Mario Pagano - Progetto Costituzionale della Repubblica Napoletana
Progetto di Costituzione della Repubblica Napolitana presentato al Governo Provvisorio dal Comitato di legislazione
CITTADINI RAPPRESENTANTI I Filosofi dell'antichità, che tanto elevarono l'umana ragione, ne presentarono i principj soltanto, e le antiche Repubbliche le più celebri e sagge ne supplirono in più cose la mancanza colla purità de’ costumi e colla energia del’anime, che ispirò loro una sublime educazione. Gran passi avea già dati l'America in questo, diremo, nuova scienza, formando le Costituzioni de’ suoi liberi Stati. Novellamente la Francia, che ha contestato straordinario amore di Libertà con prodigj di valore, ha data fuori altresì una delle migliori Costituzioni che siansi prodotte sinora. Il Comitato di Legislazione del Governo Provvisorio autorizzato dal Generale in capo Championnet ha terminato il suo lavoro, e vi presenta un progetto di Costituzione, che sottomette al vostro disame. Ha esso adottata la Costituzione della Madre Repubblica Francese. Egli e’ ben giusto, che da quella mano istessa, da cui ha ricevuta la Libertà, ricevesse eziandio la Legge, custode, e conservatrice di quella. Ma riflettendo, che la diversità del carattere morale, le politiche circostanze, e ben anche la fisica situazione delle nazioni richiedono necessariamente de' cangiamenti nelle Costituzioni, propone alcune modificazioni che ha fatte in quella della Repubblica Madre, e vi rende conto altresì delle ragioni che a ciò l'hanno determinato. La più egregia cosa, che ritrovasi nelle moderne Costituzioni è la dichiarazione de' dritti dell'Uomo. Manca alle antiche Legislazioni questa solida, ed immutabile base. Noi giovati ci siamo della dichiarazione, che porta in fronte la Costituzione Francese. Ma ci siamo pure avvisati che l'eguaglianza non sia già un dritto dell'Uomo, secondo l’anzidetta dichiarazione, ma la base soltanto de’ dritti tutti, ed il principio, sul quale vengono stabiliti e fondati. L'uguaglianza e’ un rapporto, e i dritti sono facoltà. Sono le facoltà di oprare, che la Legge di natura, cioè l’invariabile ragione, e conoscenza de’ naturali rapporti ovvero la positiva Legge sociale accorda a ciascuno. Da tal rapporto d’uguaglianza di natura che avvi tra gli Uomini, deriva l'esistenza, e l'uguaglianza de' drittti: essendo gli Uomini simili e però uguali tra loro, hanno le medesime facoltà fisiche, e morali: e l'uno ha tanta ragione di valersi delle sue naturali forze, quanto l'altro suo simile. Donde siegue, che le naturali facoltà indefinite per natura, debbano essere preferite per ragione, dovendosi ciascuno di quelle valere per modo, che gli altri possano ben' anche adoprar le loro. E da ciò siegue eziandio, che i dritti sono uguali poiché negli esseri uguali, uguali debbano essere le facoltà di oprare. Ecco adunque come dalla somiglianza, ed eguaglianza della natura scaturiscono i dritti tutti del'Uomo, e l'uguaglianza di tai dritti.Abbiamo derivati tutti i dritti dell’Uomo dall'unico, e fondamentale dritto della propria conservazione. La libertà, la facoltà di opinare, di servirsi delle sue forze fisiche, di estrinsecare i suoi pensieri la resistenza all’oppressione sono modificazioni tutte del primitivo dritto dell’Uomo di conservarsi quale la natura l'ha fatto, e di migliorarsi come la medesima lo sprona. La libertà è la facoltà dell’Uomo di valersi di tutte sue forze morali fisiche, come gli piace colla sola limitazione di non impedire agli altri di far lo stesso. Tal dritto si confonde con quel primitivo. Perciocchè quando l'Uomo venga impedito di far uso delle sue facoltà, egli non si conserva nello stato suo naturale. Lefacoltà paralizzate dalla violenza sono nulle, e l’Uomo schiavo é l’Uomo deteriorato. Potendo valersi l’uomo di tutte le sue facoltà, egli può far uso della principale, ch’è la sua ragione, in tutti i modi e in tutta l'estensione. E perciò può nudrire le opinioni che più gli sembrano vere.
La limitazione dell'esercizio della facoltà di pensare sono le regole del vero. La tirannia, che inceppa gli spiriti è più detestabile di quella, che incatena i corpi.
Da quel primo fonte di tutti i dritti deriva altresì quello della proprietà. La proprietà reale è una dimanazione, e continuazione delle personale. L’Uomo impiegando le sue forze su di una porzione del comune patrimonio di tutti sulla terra io dico, dandole nuova vita, e nuova forma colla sua industria, e col suo lavoro, sa passare in quella le sue facoltà personali. Quella nuova forza, che acquista la terra coltivata, e migliorata dalla mano dell’Uomo, quella nuova facoltà di produrre è dell’Uomo, della cui attività è l’opera. Il prodotto delle sue facoltà è così pur suo, come le facoltà medesime. E poiché l'Uomo ha il dritto di conservare le sue forze, e facoltà; egli ha benanche i dritto di farle passare nella terra, ed occuparne una porzione, senza la quale o male, o per nulla si potrebbe conservare. Ma i dritti non garantiti dalla forza sono come disegni senza esecuzione, come delle idee non realizzate. Quindi contro l'oppressione ogni Uomo ha il dritto d’insorgere. Ma stabilire l'assoluto dritto d'insurrezione è fondare un principio antisociale, è fomentare lo spirito d'Anarchia, che ondeggiante rende ognora la Società, e finalmente la mena al totale discioglimento, o a quella stanchezza, che poi l’abbandona nella braccia del dispotismo. Come dunque segnare quel giusto punto tra la passiva pazienza, fase del dispotismo, e l'anarchica insorgenza?
Passiamo intanto all'esame della Costituzione. La ripartizione, ed armonica corrispondenza de’ poteri nella Costituzione Francese eccellentemente fu stabilita; onde abbiamo esattamente camminato per le sue tracce, eccetto poche mutazioni. Ci arresteremo soltanto su di quelle, che meritano maggiore attenzione, e passeremo le più leggiere, che si possono ravvisare nella stessa lettura. Ci è sembrato necessario di lasciar sussistere le due partizioni del Corpo Legislativo; checchè siasi detto, e si possa pur dire in contrario. Un tale stabilmento fuor di ogni dubbio arresta la naturale rapidità del Corpo Legislativo, e dà la necessaria maturità alle Leggi, delle quali la moltiplicazione, e la precipitanza inviluppa, e sconvolge la Repubblica. Ma dall'altra banda abbiamo riflettuto che la sezione, la quale dee proporre la legge, convien che sia piuttosto un ristretto corpo d'Uomini di età matura, che una numerosa Assemblèa di giovani. Oltre l'esempio delle antiche Repubbliche, nelle quali ristretto Senato proponeva le Leggi, e numerosa Assemblèa popolare le rigettava, o approvava, solide ragioni ci hanno a tal parere determinati. La moltitudine del pari, che un solo mal riesce a proporre la Legge. Un solo difficilmente richiama innanzi alla sua mente i lati tutti, e le possibili combinazioni. che debbono guidare il Legislativo in proporre la pia generale, esatta, e chiara forma di utile Legge. Per lo contrario laddove la discussione si fa da gran moltitudine; egli è quasi impossibile, che non si abbandoni l'oggetto principale, e il divagamento di molte subalterne, ed inutili questioni non faccia traviare dall'essenziale scopo. Un mediocre numero ischiva gl'inconvenienti opposti, ed accoppia l'uno, e l'altro vantaggio. I scorge le multiplici combinazioni, che uno, o pochi difficilmente vedono, e non disperdesi nella infinità d'inutili considerazioni, che impediscono di riassumere la discussione, e richiamarla al suo vero oggetto. Nè ci ha fatto cangiar sentimento la considerazione, che i molti, e i più giovani fossero abili più a proporre le Leggi; dacchè la fervida gioventù, e la moltitudine osa più, tenta sempre nuove cose, e si lancia a nuovi oggetti. Proporre le Leggi è più l'effetto della fredd’analisi, che del ardito genio, richiede più estensione di lumi, che voli di spirito. Ritrovare la propria, esatta, e chiara forma di Legge, è più l’opera del riserbato giudizio, che dell'audace invenzione. Onde è, che pochi, ed uomini maturi vi riescano meglio, che ardente moltitudine di giovani.
Per sì fatte considerazioni nel nostro progetto di Costituzione un Senato di cinquanta Membri prepara la Legge, e la propone, e l'Assemblea, e il Consiglio di centoventi Membri fa le veci de’ Comizj, e delle Agore delle antiche Repubbliche, con tutto maggior vantaggio, che mentre conserva la generalità della discussione, va pur esente dai' tumulti, e dalla confusione, che di necessità porta con se numerosa, ed inquieta popolare Assemblea. Le circostanze locali, e la premura di simplificare alpiù possibile la Costituzione ci hanno spinto a fare alcuni cangiamenti altresì nel Potere Giudiziario. Il portare ne' giudizj civili l'appello d'un Dipartimento all'altro, secondo la Costituzione Francese, è fuor di dubbio, incomodo assai, e dispendioso ancora ai litiganti, sopratutto ai poveri, che si' dovranno recare per ottener giustizia nella Centrale di un Dipartimento per più giorni forse distante dal luogo della loro dimora. E perciò avendo diviso di Tribunale Civile in quattro Sezioni di cinque Giudici' l'una, abbiamo stabilito, che si porti' l'appello dall'una all'altra Sezione. Per tale modo si assicura la giustizia, nè vengono disagiati i litiganti.
