Quei Concordati alle spalle di Dio

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La Chiesa Cattolica ha ricercato, sin dagli albori della sua esistenza, la protezione dei Principi, il cosiddetto “braccio secolare”,  che ne tutelassero l’esistenza dello Stato e le accordassero i privilegi politici, economici e di prestigio richiesti.

Per contro i Principi, nel rapporto di interscambio, hanno ricevuto, quantomeno, un solido appoggio politico e tantissime benedizioni.

Gli strumenti di questi compromessi sono stati i Concordati, atti pienamente giuridici ricercati dalla Chiesa e preposti a regolare i suoi rapporti esterni.

Il Regno di Napoli non si è mai sottratto a queste logiche al punto che dall’epoca della prima dinastia fino a Carlo di Borbone ne ha sottoscritti ben sei.1

 Il Concordato del 1741, promosso dal ministro Bernardo Tanucci, e titolato Trattato di accomodamento tra la Santa Sede e la Corte di Napoli  mirava a  «terminar le dispute e controversie, che da più secoli nel Regno di Napoli sono state su diversi capi tra le Curie laiche, ed ecclesiastiche, e per torre con ciò ogni occasione di discordie tra le due potenze.»2

Scopo dichiarato del provvedimento era quello di garantire «una più giusta distribuzione de’ pubblici pesi» per cui si stabiliva che da quel momento in poi sarebbero stati tassati anche i beni ecclesiastici.

L'applicazione del Concordato però andò ben oltre quanto avesse auspicato la Santa Sede: furono soppressi monasteri e conventi, vietata l’acquisizione di nuovi patrimoni, e nel 1767, i Gesuiti furono espulsi dal Regno di Napoli.

 

Papa Clemente XIII scomunicò Tanucci, ma il ministro non pose fine alla sua azione e abolì  anche la Chinea, una tassa che il re doveva versare alla Chiesa.

Nel 1818 con un colpo di spugna Ferdinando I cancellò il baluardo eretto dal ministro Tanucci nel tentativo di difesa del Regno dallo strapotere pontificio.

La nuova convenzione, sottoscritta dal cardinale Ercole Consalvi, segretario di Stato Pontificio e da D. Luigi Dè Medici, segretario di Stato e ministro delle finanze napoletano, prevedeva, all’art. 1 che «La religione cattolica apostolica romana è la sola religione del regno delle Due Sicilie; e vi sarà sempre conservata con tutti i diritti e prerogative che le competono, secondo l’ordinazione di Dio, e le sanzioni cattoliche».3

L’obbiettivo primario del Vaticano era così raggiunto e il Creatore dell’universo declassato al ruolo di mezzano pontificio.

Figlio della restaurazione,  il Concordato stipulato tra Ferdinando I e Pio VII,  segnò il totale cedimento del Regno di Napoli alle pretese pontificie, monopolizzando, in primo luogo, la formazione della gioventù e il dominio delle coscienze.

«L’insegnamento nelle regie Università, collegj e scuole, sia pubbliche, che private, dovrà in tutto essere conforme alla dottrina della medesima religione cattolica.» (art. 2).

Luigi Settembrini, nella sua Protesta del popolo delle Due Sicilie offrì un quadro sintetico e molto efficace della scuola borbonica.4

«L’università di Napoli è un mercato di studii, una trista vergogna; i professori mediocrissimi, svogliati, i più d'essi balestrati in cattedra per intrighi…  Le università della Sicilia sono anche peggiori di quelle di Napoli, vote spelonche dove si ode la moribonda voce di eunuchi professori. I licei ed i collegi sono più pessimi di queste pessime università, senza maestri e con ignorantissimi pedanti, malvagi metodi d'istruzione, rapaci rettori, i prefetti sono stoltissimi e villanissimi pretonzoli; i giovanetti nulla imparano, anzi imparano ad essere stolti, frivoli, ignoranti, presuntuosi, ipocriti, delatori.»

Tra i privilegi economici concessi al Vaticano si evidenziano le elargizioni in denaro e di beni stabili, le esenzioni fiscali, la restituzione dei beni ecclesiastici acquisiti e non alienati dal precedente “governo militare” (art. 11), il diritto di acquistare nuovi possedimenti (art.15), la soppressione del monte frumentario (art. 17), l’amministrazione della giustizia ecclesiastica (art. 20), la sacralità e inviolabilità della proprietà privata ecclesiastica (art. 27) e ulteriori simili nefandezze tra cui il soffocamento di ogni libertà di stampa mediante la più rigida censura (art. 24) sulle quali non mi dilungo, preferendo allegare a questo articolo l’intera legge in formato PDF.

Al concordato seguirono  infiniti e minuziosi provvedimenti, collezionati in quindici volumi , l’ultimo dei quali pubblicato nel 1857.5

Con i Savoia le cose non andranno meglio. Il trattato tra la Santa Sede e l’Italia, stipulato  nel 1929  «In nome della Santissima Trinità» e sottoscritto dal cardinale Gasparri e dall’ “uomo della Provvidenza”, all’art. 1 veniva stabilito che: «L’Italia riconosce e riafferma il principio consacrato nell’art. 1 dello Statuto del Regno 4 marzo 1848, pel quale la religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato».6

La tematica dei rapporti tra Chiesa (cattolica romana) e Stato è stata affrontata sia nel periodo risorgimentale che in quello postunitario, in ogni sede possibile e – per quanto riguarda la carta stampata, i nomi più illustri possono essere desunti dall’ Index librorum prohibitorum, la cui ultima edizione risale al 1948.

