Eleonora de Fonseca Pimentel, ricordandoti

Decreto Ilva 2025, eccezione permanente all’ordinamento costituzionale

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Il decreto-legge emanato nel maggio 2025 per assicurare la “continuità produttiva” dello stabilimento ex Ilva di Taranto costituisce un nuovo punto di rottura nell’evoluzione del diritto del lavoro italiano.

Apparentemente motivato dalla salvaguardia dell’occupazione e della filiera industriale strategica, esso disvela in realtà una torsione sistematica dell’ordinamento, nella quale la logica emergenziale e derogatoria si erge a paradigma di governo stabile delle relazioni industriali.

Si tratta, in sostanza, di un provvedimento che non risponde a un’urgenza effettiva ma istituzionalizza una sospensione strutturale delle tutele lavoristiche, ambientali e sociali previste dalla Costituzione, con effetti estensivi che travalicano il singolo caso.

Il cuore giuridico della questione risiede nella volontà del legislatore di garantire l’immunità preventiva dell’impresa da responsabilità civili, ambientali e retributive, includendo la possibilità di proseguire l’attività produttiva anche in presenza di sequestri giudiziari per reati ambientali o inadempienze contrattuali.

 

Viene così introdotta, de facto, una clausola di extraterritorialità rispetto alla legalità costituzionale: l’impresa “strategica” si colloca al di fuori del perimetro di garanzie comuni, beneficiando di una sorta di licenza normativa preventiva che comprime i diritti fondamentali dei lavoratori e delle comunità locali

Tale impostazione contrasta frontalmente con il principio di uguaglianza sostanziale di cui all’art. 3, comma 2, della Costituzione, ma anche con l’art. 36, che garantisce al lavoratore una retribuzione proporzionata e sufficiente, e con l’art. 32, che tutela la salute come diritto fondamentale della persona.

Il decreto 2025, lungi dall’essere un unicum, si inserisce in una lunga sequenza di interventi normativi, già censurati in parte dalla Corte costituzionale, che legittimano una compressione progressiva delle garanzie costituzionali in nome di esigenze produttive presentate come necessarie ma mai effettivamente dimostrate.

Si conferma così la trasformazione del diritto del lavoro da statuto di emancipazione sociale a strumento di gestione emergenziale delle crisi aziendali, in una logica di subordinazione del lavoratore all’impresa che non è più solo economica ma giuridica e simbolica.

Il lavoratore viene ulteriormente spogliato della sua posizione soggettiva di diritto, per essere sempre più retrocesso a componente funzionale di una “filiera strategica” che lo ingloba e lo neutralizza come soggetto di garanzia costituzionale.

La narrazione governativa, secondo cui il provvedimento avrebbe natura temporanea e finalità di tutela occupazionale, si rivela fittizia alla luce della sistematica reiterazione di misure analoghe negli ultimi dieci anni. Non si tratta più di deroghe transitorie, ma di un regime parallelo e permanente che modifica l’equilibrio costituzionale tra impresa e lavoro. Le deroghe al Testo Unico sulla sicurezza, le sospensioni delle sanzioni per il mancato pagamento degli stipendi, l’esonero da responsabilità per danni da inquinamento ambientale, non sono giustificate da alcuna contropartita effettiva per la parte lavoratrice.

Il principio del bilanciamento cede il passo a un vero e proprio sbilanciamento strutturale, che svuota di contenuto la nozione stessa di diritto soggettivo. Il decreto, inoltre, non si limita a sospendere l’efficacia della contrattazione collettiva, ma esautora le sue funzioni attraverso l’attivazione surrettizia di un potere unilaterale d’impresa avallato dallo Stato.

In questo contesto, il sindacato istituzionale, già oggetto di gravi critiche per la sua collusione con le logiche governative viene coinvolto come organo di legittimazione passiva, senza possibilità effettiva di contrattare o opporsi. La concertazione si trasforma in complicità strutturale. L’azione sindacale non è più funzione sociale ai sensi dell’art. 39 Cost., ma appendice di una governance autoritaria del conflitto sociale.

Il silenzio o il consenso dei sindacati di maggioranza non è più garanzia di rappresentatività, bensì sintomo della deresponsabilizzazione progressiva degli attori collettivi in un sistema che premia l’acquiescenza e penalizza la rivendicazione.

A livello europeo, la natura del provvedimento solleva dubbi di compatibilità con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare per quanto concerne gli artt. 30 e 31, relativi al diritto a condizioni di lavoro eque e giuste, alla tutela in caso di licenziamento ingiustificato e alla protezione della salute.

La Commissione europea, pur non essendosi ancora formalmente espressa, potrebbe ravvisare una violazione sistemica delle norme sulla concorrenza e degli obblighi in materia di aiuti di Stato, ove si accerti che l’impresa beneficiaria è esonerata da obblighi fiscali, retributivi e ambientali in misura tale da alterare le condizioni di mercato. Tuttavia, l’inerzia delle istituzioni sovranazionali in presenza di simili distorsioni normative non ci deve più sorprendere poiché riflette l’attuale debolezza delle garanzie multilivello, sempre più soggette alla pressione degli interessi economici internazionali travestiti da “interesse generale”.

Sotto il profilo teorico-giuridico, il decreto Ilva 2025 rappresenta una forma avanzata di “deregolazione selettiva”, in cui l’intervento pubblico non scompare, ma si riconfigura come strumento di immunizzazione di specifici interessi industriali contro il principio di legalità generale.

Siamo in presenza di una “normazione d’eccezione” che ricalca, per modalità e finalità, il modello autoritario della decretazione d’urgenza permanente, secondo cui l’efficienza dell’apparato produttivo giustifica la compressione programmata dei diritti fondamentali. Il diritto si piega così alla logica del risultato, in un rovesciamento completo del principio illuminista secondo cui il fine del potere pubblico è la tutela della persona.

Il decreto Ilva 2025 quindi non può essere considerato come un errore di bilanciamento o una scelta difficile tra beni in conflitto. È invece l’esito coerente di una regressione costituzionale che si consuma nel silenzio delle istituzioni e nella complicità dei soggetti deputati alla difesa dei diritti.

Se il lavoro non è più un diritto indisponibile ma una variabile di aggiustamento della produttività, allora la Costituzione non è più un vincolo ma un orpello. Ma proprio per questo, ogni voce critica che ne smaschera la violazione, sul piano accademico, giudiziario, sindacale, giornalistico, assume un ruolo essenziale di resistenza giuridica e culturale. Resistere alla normalizzazione dell’eccezione è oggi il primo dovere del cittadino onesto.

 

Luigi Speciale

 

Fonti:

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 2025. Decreto-Legge 2 maggio 2025, n. XX – Misure urgenti per la continuità produttiva dello stabilimento ex Ilva di Taranto. Roma: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Corte costituzionale. 2018. Sentenza n. 58/2018 sul bilanciamento tra diritto alla salute e continuità produttiva. Roma: Corte costituzionale.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 2025. Nota tecnica sul Decreto Ilva 2025. Roma: MLPS.

 

 

 

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