Per la qual cosa abbiamo nei piccioli delitti, come nei gravi, eccetto il grastigo dei leggieri disordini alla Polizia commessi, richiesta la medesima sollennità, ed affidato alla stessa Giustizia Criminale il procedimento. Per tal metodo conservasi più l'unità del sistema giudiziario, si rende più semplice la macchina politica, e la libertà civile più sicura. Avendo tolto di mezzo i Tribunali Correzionali, ci è convenuto di fare eleggere i Presidenti de' due Giury dalle Assemble Elettorali, riserbando ad essi le funzioni medesime, che vengono loro attribuite dalla Costituzione Francese. Dalle medesime Assemblee Elettorali verranno nominati i Giudici Criminali, essendoci sembrato minor male caricar la Repubblica di un nuovo, ma non grave dispendio, che sospendere le funzioni dei Giudici Civili, i quali, secondo la Costituzione Francese, dovrebbero adempiere per giro le funzioni dei Giudici Criminali. Presso di noi per la moltiplicità degli oggetti debbono essere per molti anni occupati assai i Giudici Civili. Ad imitazione delle antiche Repubbliche abbiamo richiamata la censura alle sue nobili funzioni di emendare i costumi, correggendo i vizj. Perciocchè si è stabilito un Collegio di Censori da crearsi in ogni anno in ciascuno Cantone coll'incarico d'imporre le pene della privazione del diritto attivo, o passivo de' Cittadini a coloro, che non rivessero democraticamente. Una vita soverchiamente voluttuosa, una sregolata condotta tenuta nel governo della propria famiglia, costumi superbi, ed insolenti mal si confanno col vivere democratico, e scavano insesibilmente una voragine, nella quale presto, o tardi corre a precipitarsi la libertà. Ma la di loro facoltà non deve estendersi ad imporre sospensione dei dritti civici, oltre il terzo anno, nè portà su' pubblici Funzionarj esercitar, la consura, se non dopo spirato il tempo delle loro funzioni; ed allora potranno esser puniti benanche per que' vizj, che nel corso delle loro cariche avranno forse dispiegati. In tal modo sarà rispettata l'Autorità de' pubblici Funzionarj, ed imbrigliata la baldanza de' viziosi. Questi, che possiamo chiamare i Sacerdoti della Patria, verranno eletti tra le persone le più savie, e le più probe del Cantone, e dell'età assai matura di anni 50, nella quale è spento l'ardore delle passioni, ma non è mancata l'energia necessaria a stendere la mano ordita per curare le piaghe della Repubblica. La censura più che spegnere il male, lo deve prevenire. Fondare i buoni costumi è il metodo più proprio per estirpare i corrotti. Quindi ella deve vegliare sulla privata, e pubblica educazione. La pubblica morale tanto coltivata dagli antichi, quanto negletta dai moderni, le Istituzioni Repubblicane esser debbono il principale oggetto delle sue cure. Un celebre Politico dice, che le Leggi dell'educazione debbono essere sempre relative alla Costituzione, come eziandio le altre Leggi tutte Civili, Criminali, ed Economiche. Ma noi siam d'avviso, che i principi delle Leggi tutte, e particolarmente di quelle, che riguardano l'educazione, convien che formino parte integrale della Costituzione. Ella deve contenere i germi dell'intera Legislazione, e deve rassomigliare il tronco dell'albero, da cui sbucciano i rami, che sono segnati nei suoi modi. Vi sono delle Leggi Civili, Criminali, ed Amministrative immediatamente connesse alla Costituzione, da cui non possono distaccarsi, senza che ella vacilli; non altrimenti, che un edifizio necessitato a crollare, se mai si atterri quel muro, che lo attacca alle vicine fabbriche. Persi fatta ragione nella Costituzione della Repubblica Francese vengono compresi i principi della Criminale Legislazione. Per sì fatta ragione eziandio nella Costituzione convien dispiegare i principi della pubblica educazione. La Libertà non è minacciata soltanto dalle usurpazioni dei Poteri costituiti, ma benanche dai privati Cittadini, e dalla pubblica corruzione. Anzi che le Autorità costituite, avvalorate di qualsiasi potere, se non ritrovansi nelle mani de’potenti Cittadini, se il veleno della corruzione non abbia infettato il corpo sociale, non abbia paralizzato lo Spirito Repubblicano, non aspirano giammai alla tirannide. La Costituzione pertanto deve innalzare un argine altrissimo contro la corruzione dei costumi non meno, che contro l'eccessivo potere de’ Funzionari. Ciò, che non si può altrimenti conseguire, che per mezzo dell'educazione, e delle Istituzioni Repubblicane. Egli non è negletta l'istruzione nella Costituzione Francese: ma riguarda piuttosto la parte intellettuale, che la morale. L'Uguaglianza politica non deve far sì, che venga promosso all'esercizio delle pubbliche funzioni colui, che non ne ha i talenti per adempirle. Il diritto passivo di ogni Cittadino è, secondo la nostra veduta, patetico, vale a dire, che ogni Cittadino, posto che rendasi abile, acquista il diritto alle pubbliche cariche. Un tal dritto si risolve nella facoltà di acquistare il dritto di eligibilità. Per la quale cosa abbiamo individuate un poco più esattamente che le qualità, e l'educazione del Cittadino eligibile, affidandone a' Censori l'ispezione e la cura. Primieramente portiamo opinione, che qualsiasi Cittadino non possa esercitare il dritto di eleggere, se non abbia servito almeno nella Milizia Sedentaria. La Libertà non si conquista che col ferro, e non si mantiene, che col coraggio. Conviene di più che abbia apprese le prime lettere, l'abbaco, e'l Catechismo Repubblicano. Ma il Cittadino, che deve ascendere al sublime grado di Legislatore, di Direttore, o pur di Giudice sa d'uopo che abbia date alla Patria molte testimonianze de' suoi talenti, e della sua virtù. Egli deve aver compito un corso di studi nelle pubbliche scuole, e deve aver ricevuta l'educazione fisica e morale, che la Legge stabilisce. Inoltre deve aver tracorse le minori Magistrature, tirocinio, e pruova per le maggiori. Egli di più deve non esser mai stato notato dal Corpo Censorio. Finalmente, Cittadini Rappresentanti, vi proponiamo un'aggiunzione fatta da noi alla Costituzione Francese, per quel saltare timore, che dobbiamo noi avere del dispotismo, e di ogni potere arbitrario, al cui cenno si è pur troppo per lo corso di tanti secoli abituata la nostra Nazione. Se il Potere Esecutivo sia troppo dipendente dal Corpo Legislativo, come lo era nella Costituzione Francese del 93, in tal caso l'Assemblea assorbirà i Potere Esecutivo, e concentradosi in essa i Poteri tutti, ella diverrà dispotica. Se poi sia indipendente l'uno dall'altro, potranno sorgere due disordini, o l'inazione, ed il languore della macchina politica per la poca intelligenza de' due corpi, che rivalizzino tra loro: ovvero l'usurpazione dell'uno su l'altro per quella naturale tendenza di ogni Potere all'ingrandimento. Ecco la necessità di un altro Corpo di Rappresentanti del Popolo, che sia, come un Tribunale Superemo, il quale tenga in mano la bilancia de' Poteri, e li rinchiuda ne' loro giusti confini: che abbia in somma la custodia della Costituzione, e della Libertà. Esso farà rientrare il Potere Esecutivo nella sua linea, se mai l'abbia oltrepassata. Esso opporrà un veto al Corpo Legislativo, se in qualche caso usurpi l'esecuzione, e nel tempo stesso ecciterà l'uno, e l'altro Corpo, quando faccia di mestieri, all'adempimento de' suoi doveri, riparando insieme gli eccesi di commissione, e i difetti di ommissione. Il Potere Tribunizio risederà in questo Corpo, che noi abbiamo chiamato degli Efori. Ma perché sia baluardo di Libertà, e non già seme d'arbitrario potere, ei conviene, che sia spogliato d'ogni altra funzione legislativa, esecutiva, e giudiziaria, acciocchè non abbia interesse alcuneo d'inceppare le altrui funzioni per estendere le proprie. Né per altra ragione i Tribuni in Roma, e gli Esori a Sparta sollevano talora delle politiche tempeste, se non perchè mescolavansi ne' giudizj; nella legislazione e nell'esecuzione. Il riguardo medesimo ci ha fatto stabilire, che non potessero costoro dopo spirato le loro funzioni passare in Senato, o in Consiglio prima di tre anni. Imperocchè l'interesse per quel Corpo, ove potrebbero aspirare, li potrebbe agevolmente travolgere. Egli è stato di mestieri di limitare i poteri di questo imponente Collegio il più che fosse possibile. E però vieta la Costituzione, che i suoi membri potresserò prima di cinque anni essere rieletti, e richiede ancora l'età matura di anni quarantacinque compiti. La durata dalle sue funzioni non eccederà l'anno. Le sue sessioni si terranno una sola volta nell'anno, nè la durata di quelle potrà oltrepassare lo spazio di 15 giorni: le più frequenti unioni potrebbero più turbare, che riordinare, poiché gli uomini voglion sempre fare qualche cosa o che ella sia a proposito, o no, quando sono riuniti per fare. Verranno finalmente eletti nel modo istesso, che i Membri dei Corpo Legislativo. Le di loro decisioni avranno nome di decreti, e non di leggi, e questi decreti saranno sacrosanti, ed inviolabili: e potranno giudicare tanto ad istanza de' Poteri per terminare le loro controversie, quanto ex officio. Cittadini Rappresentanti, son queste le considerazioni sopra i pochi cangiamenti fatti alla Costituzione della Repubblica Madre, che il Comitato di Legislazione vi propone. Ponderatele co' vostri rari lumi, esaminatele colla vostra attenzione, adottatele, o rigettatele, secondo che il bene della Patria la richiede. Dichiarazione dei dritti e doveri dell'Uomo, del Cittadino, del Popolo, e de' suoi Rappresentanti L'immobile base di ogni libera Costituzione è la dichiarazione de' dritti, e doveri dell'Uomo, del Cittadino, e quindi del Popolo. Perciocchè il principale oggetto d'ogni regolare Costituzione dev'essere di garantire sì fatti dritti, e di prescrivere tali sacri doveri. Perciò la Provvisoria Rappresentanza della Repubblica Napoletana alla presenza dell'Essere Supremo, e sotto la sua garanzia proclama i dritti, e doveri dell'Uomo, del Cittadino, del Popolo, e fa le seguenti dichiarazioni.
Dritti dell’Uomo 2. Ogni uomo ha dritto di conservare, e migliorare il suo essere, e perciò tutte le sue facoltà fisiche, e morali.
4. Il Corpo Legislativo può cambiare, o rettificare i limiti, ed il numero de' Dipartimenti: purchè la superficie di un Dipartimento non sia più estesa... 5. Ciascun Dipartimento è diviso in Cantoni: e ciascun Cantone in comuni. I limiti de' Cantoni possono ancora esser rettificati, o cambiati dal Corpo Legislativo, ma in guisa, che la distanza di ogni Comune dal Capoluogo del Cantone non sia più di sei miglia.
17. Provisionalmente il più anziano presiede alle Assemblee primarie nel radunarsi: e le funzioni di Segretario si adempiono provisionalmente dal più giovane.
