie pontificie», emesso a Napoli 30 agosto 1821 e firmato direttamente da «Ferdinando I per la grazia di Dio re del regno delle Due Sicilie, di Gerusalemme ec. infante di Spagna, duca di Parma, Piacenza, Castro, ec. ec. gran principe ereditario di Toscana ec. ec. ec.».

Il sovrano borbonico ricordava anzitutto «l’editto pontificio de’ 7 di luglio 1821, accompagnato da nota ministeriale del cardinal Consalvi», che prevedeva severe misure repressive contro il brigantaggio presente nello stato pontificio . Ciò premesso, l’editto borbonico proseguiva facendo notare la gravità della situazione del regno delle Due Sicilie per ciò che riguardava l’ordine pubblico, per cui si rendevano necessarie norme eccezionali destinate a sterminare i criminali: «Informati per gli rapporti che ci pervengono, dello stato attuale delle nostre provincie in proposito a’ malfattori. Volendo adottare delle misure straordinarie ed efficaci per la punizione ed esterminio di essi. Sulla proposizione del Direttore della real Segreteria di Stato di grazia e giustizia. Abbiamo deciso di decretare e decretiamo quanto segue».

L’editto imponeva anzitutto la nomina e l’installazione di quattro corti marziali, che avrebbero avuto giurisdizione su tutto il territorio continentale del regno borbonico. In pratica, l’intero Mezzogiorno, con la sola eccezione della Sicilia, era posto in stato d’assedio.

Le quattro corti marziali, ognuna diretta da sei ufficiali militari, avrebbero avuto le seguenti aree di competenza: la prima sulle zone di Napoli, Salerno ed Avellino, in pratica l’odierna Campania; la seconda sulla Terra di Lavoro, i tre Abruzzi e Campobasso, in pratica Abruzzo, Molise e Puglia settentrionale attuali; la terza su Lucania, Capi¬tanata, Trani, Lecce, in pratica la Basilicata e la Puglia meridionale; la quarta sulle tre Calabrie, in pratica l’attuale Calabria.

Il decreto affidava ogni ripartizione ad un alto comandante militare, rispettivamente: la Campania al maresciallo Salluzzi; l’Abruzzo, Molise, Terra di Lavoro al maresciallo Mari; Basilicata e Puglia meridionale al maresciallo Roth; la Calabria al maresciallo Pastore.

Era inoltre imposta al creazione delle cosiddette “liste di fuorbando”, sorta di liste di proscrizione antibrigantesche, che dovevano enumerare tutti coloro che erano ritenuti “fuor banditi”, ossia briganti: «Le liste riformate saranno chiamate liste di fuorbando; saranno subito pubblicate in tutt’i comuni della provincia; ed i capi e gl’individui delle comitive armate in quelle descritti, saranno di dritto considerati come fuorbanditi. Per effetto del fuorbando, potranno essi non solamente dalla forza pubblica, ma da qualunque altro essere uccisi».

Costoro erano ritenuti passibili di uccisione «non solamente dalla forza pubblica, ma da qualunque altro»; in altri termini, chiunque poteva uccidere, legittimamente, un brigante. Erano previsti anzi premi in denaro per queste uccisioni, rispettivamente di 200 ducati per il capobanda e di 100 per il semplice gregario

Le decisioni dei tribunali militari andavano immediatamente eseguite: «saranno eseguite dentro ventiquatt’ore». La pena prevista era sempre e comunque la morte, sia per i briganti, sia per tutti coloro che aiutassero o favorissero i briganti, ed ancora persino per chi fosse sospettato di brigantaggio ed inserito nelle liste dette di “fuorbando”. Infatti il decreto così recitava:

«Le Corti medesime puniranno di morte tutti quelli che in comitiva armata in numero non minore di tre individui, uno almeno de’ quali sia portatore d’armi proprie, incederanno per la campagna, commettendo misfatti o delitti di qualunque natura;

que’ che scientemente e volontariamente ricetteranno le comitive armate, gl’individui che le compongono, e gl’inscritti sulle liste di cui è parola nell’articolo 5;

quelli infine che scientemente e volontariamente somministreranno ad essi ajuti, viveri, armi, munizioni, o che con essi stessi manterranno corrispondenza».

Il re lazzarone Ferdinando imponeva pertanto la morte per chiunque facesse parte di una banda armata (era sufficiente essere membri di un gruppo anche di soli tre uomini, di cui anche uno solo armato) che compisse crimini di qualunque natura. Era prevista la morte anche per tutti i “manutengoli”, ossia per coloro che, in qualunque modo, aiutassero, favorissero o fossero complici dei briganti: ricettatori, informatori ecc.

Era promessa l’amnistia, ma solo per i briganti che ne uccidessero altri. Per la precisione, un semplice gregario otteneva l’impunità per i propri reati uccidendo un altro semplice gregario, mentre invece un capobrigante era amnistiato soltanto che uccideva tre altri fuor banditi. Se invece un fuor bandito uccideva un capobanda, non solo era graziato, ma anche premiato. Si cercava in questo modo d’istigare i briganti ad uccidersi fra loro.

[cfr. Collezione delle leggi e decreti reali del Regno delle Due Sicilie, anno 1821, de¬creto n. 110, pp. 104-110.]

Lo storico Franco Molfese, abitualmente ritenuto il principale studioso del brigantaggio postunitario, ha confrontato la famosa legge Pica dello stato italiano con la normativa borbonica contro i briganti. Egli ha concluso che la Pica era molto più rispettosa dei diritti degli imputati e forniva assai maggiori garanzie, laddove le normative borboniche prevedevano come unica pena la morte, colpivano anche i semplici sospetti di complicità e lasciavano ampi spazi all'arbitrio nella loro applicazione, essendo concesso persino a semplici cittadini d'uccidere altri perché ritenuti briganti. Sotto i Borboni vigeva quindi una specie di "licenza di uccidere" coloro che erano ritenuti briganti.

 

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