Profili storico-giuridici della giustizia costituzionale
Si trattava di una dialettica tra due diverse” legalità”: quella della “legge” sovrana e quella della “Costituzione” suprema. La ricostruzione della scelta tra le due legalità ha condotto a riconoscere che la soluzione sia consistita nella coesistenza e separazione dell’ordine legale e dell’ordine costituzionale e ha portato all’adozione del modello di sindacato accentrato di costituzionalità delle leggi, proprio al fine di salvaguardare la “preferenza” della legge. L’ordinamento venne scisso in due emisferi: un settore di massima astrazione, la Costituzione, il cui carattere peculiare era quello della politicità e un settore inferiore l’ordinamento legale formato dall’insieme delle leggi ordinarie e degli atti normativi in senso proprio.
Data la reciproca estraneità dei due ordini, la Costituzione tendeva ad apparire non già il principio attivo, capace di propagarsi nei vari settori della vita giuridica, ma la regola inerte, insuscettibile di tradursi in comandi giuridici generalmente vincolanti. La legge, pertanto, non era l’atto vincolato a riprodurre ad un livello di minore astrazione i principi costituzionali, ma l’atto che, proprio perché appartenente ad un sistema autonomo, trovava in se stesso la ragione del suo esistere. I poli della struttura costituzionale erano rappresentati dalla Costituzione e dalla legge, dalle quali rispettivamente discendeva un ordine costituzionale e un ordine legislativo; ordini, però, che non potevano essere tenuti giustapposti e separati nel passaggio dal vecchio “Stato di diritto parlamentare”, basato sulla forza della legge, allo “Stato costituzionale pluralistico”, nel quale si conseguiva l’integrazione tra i due ordini. Di fatto, le aree della Costituzione e della legge, mantenute nella loro separazione dal Costituente, si sono avvicinate sino ad integrarsi nel corso dell’evoluzione storico-giuridica: da un lato i giudici hanno sempre di più praticato l’interpretazione conforme alla Costituzione, dall’altro la Corte si è sempre di più avvicinata al legislatore ripercorrendone le scelte, per giudicarne la corrispondenza. Oggi la prassi dell’interpretazione conforme alla Costituzione rappresenta un chiaro segno della specificità dell’interpretazione costituzionale da chiunque praticata, soprattutto dai giudici quali interpreti qualificati, poiché tutti gli altri metodi interpretativi sono funzionali al fine di rendere la legislazione conforme alla Costituzione e per evitare l’insensato dualismo tra legalità e costituzionalità, ossia di un livello costituzionale separato dal livello legislativo. Carlo Mezzanotte affermava che il sistema giuridico era un sistema bipolare, poiché tra Costituzione e legge ordinaria esisteva un rapporto di separazione, che nessuna raffigurazione gradualistica poteva rimuovere. Carlo Mezzanotte intravedeva i connotati salienti dello Stato costituzionale pluralistico. La Costituzione, invece di restaurare il ruolo della legge, sottraeva alla legge il dominio del valore, cioè la legge si trovava in una posizione di relativa autonomia o d’indipendenza dal valore. Ora, proprio questo “rapporto di necessaria trascendenza tra Costituzione e legge” faceva sì che si rendesse “improponibile un modello di sindacato sulle leggi di tipo diffuso”, poiché considerava una perfetta compenetrazione tra Costituzione e legge. Mezzanotte coglieva la ragione profonda dell’opposizione Costituzione-legislazione, la forza di legge, che serviva a formalizzare il rapporto di separazione e di relativa autonomia tra le due fonti giuridiche. La Corte costituzionale italiana si fonda su due idee lineari: la prima è che la Costituzione abbia realizzato un’unione delle diverse ideologie, un’unificazione ideologica; la seconda idea è che i valori immessi in Costituzione diano luogo ad un sistema ordinato senza contraddizioni logiche e perciò conoscibile da parte di chi possegga le qualità soggettive appropriate. Se l’unificazione fosse stata reale e non ideologica, non ci sarebbe stato nessun bisogno di una Corte costituzionale. Il sistema giuridico è un sistema bipolare, poiché tra Costituzione e legge ordinaria esiste un rapporto di separazione. Principio fondamentale di uno Stato giuridico è l’obbedienza alla legge. Con lo sdoppiamento di significato della legalità, ordinaria e costituzionale, la forza obbligante del diritto, da un’idea unitaria di legge, diventa attributo di due idee confliggenti: da una parte la forza obbligante o efficacia giuridica della Costituzione, che riflette una credenza di razionalità rispetto al