19. Sorgendo difficoltà sulle qualità richieste per votare, l'Assemblea provisionalmente decide, dando luogo a ricorso al Tribunale Civile del
27. Tutte l'elezioni si fanno a scrutinio segreto. 28. Qualunque Cittadino legalmente convinto di aver venduto, o comprato un suffragio, è escluso dalle Assemblee primarie, e comunali, e da ogni pubblica funzione per venti anni, ed in caso di recidiva per sempre.
30. I Membri delle Assemblee elettorali sono nominati ogni anno, e non possono essere rieletti, primachè sieno passati tre anni. 31. Niuno può esser nominato Elettore, se non abbia l'età di venticinque anni compiti, e se alle qualità necessarie per esercitare li dritti di Cittadino non aggiunga una delle seguenti condizioni. Nelle Comuni al di sopra di seimila abitanti, quella di esser proprietario, o usufruttuario, o locatario di beni, o di un fondo, o di una casa della rendita uguale al valore locale di giornate dugento di lavoro di campagna.
34. Esse non possono avere tra loro niuna corrispondenza. 35. I Cittadini, che sono stati Membri di un'Assemblea elettorale non possono prendere più il titolo di Elettore, nè unirli con questa qualità a coloro, che con lui sono stati Membri di detta Assemblea. La controvenzione di questo articolo è uno attentato alla sicurezza generale. 36. Gli articoli quindicesimo, diciassettesimo, diocettesimo, ventesimo, ventunesimo, vigesimosecondo, vigesimosesto, vigesimosettimo, vigesimottavo del titolo precedente sulle Assemblee primarie sono comuni alle Assemblee elettorali.
Potere Legislativo Disposizioni generali 40. Il Corpo Legislativo si compone di un Senato, e di un Consiglio. Art. 4 41. Non può giammai il Corpo Legislativo delegare ad uno, od a più de' suoi Membri, nè a chicchessia alcuna funzione commessagli, ed attribuitagli dalla Costituzione. 42. Egli non può esercitare nè per se stesso, nè per mezzo de' Delegati il potere esecutivo, o giudiziale. 43. L'esercizio di altra funzione pubblica, eccettocchè quello di Archivista della Repubblica, o di Membro dell'Istituto Nazionale, `pe incompatibile colla qualità di Membro del Corpo Legislativo.
46. Il Corpo Legislativo su gli stati della popolazione, li quali dee richiedere a tutti li Dipartimenti, ogni decennio determina il numero de' Membri del Senato, e del Consiglio, che ogni Dipartimento dee nominare. Durante questo intervallo non può farsi niun cambiamento su di questa ripartizione. 47. I Membri del Corpo Legislativo si reputano Rappresentanti della intera Nazione, e non già del Dipartimento, che gli ha nominati, nè loro può esser dato alcun mandato.
52. I Membri novellamente eletti per la surrogazione debbonsi immediatamente unire al loro Corpo. 53. I Membri regolarmente eletti ogni anno per lo Senato, e per lo Consiglio si uniscono il primo Pratile di ciascun anno nella Comune indicata dal precedete Corpo Legislativo, o in quella stessa Comune, in cui egli ha tenute le sue ultime Sessioni, ove non ne avesse designata un'altra. Il Senato, ed il Consiglio rileggono entrambi nella stessa Comune. 55. Il Corpo Legislativo è sempre permanente: nondimeno egli può aggiornare le sue Sessioni. 56. Non possono per niun caso il Senato, ed il Consiglio unirsi in una stessa sala. 57. Le funzioni di Presidente non possono oltrepassare la durata di un mese, e quelle di Segretario di mesi tre. 58. Il Senato, ed il Consiglio hanno rispettivamente il dritto di Polizia nel luogo delle loro Sessioni, e nel recinto esteriore da esso loro determinato.
61. I processi verbali del Senato, e del Consiglio sono impressi. 62. Tutti li suffragi si danno col sedersi, ed alzarsi: in caso, che la terza parte de' Membri domandi il suffragio nominale, si prendono i voti a scrutinio segreto. 63. Nel Senato, o nel Consiglio, a domanda d'un terzo de' Membri si possono essi stringere in Comitato Generale, ma solamente per discutere, non per deliberare. 64. Nè il Senato, nè il Consiglio possono creare nel loro seno alcun Comitato permanente. Solamente essi hanno la facoltà, ove una materia merita di esser preparata, di nominare tra i loro Membri una speciale Commissione, che si ristringa soltanto all'oggetto proposto, la quale si discioglie subitochè sia risoluto l'oggetto divisato. 65. I Membri del Corpo Legislativo ricevono uno indennizzamento annuale di ducati mille, e cinquecento. 66. L'Arcontato non può far passare, o soggiornare alcun Corpo di Truppe a distanza di quindici miglia dalla Comune, ove risiede il Corpo Legislativo senz'autorizzazione, o richiesta del medesimo. 68. Il mondo di questo servizio, e la sua durata si determina dal Corpo Legislativo. 69. In niuna cerimonia pubblica assiste mai il Corpo Legislativo, nè vi manda alcuna Deputazione. Del Senato 70. Il Senato si compone di cinquanta Senatori. 71. Per essere eletto Membro del Senato si richieggono le seguenti condizioni. 1. L'età di quarant'anni compiti. 72. Il Senato non può deliberare, se la Sessione non è composta di trenta Membri almeno. 73. La proposta delle Leggi esclusivamente si appartiene al Senato. 74. Niuna proposta può esser deliberata, nè risoluta, se non osservandosi le forme seguenti: 75. Ogni proposta sottomessa alla discussione, e definitivamente dopo la terza 76. Le proposte adottate dal Senato si chiamano determinazioni. 77. Il proemio d'ogni determinazione dee portare. 1. Le date delle sedute, in cui le tre letture della proposta sono state fatte. 78. Non si richieggono le forme prescritte nell'Articolo settantesimo quarto per le proposte riconosciute urgenti con una precedente dichiarazione del Senato. Questa dichiarazione espone i motivi dell'urgenza: e se ne dee fare menzione nel proemio della determinazione. Del Consiglio 79. Il Consiglio è composto di cento venti Membri. 80. Niuno può esser eletto Membro del Consiglio. 1. S'egli non abbia l'età di trent'anni compiti. 81. La condizione della età dee correre dopo un decennio dalla Costituzione della Repubblica, fino al qual tempo può bastare l'età di venticinque anni: le altre condizioni ancora non debbono richiedersi, che dopo un decennio. 82. La condizione del domicilio, e quella dell'articolo settantunesimo non riguarda i Cittadini, che sono usciti dal territorio della Repubblica con missione del Governo. 83. Il Consiglio non può deliberare, se la Sessione non è composta di ottantuno Membri. 84. Esclusivamente appartiene al Consiglio di approvare, o rigettare le determinazioni del Senato. 85. Immediatamente che una determinazione del Senato previene al Consiglio, il Presidente ne fa leggere il proemio. 86. Il Consiglio ricuserà di approvare le determinazioni del Senato, che non sieno state fatte nelle forme prescritte dalla Costituzione. 87. Se la determinazione è stata dal Senato dichiarata urgente, il Consiglio delibera per approvare, o rigettare l'atto di urgenza. 88. Rigettato l'atto di urgenza, il Consiglio, più non delibera sulla determinazione. 89. Se la determinazione non contiene atto di urgenza, se ne fanno tre letture. L'intervallo tra due di queste letture non può esser meno di cinque giorni. La discussione si apre dopo ogni lettura. Due giorni almeno prima della seconda lettura ogni determinazione è impressa,
92. Si dee inserire nel proemio della Legge il motivo del decreto, per cui il Consiglio ha riconosciuta l'urgenza della Legge. 93. La proposta, ossia la determinazione della Legge fatta dal Senato è individuata. Il Consiglio dee rigettare, o approvare tutti gli articoli insieme. 94. L'approvazione del Consiglio sopra ogni determinazione di Legge si esprime con questa formola sottoscritta dal Presidente, e dai Segretarii. Il Consiglio approva... 95. Il rifiuto di accettare per causa di omissione delle forme divisate nell'Articolo settantaquattresimo, si esprime con questa formola sottoscritta dal Presidente, e dai Segretarii: La Costituzione annulla.
