Il codice penale in difesa della Repubblica
Essi sono da applicare verso persone e gruppi che, con intento lucido e pervicace di falsificazione e di corruzione quindi dello spirito civile, offendono memorie, verità sul Risorgimento dell’Unità e della Libertà, sulla Resistenza e sulla Repubblica, acquisite dalla storiografia scientifica nazionale ed internazionale: Art. 290 del Codice Penale: vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle Forze Armate; Art.291: vilipendio della Nazione Italiana; Art. 292: vilipendio o danneggiamento alla bandiera o ad altro simbolo dello Stato. Se non lo fanno le istituzioni è dovere delle associazioni che hanno i mezzi e gruppi decisi di ardenti ed onesti avvocati, tutti autenticamente ed orgogliosamente ‘italiani’, nel senso nobile ed alto del termine, non nazionalista, che vadano ad individuare ad uno ad uno i casi di costanti, lucidi, documentati comportamenti illegali di falsificazione, di capovolgimento delle più elementari verità storiche, al Nord, al Centro, al Sud, nelle Isole e li portino di fronte ai liberi Tribunali per le libere decisioni.
Senza guardare in faccia a nessuno laico (di ogni colore, di destra, di centro, di sinistra) ed ecclesiastico che sia a tutti i livelli (al di là e al di qua del Vaticano), dove si annidano spesso le posizioni antirisorgimentali, antiliberali, nostalgiche di assolutismi e di clericalismi, più insidiose. |
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