valore; dall’altra parte la forza obbligante della legge che rispecchia, invece, una credenza di razionalità rispetto allo scopo. Il sindacato diffuso procedeva nell’idea di una perfetta compenetrazione tra Costituzione e ordinamento legale per cui gli atti legislativi adottati contra constitutionem erano nulli o non vigenti, cioè privi del titolo per entrare nell’ordinamento legale. La lacerazione della Costituzione che si produsse tra il 1948-1956, nel settennio del sindacato diffuso, la distinzione tra norme precettive e norme programmatiche rappresentò un passaggio teorico obbligato in un sistema che, postulando l’assimilazione della Costituzione alla legge, non disponeva di altro rimedio che non fosse la differenziazione delle varie norme costituzionali riguardo all’efficacia e quindi la rottura dell’unità formale della Costituzione. Scriveva Crisafulli che la vera caratteristica della nostra Costituzione erano proprio le norme programmatiche per cui scartarle dall’ambito della giuridicità normativa significava eliminare arbitrariamente dalla Costituzione una sua parte essenziale, riducendola allo schema tipico ed inadeguato delle vecchie costituzioni ottocentesche. La critica all’opera della magistratura era di avere “mutilato” il patto costituzionale. Con la sentenza della Corte costituzionale n.1 del 1956, di portata storica universale, si rispondeva che “la distinzione tra norme precettive e norme programmatiche non era decisiva nei giudizi di legittimità costituzionale, potendo l’illegittimità costituzionale di una legge derivare, in determinati casi, anche dalla non conciliabilità con norme che si dicono programmatiche”. Reintegrando i valori connessi alle disposizioni, ritenute non giuridicamente vincolanti, la Corte aveva ricomposto l’unità formale della Costituzione. Se prima, nel periodo del sindacato diffuso, l’eguale precettività di tutte le norme costituzionali era impedita da un trattamento di Costituzione, applicazione diretta con preferenza sulla legge, ora l’operazione di livellamento formale dei valori poteva avvenire con il cambiamento del regime giuridico della Costituzione. Ora, con l’entrata in funzione del sindacato accentrato, la forza di legge serviva a formalizzare il rapporto di separazione ed autonomia tra principi costituzionali ed ordinamento legale. Si poteva, quindi, ufficialmente proclamare l’eguale precettività di tutte le norme costituzionali. L’unità della Costituzione è l’unità sintetica della rappresentazione astratta. La Corte ha l’onere di cercare sempre la via dell’unificazione di un sistema delle fonti segnato da una divisione. La Corte costituzionale nasce all’incrocio di due costituzionalismi, quello liberale e quello democratico. La giustizia costituzionale è diventata uno degli emblemi delle democrazie contemporanee, proprio perché rafforzando a livello costituzionale la cultura del limite contro ogni forma di assolutismo politico e della garanzia dei diritti soprattutto dei più deboli e delle minoranze, ha consolidato lo sviluppo stesso dei principi costituzionali. La presenza e la posizione della Corte hanno una chiara valenza “costituzionalistica”. Lo Stato costituzionale è misto, secondo un significato differente rispetto al passato: il carattere misto risiede nella diversità del fondamento di legittimità degli organi che esercitano non solo funzioni legislative, ma anche funzioni d’indirizzo costituzionale. Il principio elettivo si unisce a quello della competenza a dire ed a proteggere i diritti. La Corte opera avendo come punto di riferimento una concezione che discende naturalmente dalla Costituzione e dall’interpretatio iuris pluralista del diritto per principi e valori, che caratterizza le società contemporanee. La Corte è un luogo nel quale intellettuali si trovano, per nove anni, a lavorare insieme; ogni categoria si porta dietro pregi e difetti legati alla professione di origine. Nel collegio si mettono in discussione convinzioni, valori, si discute, ma alla fine si decide, se occorre con il voto del presidente. L’esame degli scritti difensivi delle parti è sempre molto utile per comprendere la sostanza degli interessi nei vari giudizi costituzionali. Leggendo le difese è possibile capire se e dove la Corte sia stata reticente o audace, se abbia risposto a tutti gli interrogativi postisi nel corso del giudizio e in che misura abbia replicato agli argomenti delle parti. Una delle abitudini della modernità è di concepire Stato e diritto come legati da un vincolo necessario e inscindibile. Per tutta l’età moderna si era abituati all’idea della statualità del