97. Nel caso del precedente articolo non può la determinazione esser dal Senato di nuovo presentata, se non dopo scorso un anno. 98. Il Senato nondimeno può in qualunque tempo presentare una deliberazione, che contenga degli articoli, li quali facevano parte della determinazione rigettata. 99. Il Consiglio manda nel medesimo giorno le Leggi accettate così al Senato, che all'Arcontato. 100. La residenza del Corpo Legislativo può esser cambiata dal Consiglio Legislativo può esser cambiata dal Consiglio, divisandogli un altro luogo, ed il tempo in cui egli, ed il Senato, vi si debban trasferire. Questo Decreto del 101. Dopo un tal Decreto nè il Senato, nè il Consiglio possono più deliberare nella comune, dove essi han risieduto infino allora. Sono rei di attentato contra la sicurezza della Repubblica quei Membri, che vi continuassero le loro funzioni. 102. I Membri dell'Arcontato, che ritardassero, o rifiutassero di suggellare, promulgare, e d'inviare il decreto della traslazione del Corpo Legislativo, sono rei del medesimo delitto. 103. Se nel ventesimo giorno dopo quello fissato dal Consiglio la maggioranza e del Senato, e del Consiglio non abbian fatto conoscere alla Repubblica il loro arrivo nel novello luogo fissato, o la loro riunione in altro luogo qualunque, gli Amministratori del Dipartimento, e in mancamento loro i Tribunali civili del Dipartimento convocano le Assemblee Primarie per nominare gli Elettori, che procederanno subito alla formazione di un nuovo Corpo Legislativo colla elezione de' cinquanta, e de' centoventi. 104. Gli Amministratori del Dipartimento, che nel caso dell'articolo precedee indugiano a convocare le Assemblee primarie, si rendono rei di alto tradimento, e attentato contra la sicurezza della Repubblica. 106. I Membri del nuovo Corpo Legislativo si raduneranno nel luogo, dove Consiglio avea trasferito le sue Sessioni. Se essi non vi si possono riunire, in qualunque altro luogo, che essi si trovino maggioranza, quivi risiede il Corpo Legislativo. 107. Niuna proposta di Legge, eccettuato il caso dell'articolo centesimo, può cominciare a farsi nel Consiglio. Della Garanzia de' Membri del Corpo Legislativo 108. Non possono i Cittadini, che sono, o sono stati Membri del Corpo Legislativo essere citati accusati, o giudicati in niun tempo per quel che essi han detto, o scritto nell'esercizio delle loro funzioni; purchè non si a favore de' poteri 109. Essi immediatamente dopo la loro nomina fino al trentesimo giorno dopo spirare le di loro funzioni, non possono esser sottoposti a giudizio, fuorchè nelle formi prescritte negli articoli seguenti. 110. Possono essi essere arrestati in flagranti del delitto, ma se ne dee immediata mente dar notizia al Corpo Legislativo, ed il processo non può esser continuato se noi dopo che il Senato avrà dichiarato di ammettersi l'accusa, e che il Consiglio l'avrà decretato. 111. Fuori del caso del fragrante delitto i Membri del Corpo Legislativo non possono esser menati dinanzi agli Officiali di Polizia, nè posti in istato d'arresto, se prima il Senato non abbia dichiarato di ammettersi l'accusa in giudizio, e che il Consiglio non l'abbia decretato. 112. Niun Membro del Corpo Legislativo dai casi dei due articoli precedenti in fuori può esser tradotto dinanzi alcun altro Tribunale, che all'alta Corte di Giustizia. 113. Essi son tradotti avanti la stessa Corte per fatto di tradimento, di dilapidazione, di maneggi per rovesciare la Costituzione, e di attentato contra la sicurezza interiore della Repubblica. 114. Non può dar luogo a processo niuna denuncia contra un Membro del Corpo Legislativo, se non è posta in iscritto, e sottoscritta, ed indirizzata al Senato. 115. Se dopo essersi deliberato secondo la forma descritta nell'articolo settantesimoquarto, il Senato ammette la denuncia, egli la dichiara in questi termini: La denuncia contro N. N. per lo fatto di... colla data di... sottoscritta da... è ammessa. 117. Si sia, o nò l'incolpato presentato dopo l'anzidetta dilazione il Senato dichiara se vi è luogo, o nò all'esame della sua condotta. 118. Se il Senato dichiara, che vi sia luogo all'esame, l'incolpato è chiamato dal Consiglio. Egli per comparire ha una dilazione di due giorni interi: e comparendo è inteso nell'intero del luogo delle Sessioni del Consiglio. 119. O che l'imputato si sia, o nò presentato, il Consiglio dopo questa dilazione, e dopo avervi deliberato nelle forme prescritte dall'articolo ottantesimonono pronunziata, se vi ha luogo all'accusa, ed invia l'accusato avanti l'alta Corte di giustizia, la quale è obbligata d'istruire il processo senz'alcun ritardamento. 120. Ogni discussione così del Senato, come del Consiglio riguardante l'imputazione, o l'accusa di un Membro del Corpo Legislativo, si fa in Comitato generale. Ed ogni deliberazione fu li medesimi oggetti si prende a suffragò 121. L'accusa pronunziata contra un Membro del Corpo Legislativo porta seco sospensione. S'egli è assoluto da decreto dell'alta Corte di giustizia, riprende le sue funzioni.
123. Ciascuno di essi nomina due Messaggieri di Stato addetti a se. 124. I Messaggieri portano al Senato, al Consiglio ed allo Arcontato le leggi, e gli altri del Corpo Legislativo: e per questo oggetto loro è permesso di entrare ne' rispettivi luoghi delle Sessioni: hanno essi ancora due Portieri, che loro procedono. 125. Nè il Senato, nè il Consiglio può sospendere al di là di cinque giorni le sue Sessioni, senza il vicendevole consenso. Promulgazione delle Leggi 126. L'Arcontato appone il suggello, e pubblica le Leggi, e gli atti del Corpo Legislativo fra lo spazio di due giorni, dacchè gli ha ricevuti. 127. Egli dee apporre il suggello, e promulgare in un giorno le Leggi, e gli atti del Corpo Legislativo, che sono preceduti da un decreto di urgenza. 129. Le Leggi, il proemio delle quali non esprime l'osservanza delle forme prescritte dall'articolo settantesimoquattro, e ottantesimonono non possono essere promulgate dall'Arcontato, e la sua risponsabilità, rispetto a questo, dura sei anni. Sono eccettuate le Leggi, per le quali l'atto di urgenza è stato approvato dal consiglio. TITOLO VI Potere Esecutivo 130. Il Potere Esecutivo è delegato a un Corpo, denominato Arcontato, di cinque Membri eletti dal Corpo Legislativo, che in questo caso fa le veci dell'Assemble Elettorale a nome della Nazione. 131. Il Senato forma a scrutinio segreto una lista di quattro persone per ciascun Membro dell'Arcontato da eleggersi, e la presenta al Consiglio, il quale parimenti a scrutinio segreto ne sceglie uno dall'anzidetta lista. 132. Gli Arconti debbono avere compiti quarant'anni di età. 133. Non possono essere scelti, che tra que' Cittadini, i quali sono stati Membri Corpo legislativo, o Ministri.. La disposizione di questo articolo avrà il suo pieno effetto dopo il settimo anno dallo stabilimento della Repubblica. 134. Dopo il sesto anno dallo stabilimento della Repubblica i Membria del Corpo Legislativo non potranno essere eletti nè Membri dell'Arcontato, nè Ministri, mentrechè sono nell'esercizio delle loro funzioni legislative, nè due anni appresso, che corre dopo aver terminate le stesse funzioni. 135. In ciascun anno l'Arcontato si rinnova in parte colla elezione di due de'suoi Membri il primo anno, e di tre nell'anno appresso. Deciderà la forte nel primo anno dello stabilimento della Repubblica l'uscita successiva di que' Membri nominati la prima volta. 136. Niuno de' Membri, che sia uscito dall'Arcontato, può esser rieletto primaché sieno scorsi cinque anni. 137. L'Ascendente, e il Discendente in linea retta, i Fratelli, il Zio, i Nipote, i cugini in primo grado, ed i congiunti a questi diversi gradi non possono essere nel medesimo tempo Arconti, nè loro succedere, che dopo l'intervallo di cinque anni. 139. In caso di vacanza per morte, dimissione, od altro di un Arconte, il Corpo Legislativo elegge il suo successore dieci giorni al più tardi dal momento della vacanza. Il Senato è obbligato di proporre i Candidati tra li primi cinque giorni: ed il Consiglio dee terminare l'elezione negli ultimi cinque. Il nuovo eletto dee compire il tempo di quello, ch'è mancato. Ma se il tempo da compirsi non ecceda i mesi sei, il nuovo eletto dopo aver compito il tempo, che rimaneva a compirsi dal mancato, continua per gli anni appresso a tenore di quello, che viene ordinato nell'articolo cento trentacinque. 140. Ogni Arconte a vicenda fa da Presidente soltanto per tre mesi. Il Presidente ha la sottoscrizione, e la custodia del suggello. Le Leggi, e gli atti del Corpo Legislativo sono indirizzati all'Arcontato sotto il nome del suo Presidente. 141. L'Arcontato non può deliberare, se non v'intervengono almeno tre Membri. 142. Esso sceglie fuori del suo seno un Segretario, che aggiunge la sottoscrizione alle spedizioni, e forma il registro delle determinazioni, in cui ogni Membro ha il dritto di far notare il suo voto ragionato. 143. Può l'Arcontato, parendogli a proposito, deliberare senza l'assistenza del Segretario; nel qual caso le determinazioni si scrivono sopra un particolar registro da uno degli stessi Membri. 144. L'Arcontato provvede a norma delle Leggi alla sicurezza esterna, ed interna della Repubblica. Egli può far de' proclami conformi alle Leggi, e per l'esecuzione di quelle. Egli dispone della forza armata: ma non può mai L'Arcontato in niun caso o tutto, o per alcuno de' suoi Membri comandarla, nè in tempo delle sue funzioni, nè due anni dopo dal giorno, che le avrà terminate. 145. Essendo l'Arcontato informato, che si trama cospirazione contra la sicurezza interna, od esterna della Repubblica, può egli decretare ordini, o mandati di arresti, o di condurre dinanzi a se coloro, che si presumono autori, o complici; e può interrogargli: ma è obbligato sotto le pene stabilite contra il delitto di detenzione arbitraria di mandarli fra lo spazio di due giorni innanzi all'Ufficiale di Polizia, perchè si proceda a norma delle Leggi 146. L'Arcontato nomina i Generali in capo: ma non può scegliergli fra li 147. Esso invigila, e procura l'esecuzione delle Leggi nelle amministrazioni, e ne' Tribunali per lo mezzo de' Commissarj, che vi destina. 148. Nomina egli fuori del suo seno i Ministri, e parendogli a proposito gli destituisce. Non può scegliergli di età minore di trent'anni, nè tra parenti, e congiunti nei gradi espressi nell'articolo centotrentasettesimo. l49. I Ministri corrispondo immediatamente colle autorità loro subordinare. 150. Il numero de' Ministri, che non possono essere meno di quattro, nè più di sei, è determinato dal Corpo Legislativo. 151. I Ministri non formano Consiglio. 153. Il Ricevitore delle contribuzioni dirette di ciascun Dipartimento si nomina dall'Arcontato. 154. Nomina egli ancora i Sopraintendenti alla direzione delle contribuzioni dirette, ed all'amministrazione de' beni Nazionali. 155. Niun Arconte può uscire dal territorio della Repubblica, se non due anni dopo aver terminate le sue funzioni. 156. Egli è obbligato durante questo tempo di far noto al Corpo Legislativo la sua residenza. 157. L'articolo cento e dieci, e li seguenti fino all'articolo centoventunesimo inclusivamente riguardanti la garanzia del Corpo Legislativo, sono comuni agli Arconti. 158. Il Corpo Legislativo provvede nelle forme ordinarie a surrogare provisionalmente fino al decreto finale quegli Arconti, li quali sono stati messi in giudizio. 159. Dai casi in fuori divisati negli articoli centodiciasettesimo, e centodiciannovesimo nè l'Arcontato, nè alcuno de' suoi Membri può esser 160. I conti, ed i rischiarimenti richiesti dal Senato, o dal Consiglio all'Arcontato si danno in iscritto. 161. E’ obbligato l'Arcontato di presentare ogni anno in iscritto al Senato, ed al Consiglio i prospetti delle spese, la situazione delle Finanze, la lista delle pensioni esistenti, ed il progetto di quelle, che crede aversi a stabilire. Dee anche indicare gli abusi, che sono a sua notizia. 162. Il permesso all'Arcontato d'invitare in ogni tempo per iscritto il Senato a prendere un oggetto in considerazione: può egli ancora proporgli de' provvedimenti, ma non già de' progetti distesi in forma di Leggi. 163. Niun Arconte può appartarsi più di tre giorni, senza l'espresse autorizzazioni dei Corpo Legislativo, nè alontanarsi dal luogo della Resistenza più di miglia ventiquattro. 164. Gli Arconti non possono nè fuorì, nè nell'ìnterno delle loro case comparire in esercizio delle funzioni loro, se non coll'abito designato. 165. L'Arcontato ha la sua guardia propria, e continua a spese della Repubblica, la quale è composta di centoventi uomini a piedi, ed altrettanti a cavallo.
