Eleonora de Fonseca Pimentel, ricordandoti

Il dovere di vigilanza del dirigente pubblico

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Nel pubblico impiego dirigenziale il dovere di vigilanza è un obbligo giuridico che incide direttamente sulla responsabilità disciplinare. Tra gli obblighi più rilevanti rientra quello di segnalare tempestivamente eventuali illeciti commessi da colleghi o sottoposti. L’omissione di tale segnalazione può costituire una violazione grave, fino a diventare una giusta causa di licenziamento.

Il d.lgs. 165/2001 afferma che il dirigente è responsabile non solo nelle proprie condotte, ma anche della corretta gestione dell’ufficio, della prevenzione di irregolarità e della segnalazione di comportamenti illeciti.

L’art 21 prevede sanzioni severe in caso di mancato esercizio dei poteri di vigilanza.

L’art 8 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, DPR 62/2013, afferma l’obbligo di denunciare all’ autorità competente qualsiasi illecito di cui il dipendente venga a conoscenza nell’ esercizio delle proprie funzioni.

Per i dirigenti, tale obbligo è rafforzato dal ruolo apicale e dalla funzione di garanzia.

La mancata segnalazione, l. 190/2012, può essere letta come una forma di omissione funzionale che ostacola la prevenzione della corruzione e delle irregolarità amministrative.

 

La giurisprudenza amministrativa e contabile ha più volte chiarito che il dirigente che non segnala un illecito viola il dovere di lealtà verso l’amministrazione, compromette il buon andamento dell’azione amministrativa e favorisce indirettamente la prosecuzione dell’irregolarità. In questi casi l’omissione non è considerata una semplice negligenza, ma una condotta di protezione dell’illecito, con conseguenze disciplinari anche estreme.

Il licenziamento può essere disposto quando l’omissione riguarda fatti gravi, il dirigente era pienamente consapevole dell’illecito, la mancata denuncia ha prodotto o favorito danni all’ amministrazione o vi è stata una violazione reiterata dei doveri di vigilanza.

La giusta causa si fonda sulla rottura del vincolo fiduciario, elemento essenziale nel rapporto dirigenziale.

Oltre al licenziamento, la mancata denuncia può comportare responsabilità erariale per danno da omessa vigilanza e responsabilità penale nei casi di omissione di atti d’ufficio art 328 c. p., quando ricorrono i presupposti.

Il dirigente pubblico, quindi, è un garante della legalità, il suo silenzio di fronte ad un illecito è una violazione che può compromettere il rapporto fiduciario con l’amministrazione. Per questo motivo, la normativa e la giurisprudenza considerano la mancata denuncia un comportamento incompatibile con il ruolo dirigenziale, fino a giustificare il licenziamento disciplinare.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4684 del 2 Marzo 2026, ha confermato la legittimità del licenziamento disciplinare di un dirigente del Ministero dell’Economia e delle Finanze coinvolto in un procedimento penale per peculato, poi concluso con proscioglimento per prescrizione. La condotta contestata non era la partecipazione diretta agli illeciti, ma l’aver mantenuto un atteggiamento omertoso, omettendo ogni forma di vigilanza e segnalazione, pur essendo consapevole delle manovre illecite dei colleghi.

Secondo la Cassazione, tale comportamento è sufficiente a recidere il vincolo fiduciario tra dirigente ed amministrazione.

Il messaggio è chiaro: non basta non partecipare agli illeciti, occorre contrastarli attivamente.

 

Stella Siena

 

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