diritto, cioè dello Stato come unica entità autorevole capace di rendere giuridica una generica regola sociale. L’osservanza del diritto era garantita solo dallo Stato e solo grazie al meccanismo di coazioni che esso era in grado di attuare. Nei primi del Novecento emerse la necessità di percorrere nuove strade; il merito in Italia è stato di Santi Romano che, nel saggio pubblicato nel 1918 e intitolato “L’ordinamento giuridico”, giungeva alla liberante conclusione: lo Stato, in una società complessa, era sicuramente il normale produttore del diritto perché solo lo Stato poteva produrre le regole generali e autorevoli, ma non era il produttore necessario. Era, invece, nell’intera società civile che nasceva il diritto. Il diritto non era necessariamente legato ad un apparato potestativo, anche se di solito così si manifestava, ma era legato alla società: il risultato era il pluralismo giuridico, ossia la non coincidenza fra dimensione giuridica e dimensione politica. All’interno di una stessa unità politica, cioè di un territorio politicamente compatto e unitario, possono esistere diversi ordinamenti giuridici che l’unità politica è tenuta a rispettare. In Italia, ad esempio, la Chiesa cattolica ha prodotto sempre un proprio diritto, il diritto canonico, e un ordinamento giuridico primario concorrente allo Stato e da questo non derivante: l’art.7 della nostra Carta Costituzionale del 1948 riconosce lo Stato e la Chiesa, ciascuno nel proprio ordine, come indipendenti e sovrani. È con il secolo Ventesimo che si recupera un’apertura pluralistica. Pluralismo giuridico significa che il diritto trovando la sua origine non in un apparato di potere, ma nella complessità del sociale, sarà prodotto dalle forze plurali presenti agenti nella società, in primo luogo lo Stato, ma anche forze religiose, culturali, sociali ed economiche che si mostreranno in manifestazioni plurali, in quelle che i giuristi chiamano fonti. La società tacitamente si ribellava e osservava pratiche non contemplate nei testi, questo portava ad un divario tra diritto ufficiale e diritto vivente: i fatti andavano per conto loro e le forme giuridiche ufficiali rivelavano tutta la loro inadeguatezza. Il procedimento di formazione della legge si apre e si chiude nell’itinerario che va dal progetto, in cui viene consegnato un primo disegno della volontà del legislatore, fino al momento in cui quel progetto diventa comando definitivo e viene manifestato ai sudditi dal legislatore stesso. Il rigoroso legalismo esige che la legge nel momento finale si presenti come una realtà chiusa e compatta, immodificabile dai fatti successivi che essa incontra nella sua esistenza storica, modificabile unicamente da una futura volontà, contraria o diversa, dello stesso legislatore. L’esigenza del rigoroso legalismo è che la legge sia intaccabile dai futuri fatti economici e sociali. Per un rigoroso legalista la norma generale e astratta, rigida, per poter regolare un concreto fatto di vita, ha necessità di un tramite, che le permetta di calarsi nella realtà, dell’attività di un giurista che individua in una regola generale la possibile disciplina del caso concreto che ha innanzi. Il più impegnato è il giudice, a cui viene sottoposta la soluzione di un caso pratico: questo significa che la legge nelle mani del giurista rischia di ricevere da lui un’alterazione in base alla particolare visione del giurista stesso. Rifiutando le grandi tradizioni di civiltà giuridiche che avevano posto l’interprete al centro dell’ordinamento affidandogli il ruolo di adeguatore delle soluzioni giuridiche ai mutamenti della società, la modernità esclude ogni coinvolgimento dell’interprete nel processo produttivo del diritto, processo che si conclude con la promulgazione/pubblicazione della norma. Oggi i giudici si trovano ad essere mediatori tra norme vecchie e fatti nuovissimi. Si parla ancora di pluralità di fonti, ma scandita da un rigido ordine gerarchico, all’interno del nostro Stato ci sono due livelli di legalità, quello della Costituzione e quello della legge ordinaria; all’interno della Costituzione la previsione di un giudice delle leggi, la Corte Costituzionale. C’è una notevole moltiplicazione delle fonti, ci si allontana sempre più da uno schema rigido di una gerarchia chiusa verso una produzione aperta del diritto nascente dalla effettività della vita sociale. Si manifesta il trionfo della effettività sulla validità: effettività cioè fatti sociali che si impongono a livello del diritto per una loro intrinseca forza, prescindendo dalla loro corrispondenza ad un modello generale autorevole, in