167. Ogni Arconte si fa al di fuori accompagnare da due guardie. 168. All'Arcontato, ed a ciascuno de' suoi Membri dee ogni posto di forz'armata gli onori militari superiori. 169. L'Arcontato ha due Messaggeri di Stato, ch'egli stesso nomina e può dimettere. Costoro portano, e nel Senato, e nel Consiglio le lettere, e le memorie dell'Arcontato, e però hanno l'entrata nel luogo delle loro rispettive Sessioni, e sono preceduti da due Portieri. 170. L'Arcontato risiede nella stessa Comune, in cui risiede il Corpo Legislativo. 171. Gli Arconti sono alloggiati in una medesima casa a spese della Repubblica. 172. Il mantenimento di ciascuno di essi e di ducati seimila l'anno. TITOLO VII Corpi Amministrativi, e Municipali 173. In ogni Dipartimento vi ha un'Amministrazione Centrale, e in ogni Cantone almeno un'Amministrazione Municipale. 174. Ogni Membro di Amministrazione Dipartimento, o Municipale dee essere dell'età almeno di anni venticinque. 175. Non possono essere nel medesimo tempo Membri di una stessa Amministrazione, nè succedersi, se non dopo lo spazio di due anni, gli 176. Ogni Amministrazione Dipartimentale è composta di cinque Membri, i quali per lo quinto si rinnovano ogni anno. Ne'primi quattro anni dal giorno della istallazione della Costituzione decide la forte della uscita de' Membri. 177. Vi ha in ogni Comune, la di cui popolazione trapassa i diecimila abitanti fino a centomila, una Municipalità per la sola. 178. In ogni Comune, la di cui popolazione è inferiore a diecimila abitanti vi ha un Agente Municipale, e tre Aggiunti. In quelle inferiori a cinquemila abitanti infino a mille vi ha un Agente Municipale, e due Aggiunti. Nelle Comuni al di sotto di mille abitanti vi ha un Agente Municipale, ed un solo Aggiunto. 179. La riunione degli Agenti Municipali di ogni Comune formala Municipalità del Cantone. 180. Vi ha parimenti un Presidente dell'Amministrazione Municipale scelto in tutto il Cantone. 182. Nelle Comuni divise in più Municipalità vi ha un Dicastero Centrale per gli oggetti stimati indivisibili dal Corpo Legislativo. Il Dicastero è composto di tre Membri nominati dall'Amministrazione del Dipartimento, e confermati dall'Arcontato. 183. I Membri di ogni Amministrazione Municipale sono nominati per due 184. Gli Amministratori Dipartimentali, ed i Membri delle Amministrazioni Municipali possono per una sola volta essere rieletti senza intervallo. 185. Ogni Cittadino, che fosse stato due volte di seguito eletto Amministratore Dipartimentale, o Municipale, e che ne abbia esercitate le funzioni, non può esser di nuovo eletto, se non dopo lo spazio di due anni. 186. Mancando per caso di morte, dimissione, o altrimenti, uno, o più Membri di un'Amiminjstrazione Dipartimentale, o Municipale, i rimanenti possono surrogare degli Amministratori temporanei, i quali fino alle seguenti elezioni esercitano le funzioni de' mancanti. 187. Le Amministrazioni Dipartimentali, e Municìpali non possono alterare gli atti dei corpo Legislativo, nè quei dell'Arcontato, nè sospenderne ne l'esecuzione: nè possono mischiarsi negli oggetti dipendenti dall'ordine giudiziario. 188. Gli Amministratori sono essenzialmente incaricati della ripartizione delle contribuzioni dirette, e della sopraintendenza delle rendite pubbliche del loro territorio. Le regole, ed il modo delle loro funzioni vien determinato dal Corpo Legislativo, tanto sopra i divisati oggetti, quanto sulle altre parti dell'amministrazione interna. 189. L'Arcontato nomina un Commissario presso ogni Amministrazione Dipartimento, o Municipale, il quale egli destituisce, quando stima conveniente. Questo Commissario invigila per l'esecuzione delle leggi. 190. Il Commissario presso di ciascuna Amministrazione, dee esser preso tra i Cittadini domiciliati da un anno nel Dipartimento, dove quest'Amministrazione è stabilita. Egli dee avere almen l'età di venticinque anni. 191. Le Amministrazioni Municipali sono subordinate alle Amministrazini del Dipartimento, e queste a' Ministri. I Ministri perciò possono annullare ciascuno nel suo carico gli atti delle Amministrazioni del Dipartimento, e queste gli atti delle Amministrazioni Municipali, ove questi atti sieno contrarj alle Leggi, od agli ordini delle Autorità Superiori. 192. Possono i Ministri eziando sospendere gli Amministratori delcDipartimento, i quali abbiano contravvenuto alle Leggi, od agli ordini delle Autorità Superiori: e le Amministrazioni Dipartimentali hanno lo stesso dritto su i Membri delle Amministrazioni Municipali. 193. Senza la formale confirma dell'Arcontato, niuna sospensione, o niuno annullamento diviene definitivo. 194. L'Arcontato può bene immediatamente annullare gli atti delle Amministrativi Dipartimentali, o Municipali. Egli può, credendolo necessario, sospendere, o destituire gli Amministratori, così di delitto inviargli a'Tribunali del Dipartimento. 195. Ogni decreto di cassazione dì atti, sospensione, o destituzione di Amministrazione dee esser motivato. 196. Essendo i cinque Membri d'un Amministrazione Dipartimentale destituiti, l'Arcontato ne surroga degli altri fino alla elezione seguente: ma non può scegliere i surrogandi provvisorj, se non degli Amministratori antichi delmedesimo Dipartimento. 197. Non possono fra loro corrispondere le Amministrazioni tanto del Dipartimento quanto del Cantone; senonchè su gli affari loro disegnati dalla Legge, e non già su degli interessi generali della Repubblica. 198. Ogni Amministrazione dee della sua Amministrazione annualmente render conto. Sono stampatti i conti renduti dalle Amministrazioni Dipartimentali. 199. Tutti gli atti de' Corpi Amministrativi si rendono pubblici descrivendoli in un registro, che tutti possono osservare. Questo registro si compie ogni sei mesi, e si deposita nel giorno che vien compito. 200. L'Arcontato può secondo le circostanze prorrogare il tempo fissato per questo deposito due mesi al più. TITOLO VIII Potere giudiziario Disposizioni generali 202. I Giudici non possono mescolarsi nell'esercizio del Potere Legislativo, nè fare alcun regolamento. Non possono arrestare, o sospendere l'esecuzione di niuna Legge, nè citare dinanzi a loro gli Amministratori per ragioni delle loro funzioni. 203. Non può niuno esser deviato dai Giudici dalla Legge stabiliti, per alcuna commissione, nè per altre attribuzioni, se non sono determinate da una Legge anteriore. 204. La Giustizia si amministra gratuitamente. 205. Non possono i Giudici esser destituiti, se non per prevaricazione legalmente giudicata, nè sospesi, se non per una accusa ammessa. 206. L'ascendente, e il difendente in linea retta, i Fratelli, il Zio, il Nipote, ed i cugini nel primo grado, od i Congionti in questi gradi non possono essere simultaneamente Membri nel medesimo Tribunale. 207. Le Sessioni de' Tribunali sono pubbliche: i Giudici deliberano in segreto: i giudizj sono enunciati ad alta voce: vi sono divisati i motivi, ed i termini della Legge applicata. 208. Non può niun Cittadino, se non abbia compiuta l'età di anni venticinque esser eletto Giudice di un Tribunale del Dipartimento, nè Giudice di pace, nè Assessore del Giudice di pace, nè Giudice di un Tribunale di commercio, nè Membro del Tribunale di cassazione, nè Giurato, nè Commissario dell'Arcontato presso dei Tribunali. Della Giustizia Civile. 209. Non può esser impedito alle parti il diritto di far decidere le controversie dagli Arbitri scelti da loro. 210. Dalle decisioni degli Arbitri non vi è appello, nè ricorso al Tribunale di cassazione, se le parti espressamente non se l'abbiano riserbato. 211. In ogni circondario determinato dalla Legge vi ha un Giudice di pace, e più Assessori. 212. I Giudici di pace sono eletti per due anni, e possono essere immediatamente rieletti. 213. La Legge determina gli oggetti, de' quali i Giudici di pace co' loro Assessori giudicano inappellabilmente, e definisce gli altri, ne' quali giudicano, dando luogo all'appello. 215. Gli affari, di cui il giudizio non appartiene a' Tribunali di commercio, nè a' Giudici di pace, nè in ultima istanza, nè coll'appello, sono portati immediatamente dinanzi al Giudice di pace, ed a suoi Assessori per esser conciliati. Se il Giudice di pace non può le parti conciliare, le rimette al Tribunale Civile. 216. Vi ha un Tribunale Civile per ogni Dipartimento. Ogni Tribunale Civile è composto almeno di quindici Giudici, a quali è aggiunto un Commissario, ed un Sostituto nominati, e deponibili dall'Arcontato, ed un Cancelliere. Ogni cinque anni si procede alla elezione di tutti i Membri del Tribunale, i quali possono essere consecutivamente rieletti. 217. Nella elezione de' Giudici si nominano altresì cinque per supplemento. 218. Il Tribunale Civile giudica in ultima istanza in tutti i casi determinati dalla Legge, su gli appelli de' decreti de' Giudici di pace, de' Tribunali di commercio, e degli Arbitri. 219. L'appello de' decreti del Tribunale Civile si porta dall'una all'altra Sezione del Tribunale. Una Sezione per giudicare non può esser minore di cinque Giudici. 220. I Giudici riuniti nominano tra loro a scrutinio segreto il Presidente di ciascuna Sezione. Della Giustizia Criminale 221. Niuno può esser arrestato, se non per esser condotto avanti l'Ufficiale di Polizia: e niuno può esser posto in arresto, o detenuto, se non per un decreto degli Ufficiali di Polizia, o dell'Arcontato nel caso dell'articolo centoquarantacinquesimo, o di un ordine di cattura, o di un Tribunale, o del Direttore del giurì di accusa, o per un decreto di accusa dei Corpo Legislativo, in caso, che a questo appartenga di pronunziarlo, o per un decreto di condanna alla prigione, o detenzione. 222. Per essere eseguito l'atto, che ordina l'arresto, bisogna. l. Che esprima formalmente il motivo dell'arresto, e la legge, per cui è ordinato. 223. La Persona arrestata, e condotta dinanzi all'Uffiziale di Polizia, sarà all'istante esaminata, o al più tardi nello stesso giorno. 225. Niuna Persona arrestata può esser detenuta, se dà bastevole cauzione in que' casi, che la legge permette di restar libero sotto la mallevaria. Nel caso, in cui la detenzione è autorizzata dalla legge, niuna Persona può esser condotta, detenuta, se non ne' luoghi legalmente, e pubblicamente designati per servir di casa di arresto, di carcere, e di qualsiasi detenzione. 227. Niun Custode, o Carceriere può ricevere, o ritenere Persona alcuna, se non in virtù di un ordine di arresto, secondo le forme prescritte negli Articoli duecentoventunesimo, e ducentoventiduesimo, di un'ordine di carcerazione, di decreto di condanna alla prigione, o alla detenzione; e senza farne annotazione nel registro. 228. Ogni Custode, o Carceriere senza poter esser da alcun'ordine dispensato, è obbligato di presentare la persona detenuta all'Ufficiale Civile incaricato dalla polizia della casa di detenzione, essendone da questo Ufficiale richiesto. 229. Non si può ricusare di presentare la Persona detenuta a suoi Parenti, ed Amici, che portano un ordine dell'Ufficiale Civile, il quale è obbligato ogni ora di accordarlo; purchè il Custode, o Carceriere non presenti un ordine del Giudice trascritto sul suo registro di tenere la Persona arrestata nella segreta. 230. Chiunque non autorizzato dalla legge, in qualsiasi carica, che si trovi, darà, soscriverà, eseguirà, o farà eseguire ordine di arrestare un'Individuo; o chiunque, in caso di ricusarne ancora di arresto autorizzato dalla legge, condurrà, riceverà, o riterrà un'Individuo in luogo di detenzione non disegnato pubblicamente, e legalmente, e tutti i Custodi, e Carcerieri, i quali controverranno ai tre Articoli precedenti saranno rei del delitto di arbitraria detenzione. 231. Ogni rigore negli arresti, detenzioni, o esecuzioni eccedente, o diverso da quel, che la legge prescrive, è un delitto. 232. La conoscenza de' delitti, la di cui pena non eccede il valore di tre giornate di lavoro, o l'imprigionamento di tre giorni, è delegata al Giuidice di Polizia, che pronunzia in ultima istanza. 233. Niuna persona può esser giudicata, se non per un'accusa ammessa da giurati, o decretata dal Corpo Legislativo, nel caso che gli appartenga di decretarlo. 234. Un primo Giury dichiara se l'accusa dee essere ammessa, o rigettata. Il fatto viene appurato da un secondo Giury, e la pena dalla legge determinata è applicata da Tribunali criminali. 235. I giurati votano a scrutinio segreto. 236. In ogni Dipartimento vi sono de' Giury di accusa, e di giudizio.
