“La Costituzione in tasca”. Art.9
“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”. Questa formulazione è avvenuta con la riforma costituzionale approvata nel 2022, che ha ampliato il campo di tutela includendo esplicitamente ambiente, biodiversità, ecosistemi ed animali, con uno sguardo rivolto alle future generazioni. La Repubblica “promuove” aiutando, anche con finanziamenti, lo sviluppo della cultura, della ricerca scientifica e tecnica, espressione del talento, della sensibilità umana e dell’ingegno umano. La tutela del paesaggio e del patrimonio storico deve avvenire conservando i beni di interesse storico e culturale, promuovendone la conoscenza e garantendo a tutti di potervi accedere, d.lgs.42/2004. L’ambiente è stato esplicitamente riconosciuto quale “valore costituzionale”, nonché quale limite alle attività economiche inquinanti, art 41 Cost.
Gli animali sono stati esplicitamente individuati come oggetto di protezione per la prima volta nel terzo comma dell’art 9 Cost. che viene a conformarsi al testo dell’art 13 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, il quale impone a Stati membri ed Unione di tener conto del benessere degli animali, qualificati come “esseri senzienti”. L’ animale dev’essere tutelato nella sua individualità, viene prevista la tutela come dovere della Repubblica, in quanto gli animali non sono “cose”, ma esseri senzienti. Da oggi “abbiamo tutti il diritto al futuro”.
Stella Siena |
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Articolo 9 C.: La Costituzione come custode della bellezza e dell’ambiente.