Eleonora de Fonseca Pimentel, ricordandoti

Carl Schmitt e la filosofia del diritto

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Carl SchmittLa compromissione di Carl Schmitt con il regime nazista non ha mai impedito o rallentato la fioritura degli studi sul suo pensiero. Lo rammenta Giorgio Agamben nella sua nota introduttiva alla seconda edizione del volume di Schmitt Un giurista di fronte a se stesso. Saggi e interviste, Neri Pozza Editore.

Al contrario, sono stati spesso esponenti della sinistra estrema a sottolineare l’originalità delle sue tesi.

Il libro è interessante non tanto per la presenza di interpretazioni nuove, quanto per il carattere autobiografico, che svela – entro certi limiti – ciò che il giurista tedesco pensava di se stesso. Parlo di “limiti” perché, terminata la lettura, non è affatto chiaro sino a che punto Schmitt sia sincero. Del resto è lo stesso Agamben a sottolineare che l’immediatezza presente nelle varie interviste contenute nel volume è soltanto apparente.

Non ci forniscono, insomma, una fotografia segnaletica che fissi con precisione i tratti caratteristici della personalità dell’autore. “In questione è, piuttosto, ogni volta quella che, con un termine benjaminiano, si potrebbe definire "l’ora della leggibilità" del suo pensiero, cioè la costellazione che esso forma con i problemi politici decisivi del nostro tempo”. Quando si ha a che fare con lui abbiamo comunque bisogno di una “decifrazione”, e il risultato è che l’uomo appare sempre, in una certa misura, avvolto dall’ombra.

 

Schmitt si considera un “giurista”, e non filosofo del diritto o della politica come molti continuano a definirlo. Per quale motivo? Perché nella sua visione la giurisprudenza – e quindi il diritto – è, più ancora che norma, “decisione e giudizio”.

Le radici del celebre “decisionismo” schmittiano si trovano proprio qui, in una concezione del diritto che privilegia la prassi rivolta a una decisione. Ed è sempre su questo terreno che si può spiegare l’importanza estrema che egli attribuiva allo “stato di eccezione”.

Come scrisse nella sua Teologia politica, lo stato di eccezione è essenziale perché è in grado di sospendere la norma rivelando “in assoluta purezza un elemento formale specificamente giuridico: la decisione”.

C’è “un diritto sostanziale del popolo concreto al quale si appartiene”, di cui il giurista è solo il portavoce. Ed essendo il diritto decisione, il giurista non può essere – come riteneva Kelsen – l’interprete al di sopra delle parti della norma esistente. Deve, invece, elaborare il nuovo diritto “sostanziale” che sta sorgendo nella prassi sociale, diventando organo e interprete del potere costituente del popolo al quale si appartiene.

 E’ noto che, per Schmitt, l’agire politico si struttura in base alla sua famosa opposizione “amico-nemico” e che, in ultima analisi, le decisioni politiche non possono essere fondate razionalmente. Nota il moderatore di una delle interviste che “la sua influenza si spinge fin dentro la nuova sinistra, che da Schmitt ha tratto spunti decisivi per affinare la propria critica nei confronti del liberalismo”. Fatto sorprendente solo in apparenza, ove si pensi al primato della prassi e della decisione negli scritti – e faccio un solo esempio – di Lenin.

Dalle note autobiografiche emerge uno Schmitt che aderisce al nazismo quasi per caso, e su questo è lecito avanzare parecchi dubbi. Parlando infatti delle esitazioni, tra il 1932 e il 1933, del Presidente Hindenburg di fronte alla prospettiva di sciogliere il Reichstag senza stabilire la data delle elezioni, Schmitt ne critica l’incertezza perché il vecchio generale non si rendeva conto di trovarsi di fronte a un tipico stato di eccezione.

Siamo alla fine della Repubblica di Weimar, il “nuovo” bussa alla porta e Schmitt intende contribuire ad aprirla. “Emerse – scrive – la superiorità di Hitler nei confronti di tutta quella compagnia di conservatori. Pensateci: un uomo come Hindenburg, che in fin dei conti aveva un’unica convinzione incrollabile (elezioni nei termini previsti), in quel momento non poteva fare altro che nominare Hitler, dal momento che gli altri erano contrari alle elezioni”.

Un Hitler descritto in termini caricaturali (Schmitt prendeva parte alle riunioni di vertice), ma con l’impressione che tali termini siano un po’ posticci e usati per compiacere l’intervistatore. In realtà traspare forte l’ammirazione per chi prende decisioni o costringe gli altri a farlo.

Il nostro insomma riteneva di aver di fronte l’individuo che corrispondeva a una sua celebre definizione: “sovrano è colui che decide sullo stato di eccezione”. L’iscrizione al partito nazista segue quasi subito, e Schmitt diventa una figura chiave nella stesura delle leggi del Terzo Reich.

Occorre riconoscergli la coerenza, dal momento che non ha mai rinnegato le proprie convinzioni. In un’altra intervista deplora il bagno di sangue avvenuto nella notte dei lunghi coltelli quando, nel 1934, furono eliminati i vertici delle SA. Ma è un dato di fatto che all’epoca giustificò l’operazione in base al “Führerprinzip”.

In sostanza dal libro non emergono elementi nuovi sull’uomo Schmitt, ma la lettura aiuta – sempre entro i limiti citati all’inizio – a comprendere la corrispondenza tra biografia da un lato e produzione scientifica dall’altro. Del resto è lui stesso ad ammetterlo notando che, pur essendo uno studioso, non ritiene possibile separare o contrapporre teoria e prassi, pensare ed essere. A suo avviso tale separazione è conseguenza del pensiero scientifico moderno.

E mette conto concludere con una citazione: «L’oggetto delle mie riflessioni e ricerche scientifiche è il diritto concreto e vivente del popolo cui appartengo. Il tipo di diritto e di legge con cui ho a che fare è in senso squisitamente spirituale sempre presente, e appartiene alla vita di ogni popolo come la sua lingua, la sua fede e il suo concreto destino politico».

 

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