240. Il Direttore del Giury d'accusa, come Ufficiale di Polizia sopra le denunzie, che di ufficio, o per ordine dell'Arcontato gli fa l'accusatore pubblico, procede: 1. Per li delitti contra la libertà, e la sicurezza individuale de' Cittadini. 241. In ogni Dipartimento vi sarà un Tribunale criminale composto di un Presidente, d'un'Accusatore publico, di quattro Giudici, del Commissario pubblico, di quattro Giudici, del Commissario del Potere Esecutivo, e di un Cancelliere. 242. Il Presidente, l'Accusatore pubblico, i quattro Giudici, ed il Cancelliere sono eletti dalle Assemblee Elettorali, durano due anni, e possono sempre essere rieletti. 243. L'Accusatore pubblico è incaricato:
246. Il Giury del giudizio è composto almeno di dodici giurati. L'accusato ha facoltà di ricusarne senza addurre i motivi, un numero, che la legge determina.
248. Ogni persona assoluta da un Giury legale, non può esser ripresa, nè accusata per lo medesimo delitto. Del Tribunale di Cassazione. 249. In tutta la Repubblica vi ha un solo Tribunale di cassazione, che decide.
250. Il Tribunale di cassazione non può mai giudicare del merito delle cause: ma egli annulla i decreti su i processi, ne' quali le forme sono state violate, o che contengono qualche controvenzione, espressa alla legge; e le rimette per rifare il giudizio al Tribunale competente. 251. Se dopo una cassazione il secondo giudizio nella essenza è attaccato per le rnedesime ragioni, che il primo, la questione non può esser agitata di nuovo nel Tribunale di Cassazione; senza essere stata sottomessa al Corpo legislativo, che pronunzia una legge, alla quale il Tribunale di cassazione è obbligato di conformarsi. 252. E’ obbligato in ogni anno questo Tribunale di mandare così al Senato, che al consiglio una deputazione, che loro presenti lo stato de' decreti proferiti colla indicazione al margine del testo della legge, che ha determinato il decreto. 253. Il numero de' Giudici dei Tribunale di cassazione non può eccedere i tre quarti del numero de' Dipartimenti. 254. Questo Tribunale si rinnova ogni anno per la quarta parte. Le Assemblee Elettorali dei Dipartimentii nominano successivamente, ed 255. I Giudici di questo Tribunale possono esser sempre rieletti. 256. Ogni Giudice del Tribunale di cassazione ha un supplementario nominato alla medesima Assemblea Elettorale. 257. Presso di questo Tribunale vi ha un Commissario nominato, e deponibile dall'Arcontato. 258. A questo Tribunale, senza pregiudizio del dritto delle parti interessate, l’Arcontato per mezzo del suo Commissario denunzia gli atti, onde i Giudici hanno ecceduto i loro poteri. 259. Il Tribunale di cassazione annulla questi atti. E se vi ha prevaricazione, il fatto si denunzia al Corpo legislativo, il quale pronunzia il decreto di accusa, avendo prima intesi, o chiamati gl'incolpati. 260. Non può il Corpo legislativo annullare i giudizj di questo Tribunale; può per altro procedere contro le persone de' Giudici incorsi nella prevaricazione.
262. Ella è composta di cinque Giudici, e due Accusatori Nazionali presi dal Tribunale di cassazione, e di alti giurati nominati dalle Assemblee Elettorali dei Dipartimenti. 263. L'alta Corte di giustizia non si unisce, che in virtù di un proclama del Corpo legislativo scritto, e pubblicato dal Consiglio. 264. Si forma essa, e tiene le sue sessioni nel luogo designato da un proclama del medesimo Consiglio. Questo luogo non può esser vicino più di ventiquattro miglia a quello, dove risiede il Corpo legislativo. 265. Come il Corpo legislativo ha proclamata la formazione dell'alta Corte di 267. Gli atti di accusa sono diretti, e redatti dal Consiglio. 268. In ogni anno le Assemblee Elettorali di ciascun Dipartimento nominano un giurato per l'alta Corte di giustizia. 269. L'Arcontato fa stampare, e pubblicare, un mese dopo l'elezioni, la lista de' giurati nominati per l'alta Corte di giustizia. TITOLO IX Della forza armata 270. E’ stabilita la forz’Armata per difesa dello Stato contro ai nemici esterni, e per sicurezza interna, per lo mantenimento dell’ordine, e per esecuzione delle leggi. 271. La forza pubblica è essenzialmente ubbidiente. Niun corpo armato può deliberare. 272. Ella si distingue in guardia Nazionale sedentaria, ed in guardia Nazionale attiva. Della guardia Nazionale Sedentaria 274. La sua organizzazione, e la sua disciplina sono le stesse per tutta la Repubblica: e sono determinate dalla Legge. 275. Niuno individuo della Repubblica può esercitare i dritti di Cittadino, se non è ascritto nel ruolo della Guardia Nazionale sedentaria. 276. Non sussistono se non relativamente al servizio, e nel tempo della sua durata le distinzioni di grado, e la subordinazione, 277. Gli Ufficiali della Guardia Nazionale sedentaria sono eletti a tempo da medesimi Cittadini, che la compongono, nè posson esser rieletti, se non dopo un tempo determinato dalla Legge. 278. Il comando della Guardia Nazionale sedentaria di un Dipartimento intero non può essere affidato continuamente ad un sol Cittadino. 279. Se si giudica necessario di radunare tutta la Guardia Nazionale dì un Dipartimento, può l'Arcontato nominare un Comandante temporaneo. 280 In una Città di dieci, o più mila abitanti non può il comando della Guardia sedentaria essere continuamente confidato ad un sol Cittadino. Della Guardia Nazionale attiva 281. La Repubblica mantiene a sue spese, anche in tempo di pace, sotto il nome di Guardia Nazionale in attività un'Armata di terra, e di mare. 282. L'Armata si forma per uno arrollamento volontario, ed in caso di bisogno 283. Niun Forestiere, che non abbia acquistati i dritti di Cittadino, può essere ammesso nelle Armate della Repubblica. 284. I Generali capo di terra, e di mare si nominano nel solo caso della guerra. Ricevono essi dal Potere Esecutivo commissioni revocabili ad arbitrio. La durata di queste commissioni termina con una sola campagna: ma possono essere talora prolungate. 285. Il comando generale delle Armate della Repubblica non può essere affidato ad un solo Cittadino. 286. L'Armata di terra, e di mare per la disciplina, per la forma delle Leggi, e per la natura delle pene è sottomessa a' stabilimenti particolari. 287. Niuna porzione della Guardia Nazionale o attiva, o sedentaria, può agire per lo servìzio interno della Repubblica, se non a richiesta per iscritto dell'autorità civile nelle forme dalla Legge divisate. 288. Non può dalle autorità civili esser richiesta la forza pubblica, se non nella estensione del suo territorio. Ella non può trasportarsi da un Cantone all'altro, senza essere autorizzata dall'Amministrazione del Dipartimento, nè può senza ordine dell'Arcontato trasportarsi da uno in altro Dipartimento. 289. Non pertanto il Corpo Legislativo determina i mezzi di assicurare colla forza pubblica l'esecuzione de' giudizj, e la procedura contra gli accusati su tutto il territorio della Repubblica. 290. In caso d'imminenti pericoli può l'Amministrazione Municipale di un Cantone chiamare la Guardia Nazionale de' Cantoni vicini. Ma l'Amministrazione, che l'ha richiesta, e i Capi della Guardia Nazionale richiesti sono tenuti ugualmente di renderne conto all'istante all'Amministrazione Dipartimentale. 291. Senza il previo consenso del Corpo Legislativo non può niuna Truppa TITOLO X Della educazione, ed istruzione pubblica 292. L'educazione è fisica, morale, ed intellettuale. 293. L'educazione fisica, morale, ed intellettuale privata, che debbono i Padri di famiglia dare a' loro Figliuoli fino all'età di sette anni, è prescritta dalla Legge. 294. L'educazione pubblica comincerà alla età di sette anni compiuti. 295. In ogni Comune vi saranno de' luoghi pubblici, e ginnasj, e campi di Marte destinati a varj esercizj ginnastici, e guerriri. 296. Saranno a scrutinio scelti i Soprastanti, e gl'istruttori dalle Municipalità. I Soprastanti debbono avere almeno cinquant'anni compiuti. 297. Ogni Padre di famiglia è risponsabile della educazione de' suoi Figliuoli. 298. In ogni giorno festivo i Giovanetti maggiori di sette anni intervengono ne' luoghi dalla Legge stabiliti a sentire la spiega dei Catechismo Repubblicano. Essi si conformeranno a tutte le pratiche morali, che la Legge stabilisce. 299. Vi sono de' Teatri Repubblicani, in cui le rappresentazioni sono dirette a promuovere lo spirito della Libertà. 300. Vi sono ancora stabilite le Feste Nazionali per eccitare le virtù Repubblicane. 301. Vi sono delle Scuole primarie, nelle quali i Giovanetti apprendono a leggere, a scrivere, e gli elementi dell'Aritmetica, ed il Catechismo Repubblicano. 302. La Repubblica s'incarica delle spese per l'abitazione degl'Istitutori. 303. In diverse parti della Repubblica vi sono delle Scuole superiori alle Scuole primarie, il cui numero sarà sì fattamente regolato, che ve ne sia almeno una per ogni Dipartimento.