cui consisteva il vecchio canone della validità. Trionfa la prassi generatrice di nuovi schemi ordinati e di nuovi istituti, ignoti ai disegni formali di codici e leggi, ma formati nel quotidiano ambiente socio- economico, insofferente alle vecchie categorie della tradizione. L’autorità della Corte è da un lato legata alla sua natura super partes, rappresentando un’istanza di garanzia indipendentemente dagli indirizzi politici contingenti dall’altro è anche funzione di essere sentita tanto dall’opinione pubblica che dal sistema istituzionale. Il pericolo maggiore è, infatti che essa venga nei fatti “ignorata” o che le sue pronunce perdono effettività. La consapevolezza del proprio ruolo di garanzia costituzionale cui non segua l’effettività delle decisioni finisce per marginalizzare la Corte, annullandone la funzione di garanzia; la ricerca di collaborazione, soprattutto di natura politica, vanifica la funzione concreta della tutela. L’avvento delle Costituzioni rigide e del sindacato di legittimità costituzionale sulle leggi si risolvevano nel passaggio” da atto a atto”, ossia dalla legge alla Costituzione, della fonte suprema, concepita sempre quale “ atto di manifestazione della volontà dello Stato”, e nell’assicurare la conformità della legge alla Costituzione con un controllo di legalità costituzionale che si differenziava dal tradizionale controllo giurisdizionale sugli atti amministrativi solo per l’oggetto, non anche per la natura. Un controllo del genere non solo doveva, ma poteva restare immune dalla politica nella misura in cui giurisdizione costituzionale e politica venivano concepite in sè come sfere impermeabili. Il credito accordato a simili accezioni di legalità e di politica, però, non teneva conto delle trasformazioni avviate dallo Stato costituzionale così come era stato configurato dalle Costituzioni europee del secondo dopoguerra, compresa quella italiana. Con lo Stato costituzionale i principi fondamentali della convivenza collettiva e quindi dell’azione dei pubblici poteri erano stati incorporati in Costituzione, non erano più a disposizione delle parti politiche. Pertanto, il contestuale avvento di Costituzioni rigide e del sindacato di legittimità costituzionale sulle leggi si misuravano in un contesto in cui la separazione tra giurisdizione costituzionale e politica avrebbe perso credito. L’interpretazione costituzionale era diversa dall’interpretazione delle leggi, soprattutto se concepita secondo i tradizionali criteri e canoni del giuspositivismo ottocentesco. Nemmeno la politica, dall’altra parte, si poteva più risolvere in un’attività libera nel fine e assunta in monopolio dai partiti. “Tutte le Corti costituzionali parlano della sfera politica con il linguaggio dei giudici e parlano della sfera giudiziaria prospettando i valori che emergono dal tessuto sociale attraverso la politica”. Questo vale a maggior ragione per una Corte costituzionale chiamata” ad operare come anello di raccordo tra sfera giurisdizionale, attraverso il controllo del giudice sulla non manifesta infondatezza e sulla rilevanza della questione, e sfera della politica, attraverso l’efficacia erga omnes delle pronunce”. Occorre, alla fine, necessariamente presupporre uno spazio o una dimensione della politica diversa da quella che si esprime attraverso le valutazioni di parte e nello stesso tempo in grado di parlare alle parti. Se essa mancasse, e la politica si risolvesse necessariamente in valutazioni ed azioni di parte, la possibilità per le Corti di “parlare alla sfera politica con il linguaggio dei giudici” e di prospettare ai giudici “i valori che emergono dal tessuto sociale attraverso la politica” sarebbe pregiudicata in radice. Quando Corte e Parlamento non si parlano, i processi decisionali perdono ogni trasparenza e sono messe a repentaglio la certezza e la prevedibilità dei rapporti giuridici. I costi del procedere su binari paralleli ricadono sui cittadini, compromettendo beni fondamentali in una democrazia pluralistica. Occorrerebbero una cultura e una politica costituzionale orientate allo sviluppo di questi beni fondamentali, nel rispetto delle reciproche prerogative ed in vista di una loro più efficace salvaguardia.
Stella Siena
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Lo studio delle vicende che risalgono alla Commissione Forti nel 1945 non si è limitato ad una ricostruzione storica, ma sono considerate questioni che riguardavano il senso stesso dell’attività del giudice delle leggi, attraverso l’approfondimento della dialettica tra supremazia della Costituzione e sovranità della legge.