Eleonora de Fonseca Pimentel, ricordandoti

Il codice penale in difesa della Repubblica

Condividi

Oltre la doverosa difesa culturale nella scuola, sui social, oltre le celebrazioni del 17 marzo di ogni anno, accanto al 25 Aprile festa della Resistenza e del 2 Giugno festa della Repubblica, vi sono precisi articoli del codice penale da richiamare costantemente.

Essi sono da applicare verso persone e gruppi che, con intento lucido e pervicace di falsificazione e di corruzione quindi dello spirito civile, offendono memorie, verità sul Risorgimento dell’Unità e della Libertà, sulla Resistenza e sulla Repubblica, acquisite dalla storiografia scientifica nazionale ed internazionale:

Art. 290 del Codice Penale: vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle Forze Armate;

Art.291: vilipendio della Nazione Italiana;

Art. 292: vilipendio o danneggiamento alla bandiera o ad altro simbolo dello Stato.

Se non lo fanno le istituzioni è dovere delle associazioni che hanno i mezzi e gruppi decisi di ardenti ed onesti avvocati, tutti autenticamente ed orgogliosamente ‘italiani’, nel senso nobile ed alto del termine, non nazionalista, che vadano ad individuare ad uno ad uno i casi di costanti, lucidi, documentati comportamenti illegali di falsificazione, di capovolgimento delle più elementari verità storiche, al Nord, al Centro, al Sud, nelle Isole e li portino di fronte ai liberi Tribunali per le libere decisioni.

 

Senza guardare in faccia a nessuno laico (di ogni colore, di destra, di centro, di sinistra) ed ecclesiastico che sia a tutti i livelli (al di là e al di qua del Vaticano), dove si annidano spesso le posizioni antirisorgimentali, antiliberali, nostalgiche di assolutismi e di clericalismi, più insidiose.

 

Statistiche

Utenti registrati
137
Articoli
3175
Web Links
6
Visite agli articoli
15273291

(La registrazione degli utenti è riservata solo ai redattori) Visitatori on line

Abbiamo 294 visitatori e nessun utente online