305. I diversi stabilimenti di educazione, e d'istruzione pubblica non hanno fra di loro alcun rapporto di subordinazione, nè di corrispondenza amministrativa. 306. I Cittadini hanno il diritto di formare degli stabilimenti particolari di educazione, e d'istruzione, ma conformi alle Leggi della Repubblica, come ancora delle libere Società per concorrere a' progressi delle lettere, delle scienze, e delle arti. Della Censura 307. In ogni Cantone vi è un Tribunale di Censura composto di cinque Membri, i quali a scrutinio si eleggono un Segretario. 308. I Membri di questo Tribunale si eleggono dalle Assemblee Elettorali conformemente all'articolo trentesimosettimo. 309. Niuno può esser eletto Membro della Censura, se non abbia almeno cinquant'anni compiti, e non sia Cittadino domiciliato nel Cantone, almeno cinque anni consecutivi avanti l'elezione. 310. Le loro funzioni finiscono coll'anno, dopo del quale più non si potranno riunire in qualità di Censori. 311. I Membri usciti non possono essere rieletti, se non dopo un triennio. 312. Essi si radunano ogni tre Mesi nel capoluogo del Cantone. Le loro Sessioni non si prolungano più di otto giorni. 313. Giudicano essi de' costumi de'Cittadini tanto per officio, quanto per denuncie ricevute dai Giudici di pace. 314. Se taluno viverà poco democraticamente, cioè da dissoluto, e voluttuoso, darà una cattiva educazione alla sua Famiglia, userà de' modi superbi, ed indolenti, e contro l’uguaglianza, sarà da Censori privato del dritto attivo, o passivo di cittadinanza, secondo la sua colpa. In qualunque caso non potrà la pena eccedere il triennio: ma per nuove colpe potrà esser notato, e castigato di nuovo. 315. Non possono i Censori infliggere la pena censoria a coloro, che si trovano costituiti in autorità; ma sibbene dopo terminate le loro pubbliche funzioni possono punirli per li vizj, ch'essi avranno manifestati anche nel corso delle loro cariche. 316. I Censori debbono altresì vegliare sulla educazione pubblica, e possono punire tutti i Funzionarj a quella destinati così per ommissione, che per commissione. 317. I decreti di questo Tribunale sono inappellabili, si debbono stampare, leggere, ed affiggere in tutti i luoghi pubblici. TITOLO XI Delle Finanze 319. Le contribuzioni pubbliche sono in ogni anno siffatte dal Corpo Legislativo. Solo a lui si appartiene lo stabilirle. Non possono esse durare più di un anno, se non sono espressamente rinnovate. 320. Il Corpo Legislativo può fissare quella specie di contribuzione, ch'egli crede necessaria: ma egli dee ogni anno stabilire una imposizione prediale, ed una imposizione personale. 321. Le contribuzioni di ogni maniera sono compartite tra tutti i Cittadini a raguaglio delle loro facoltà. 322, L'Arcontato dirigge, ed invigila la percezione, e l'incassamento delle contribuzioni, ed a questo effetto dà tutti gli ordini necessarj. 323. I conti distinti delle spesa de' Ministri, sottoscritti, e documentati da essoloro si pubblicano in sul cominciamento di ogni anno. Lo stesso si dee fare dell'introito delle diverse contribuzioni, e di tutte le rendite pubbliche. 324. Le liste di queste spese, ed entrate sono distinte secondo la loro natura, ed esprimono le somme ricevute, e spese di anno in anno in ogni parte d'Ammínistrazione generale. 325. Sono similmente pubblicati tutti i conti delle spese particolari nè Dipartimenti, relativi a' Tribunali, alle Amministrazioni, al progresso delle scienze, a tutti i lavori, e stabilimenti pubblici. 326. Non possono le Amministrazioni dipartimentali, e municipali ripartire per imposizione somme maggiori di quelle fissate dal Corpo Legislativo; nè deliberare, o permettere senza di lui autorizzazione alcuno imprestito locale a carico de' Cittadini del Dipartimento, del Comune, e del Cantone. 327. Al solo Corpo Legislativo si appartiene il dritto di regolare la coniazione e l'emissione di ogni specie di moneta, di fissarne il valore, ed il peso, e determinarne l'impronto. 328. L'Arcontato invigila sulla coniazione delle monete, e nomina gli Ufficiali incaricati di esercitare immediatamente questa ispezione. Tesoreria Nazionale, e Contabilità 330. Tre annii durano le loro funziioni. Uno di essi si rinnova ogni anno, ma può esser rieletto senza intervallo, e indefinitamente. 331. I Commissarj della Tesoreria sono incaricati 1. D'invigilare la riscossione di tutti i danari Nazionali. 332. Non possono essi far seguire muri pagamento sotto pena di esser trattati come rei di peculato; se non in virtù.
333. Non possono eziandio, senza incorrere nel delitto di peculato, approvare niun pagamento, se il mandato sottoscriitto dal Ministro, cui spetta tal genere di spesa, non porta la data tanto della decisione dell'Arcontato, quanto de' decreti del Corpo Legislativo, i quali autorizzano il pagamento. 334. I Ricevitori delle contribuzioni dirette di ciascun Dipartimento, e le diverse Agenzie Nazionali, e i Pagatori dei Dipartimenti rimettono alla Tesoreria Nazionale i loro rispettivi conti. La Tesoreria li verifica, e provvisionalmente gli ammette. 335. Vi sono tre Commissarj della Contabilità Nazionale eletti dal Corpo Legislativo nello stesso tempo, e colle stesse forme, e condizioni, che i Commessarj della Tesoreria. 336. Il conto generale dell'entrate, e spese della Repubblica documentato da conti particolari, e giustificativi, vien presentato dai Commissarj della Tesoreria a quei della Contabilità, i quali lo verificano, e l'approvano. 337. Da' Commissarj della Contabilità si dà conto al Corpo Legislativo degli abusi, delle malversazioni, e di tutti i casi di risponsabilità, ch'essi scoprono nel corso delle loro operazioni. Essi per parte loro propongono le misure convenienti agl'interessi della Repubblica. TITOLO XII
341. Il Corpo Legislativo diviene nelle forme ordinarie a decidere la guerra. 342. In caso di cominciate, od imminenti ostilità, di minacce, o di preparativi di guerra contro la Repubblica, l'Arcontato è obbligato d'impiegare per la difesa dello Stato tutti i mezzi a sua disposizione; ma egli dee prevenirne senza niuna 343. Il solo Arcontato può mantenere relazioni politiche al di fuori, condurre le negoziazioni, distribuire le forze dì terra, e di mare, come gli pare conveniente, e regolarne la direzione in caso di guerra. 344. Egli è autorizzato a fare le stipulazioni preliminari di armistizio, e di neutralità: e può eziandio stabilire delle convenzioni segrete. 345. L'Arcontato conchiude, sottoscrive, o fa sottoscrivere colle Potenze straniere tutti i trattati di pace, d'alleanza, di tregua, di neutralità, di commercio, ed altre convenzioni, che gli pajono necessarie al bene dello Stato. Questi trattati, e convenzioni si negoziano a nome della Repubblica dagli Agenti Diplomatici nominati dal Potere Esecutivo, ed incaricati delle sue istruzioni. 346. Contenendo un trattato degli articoli segreti, le disposizionií di questi articoli non possono essere distruttive degli articoli palesi, nè contenere alcuna alienazione del territorio della Repubblica, nè cosa, che direttamente minaccia la libertà. 347. I trattati non sono validi, se non dopo essere stati esaminati, e ratificati dal Corpo Legislativo: pur tuttavia le segrete condizioni possono provvisionalmente ricevere la loro esecuzione nel punto, che sono state conchiuse dall'Arcontato. 348. Nè il Senato, nè il Consiglio delibera sulla guerra, o sulla pace, se non in Comitato generale. TITOLO XIII
350. Vi ha un Corpo di tanti Membri, quanti sono i Dipartimentii della Repubblica, nominati ogni anno dalle Assemblee Elettorali. Questo corpo si chiama degli Efori: non interviene ad alcuna funzione pubblica, nè riceve onori fuori del palazzo ove risiede. 351. Il Corpo degli Efori non può egli medesimo esercitare, nè per mezzo de' suoi delegati il Potere Legislativo, Esecutivo, o Giudiziario. Ciascun Membro si reputa Rappresentante dell'intera Nazione, e non già del Dipartimento, che l'ha nominato. 352. Gli articoli cinquantottesimo, e i seguenti fino all'articolo sessantaquattresimo sono comuni al Corpo degli Efori. 353. Vi ha una Guardia di Cittadini presi dalla Guardia Nazionale sedentaria presso il Corpo degli Efori, uguale a quella dell'Arcontato: il servizio della quale è determinato dallo stesso Corpo. 354. La qualità di Membro dei Corpo degli Efori, e l'esercizio di qualsiasi funzione pubblica, eccettuata quella dell'Istituto Nazionale, sono incompatibili. 355. Niun Dipartimento, qualunque sia la diversità della sua popolazione, può eleggere più di un Membro di questo corpo. 356. Saranno nominati da' rispettivi Dipartimenti altrettanti surrogandi, i quali in caso di mancamento dell'Eforo dei suo Dipartimento, o per infermità, o per morte, o per sospensione per accusa, prenda il suo luogo. 357. Ogni anno il corpo degli Efori si rinnova tutto intiero. 358. I Membri, che n'escono, non possono essere rieletti, se non dopo lo spazio di cinque anni da contare dall'anno appresso la loro uscita: e per lo spazio di tre anni da contare dal medesimo tempo, non possono essere Membri nè dell'Arcontato, nè del Corpo Legislativo. 359. I Membri del Corpo degli Efori si uniscono il dì venti Floreale di ogni anno nella Comune destinata per la residenza del Corpo Legislativo. 360. Le Sessioni si tengono in una casa diversa da quella del Corpo Legislativo e dell'Arcontato. 361. Le funzioni di Presidente scelto a scrutinio non possono eccedere la durata di cinque giorni: e quelle di Segretario Finiscono colla disunione del Corpo. 363. Finiti i giorni quindici delle Sessioni il Corpo è disciolto di pieno diritto. Niun Cittadino, che sia stato Membro del Corpo degli Efori può dal giorno dei disciglimento prendere il titolo di Eforo, nè unirsi in questa qualità a coloro, che con lui sono stati Membri di questo Corpo. La controvenzione al presente articolo è un attentato contro la Costituzione. 364. I Membri del Corpo degli Efori ricevono una indennità di ducati trecento il mese per soli due mesi dal giorno della loro elezione. 365. Niuno può esser eletto Membro del Corpo degli Efori.
