Contratti digitali e smart contracts: validità, forma e prova
La forma digitale non è un ostacolo, il principio di equivalenza funzionale equipara il documento informatico al documento cartaceo, purchè siano garantiti identificabilità dell’autore e immutabilità del contenuto. La forma scritta richiesta dalla legge, come nei contratti bancari, nelle fideiussioni e nelle locazioni maggiori di 30 giorni, può essere soddisfatta con firma elettronica qualificata (FEQ), equiparata alla firma autografa, con firma digitale e con firma elettronica avanzata (FEA), ammessa in alcuni settori. La firma elettronica semplice (FES) non soddisfa la forma scritta, ma può valere come prova. Lo smart contract è un programma informatico, non un contratto in senso tecnico, che esegue automaticamente clausole predefinite. La blockchain non sostituisce la forma scritta quando richiesta dalla legge. Per essere valido l’accordo deve essere riconducibile alle parti, la volontà dev’essere manifestata in modo chiaro e se serve la forma scritta occorre la firma elettronica qualificata o la firma elettronica avanzata. La blockchain offre immutabilità, timestamp, tracciabilità, ma non basta, perché il giudice deve poter ricondurre la transazione alla persona fisica o giuridica.
Problemi concreti stanno arrivando nei tribunali. Nella pratica quotidiana, i giudici si trovano davanti a contratti conclusi via app con account condivisi, firme elettroniche semplici apposte da chiunque abbia accesso al dispositivo, OTP ricevuti su numeri non intestati all’effettivo contraente. In questi casi, in caso di contestazione, la piattaforma deve dimostrare la riconducibilità dell’azione alla persona fisica e spesso non ci riesce. Quando i contratti richiedono la forma scritta ad substantiam, la firma elettronica non basta, senza identificazione certa del firmatario. Gli smart contracts promettono esecuzione automatica ed infallibile, ma nella realtà un errore nel codice può attivare pagamenti non dovuti e, in tal caso, non esiste un pulsante annulla. La digitalizzazione funziona solo se l’identità è certa, la forma è rispettata, la prova è conservata, il consenso è informato e gli automatismi sono controllabili. La sfida non è più capire se digitalizzare i contratti, ma come farlo senza perdere certezza giuridica. Oggi il diritto si trova davanti a strumenti potentissimi, ma procedure fragili. Il futuro non è “smart”, è responsabile.
Stella Siena |
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Il contratto digitale, art 1321 ss.c.c., è pienamente valido se ricorrono i requisiti generali, quali l’accordo fra le parti, la causa, l’oggetto e la forma, quando richiesta ad substantiam.