366. Tali condizioni s'intendono da osservarsi dieci anni dopo lo stabilimento della Costituzione, eccetto la condizione della età. La condizione del domicilio non riguarda i Cittadini usciti dal territorio della Repubblica con missione del Governo. 367. Il Corpo degli Efori non può deliberare, se la Sessione non è composta almeno di due terzi de' suoi Membri. 368. Appartiene esclusivamente al corpo degli Efori di esaminare.
369. Questo Corpo ha il potere di farsi presentare tutte le carte, e tutti i registri, che saranno necessari. 373. L'annullamento di qualche atto contro la Costituzione si esprime con questa formola sottoscritta da due terzi almeno degli Efori intervenuti alla sessione: la Costituzione riprova, ed annulla l'alto del potere ec. 374. Il corpo degli Efori manda nel giorno medesimo il suo decreto al Corpo legislativo, ed allo Arcontato, i quali sono tenuti di uniformarvisi. 375. L'atto annullato per decreto degli Efori non ha più forza di obbligare niun Cittadino, il quale non è più tenuto in niun caso di ubbidirvi. 376. Quando il corpo degli Efori è definitivamente costituito ne dà subito l'avviso per mezzo di un Messalzaiere al Corpo legislativo, ed al Potere esecutivo. 377. Egli si nomina due Messaggieri per suo servizio, i quali portano al Corpo legislativo, ed all'Arcontato le sue decisioni, ed hanno perciò l'ingresso nel luogo delle sessioni del Corpo legislativo, e dell'Arcontato; essendo preceduti da due Uscieri. 378. Il corpo degli Efori non può neppure di un giorno sospendere le sue sessioni. 379. Egli oppone il suo particolar suggello a' suoi decreti, e per mezzo de' Presidenti delle Municipalità ne fa la publicazione nella forma seguente: In nome della Repubblica Napoletana Decreto del Corpo degli Efori. 380. Gli articoli centesimottavo, ed i seguenti fino al centoventunesimo inclusiva niente sulla garanzia de'Membri del Corpo legislativo, sono comuni a' Membri del Corpo degli Efori: senonche quel, che quivi è detto delle accuse prodotte nel corpo legislativo, qui s'intende delle accuse nel Corpo degli Efori, il quale esclusivamente giudica egli solo delle accuse de' suoi membri. TITOLO XIV
382. Nell'uno, e nell'altro caso la proposizione del Senato va sottomessa alla ratifica del Consiglio. 383. Allorchè fra lo spazio di nove anni la proposizione del Senato ratificata dal Consiglio, vien riproposta in tre differenti epoche distanti l'una dall'altra tre anni almeno: si convoca una Assemblea di revisione. 385. Il Senato destina per l'unione della Assemblea di Revisione un luogo distante da quello del Corpo legislativo trentasei miglia almeno. 386. L'Assemblea di Revisione ha il diritto di mutare il luogo di sua residenza, osservando la distanza prescritta nell'articolo precedente. 387. L'Assemblea di Revisione non esercita niuna funzione legislativa, nè di Governo: limitandosi solamente alla revisione de' soli articoli Costituzionali, che glí sono stati indicati dal Corpo legislativo. 388. Tutti gli Articoli della Costituzione, niuno eccettuato, continuano ad esserein vigore infino a tanto che i cangiamenti proposti dalla Assemblea di Revisione non sieno stati dal Popolo accettatii. 389. I membri dell'Assemblea di Revisione deliberano in comune. 390. Niuno, essendo Membro del corpo legislativo nel tempo, in cui si convocauna Assemblea di Revisione, può esser eletto Membro di questa Assemblea.
392. La durata dell'Assemblea di revisione non può in caso veruno prolungarsi più di tre mesi. 393. I Membri dell'Assemblea di Revisione non possono essere citati, accusati,nè giudicati in niun tempo per quel che han detto, o scritto nell'esercizio delle loro funzioni, purchè non sia a favore de' poteri ereditarj e perpetui. Nel tempo di queste funzioni non possono essi essere arrestati, e condotti in giudizio per oggetti criminali, senon dinanzi l'alta Corte di giustizia, e per decisione degli stessi Membri dell'Assemblea di Revisione. 394. L'Assemblea di Revisione non assiste ad alcuna cerimonia pubblica. I suoi Membri ricevono lo stesso indennizzamento, che i Membri del Corpo Legislativo. 395. Ella ha il diritto di esercitare, e far esercitare la polizia nella Comune, in cui risiede.
397. Sarà dalla Legge stabilito per tutti i Cittadini senza distinzione il modo, onde le nascite, i matrimonj, e le morti dovranno costare. 398. Niuno può essere impedito di dire, scrivere, stampare, o pubblicare i suoi 399. Non vi è privilegio, nè maestranza, nè dritto di corporazione, nè limitazione alla libertà della stampa, del commercio, all'esercizio della industria, e delle arti di ogni specie. Ogni legge proibitiva su di questi particolari, quando le circostanze la rendono necessaria, è essenzialmente provvisionale, nè può avere effetto al di là di un anno, se non sia formalmente rinnovata. 400. La legge invigila particolarmente le professioni, che interessano i costumi pubblici, la sicurezza, e la salute de' Cittadini. L'ammissione all'esercizío di così fatte professioni non può farsi dipender da alcuna prestazione pecuniaria. 401. Dee la Legge provvedere alla ricompensa degl’Inventori, o al mantenimento di proprietà esclusiva delle loro scoverte, o delle loro produzioni. 402. L'inviolabilità delle proprietà è garantita dalla Costituzione, come ancora l'indennizzamento di quelle, di cui la pubblica necessità legalmente provata, n'esiga il sacrificio. 403. La casa di ciascun Cittadino è un asilo inviolabile: durante la notte nessuno ha dritto di entrarvi, salvo se non sia per incendio, inondazione, o reclamazione proveniente dall'interno della medesima. Non vi si può fare niuna visita domiciliare, se non in virtù di una legge per la persona, o per l'oggetto espressamente designato nell'ordine della visita. 404. Non possono formarsi corporazioni ne associazioni contrarie all'ordine pubblico. 405. Niuna Assemblea de' Cittadini può qualifiicarsi per società popolare. 406. Niuna Società particolare, occupandosi in quistioni politiche può tener corrispondenza con alcun'altra, nè assiliarsi a quella, nè tenere delle sessioni pubbliche composte di associati, e di assistenti distinti gli uni dagli altri, nè imporre condizioni di ammissione, nè di eligibilità, nè arrogarsi dritti di esclusione, nè di portare a’ suoi Membri alcun segno esteriore della loro associazione. 407. I Cittadini non possono esercitare i loro dritti politici, che nell'Assemblea primaria, o comunale.
41l. Non possono più autorità costituite mai riunirsi per deliberare insieme. Niun atto emanato da una tal riunione può essere eseguito. 412. Nessuno può portare insegne, che ricordino funzioni anteriormente esercitate, o servizj prestati. 413. I Membri del Corpo Legislativo, e tutti i Funzionari pubblici portano nell'esercizio delle loro funzioni l'abito, ed il segno dell'autorità, di cui sono rivestiti: la legge ne determina la forma. 414. Niun Cittadino può rinunziare nè in tutto, nè in parte all'indennizzamento, o al trattamento, che gli è assegnato dalla Legge a ragione delle funzioni pubbliche. 415. Vi è nella Repubblica uniformità di pesi, e di misure. 416. L'Era Repubblicana, che incomincia il ventidue Settembre 1792, giorno della fondazione della Repubblica Francese, è comune alla Repubblica Napoletana. 417. La Nazione Napoletana dichiara, che in niun caso soffrirà il ritorno di quei Nazionali, che avendo abbandonata la loro Patria, sono stati dalla Legge dichiarati emigrati, ed interdice al Corpo Legislativo di fare delle eccezioni su questo punto. I beni degli Emigrati sono irrevocabilmente a profitto della Repubblica. 418. La Nazione Napoletana proclama similmente sotto la garanzia della fede pubblica, che dopo un'alienazione legalmente fatta di beni nazionali, qualunque ne sia l'origine, l'acquirente legittimo non può esserne spogliato, salvo il dritto del reclamante di essere indennizzato, essendovi luogo, dal Tesoro Nazionale. 419. Niun Funzionario stabilito dalla presente Costituzione ha il dritto di cangiarla nella sua totalità, nè in alcuna delle sue parti, salvo le riforme, secondo le disposizioni del titolo decimoquarto. 420. I Cittadini si ricorderanno per sempre, che dalla bontà delle scelte nelleAssemblee primarie, ed elettorali è che dipende principalmente la durata, la conservazione, e la prosperità della Repubblica Napoletana. 421. La Nazione Napoletana rimette il deposito della presente Costituzione alla fedeltà del Corpo, Legislativo, dell'Arcontato, degli Amministratori, e dei Giudici, alla vigilanza dei padri di Famiglia, alle spose, ed alle madri, al zelo dei giovani cittadini, ed al coraggio di tutta la Nazione Napoletana. |
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