Per comprendere appieno l’ardore della lotta e le diversità di opinioni, basta sfogliare gli atti parlamentari dei primi anni del Regno d’Italia dove brillano fra l’altro i nomi di molti eroi risorgimentali. Poi è arrivato il grande silenzio, finanche in epoca repubblicana, rotto occasionalmente da poche voci isolate.

In tutto questo tempo ben pochi si sono curati di esaminare il Vangelo per giudicare, alla luce di quella lampada, la liceità di qualsivoglia rapporto tra lo Stato e la Chiesa.

In periodi ancora non sospetti, a pochi mesi dall’armistizio di Villafranca e nove anni prima della nacba cattolica, culminata il 20 settembre 1870 con la breccia di Porta Pia, una delle poche voci che si levarono per proclamare l’inderogabile principio del non intervento dello Stato in campo religioso e - per contro - l’assoggettamento di tutte le confessioni religiose al semplice diritto civile, fu quella di Teodorico Pietrocola Rossetti.7

«Molti saranno meravigliati di vedere un opuscolo sull’abolizione della Religion di Stato, mentre la gran quistione dell’indipendenza italiana occupa tutti gli animi. Ma noi altro non facciamo che anticipare il tempo in cui sarà discusso l’argomento … L’avvenire ci fa paura. Sentiam parlare d’una politica conciliatrice col papa: guai a noi se essa avrà il sopravvento!.» L’opuscolo integrale è disponibile in formato pdf.

Il Rossetti, patriota abruzzese costretto a lunghi anni di esilio, aveva ben intuito che il detentore del potere spirituale finisce, prima o poi, con l’avere ragione di quello temporale.

Le legge 13 maggio 1871 n. 214 dal titolo Prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede, e relazioni dello Stato con la Chiesa, e la legge 27 maggio 1929 n. 810  «di esecuzione del trattato, dei quattro allegati e del concordato, sottoscritti a Roma l’11 febbraio 1929», nonché il R.D. n. 851 dal titolo Norme per la esecuzione della Convenzione finanziaria con la Santa Sede, in pari data, che consentivano l’istituzione dello Stato Pontificio e permettevano alla Santa Sede di intromettersi negli affari dello Stato, rappresentano il compimento delle sue previsioni.8

L’avvento della Repubblica avrebbe dovuto segnare la fine di quegli accordi che invece sono stati rafforzati con la legge 25 marzo 1985, n. 121 di «ratifica ed esecuzione dell’accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede.»9

Il Vangelo non prevede né ammette alcuna commistione tra la Chiesa di Cristo, così come rappresentata nel Nuovo Testamento, e lo Stato. Il testo più noto è certamente quello di Matteo 22:15-22.

Quivi i farisei, nel tentativo di «coglierlo in fallo nelle sue parole», posero a Gesù il seguente quesito: «è lecito o no pagare il tributo a Cesare?»  e Gesù, conoscendo la loro malizia, rispose: «Rendete dunque a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio», sancendo una netta separazione tra il mondo spirituale e quello temporale.

Il Vangelo non prevede mai alcuna forma di chiesa istituzionalizzata, né gerarchie, né capi, tantomeno la fantasiosa trasmissione apostolica sulla quale si regge il papato.

Sollecita invece i credenti in Cristo alla sottomissione e al rispetto delle autorità rappresentanti il potere temporale. I testi fondamentali, da leggere insieme al loro contesto, sono sempre gli stessi.10

Significativo a questo riguardo è l’atteggiamento di Gesù nel pretorio davanti all’autorità, rappresentata dal procuratore romano della Giudea Ponzio Pilato.11 .

Ma ve lo immaginate, cari lettori del Nuovo Monitore Napoletano, il Signore Gesù Cristo che fa accordi sopra o sottobanco con Mussolini, Hitler, Pinochet, Franco, Salazar, Videla e infiniti altri soggetti della medesima risma?

O anche con quello spergiuro mostro assetato di sangue (assassino come lo chiama Nicola Terracciano) che fu Re Ferdinando IV di Borbone?

O nell’atto di conferire mandato a quel Pio VII che solo quattro anni prima aveva ricostituito la Compagnia di Gesù, reintrodotto l’indice, i diabolici tribunali dell’inquisizione e riattivato il ghetto?

L’elenco degli accordi bilaterali tuttora vigenti tra la S.S. e i vari Stati nel mondo (si contano 250 accordi) è scaricabile da questo sito.

In conclusione vale la pena di ricordare l’indignazione di Giosuè Carducci nei versi scritti dopo l’ennesima strage di matrice papalina.12

«Fulmina, Dio, la micidial masnada;

 E l’adultera antica e il peccatore

 Ne l’inferno onde uscí per sempre cada.»

 

 

 

Note

1. Fra Adriano IV e Guglielmo il Malo (1156); Clemente IV e Carlo I d’Angiò (1265) Onorio IV e Carlo II Vicario del Regno (1287) Innocenzo VIII e Ferdinando I d’Aragona (1487); Clemente VII e Carlo I Imperatore (1532); Benedetto XIV e Carlo di Borbone (1741). Cfr. T. Sisca,  I concordati e la chiave del concordato, Tip. Migliaccio,  Napoli, , 1849.

2. L. Cervellino, Direzione ovvero guida delle università di tutto il regno di Napoli …  Tomo II, Stamperia Manfredi, Napoli, 1776, pp. 49 – 73.

3. Legge che ordina la osservanza, ed esecuzione del concordato conchiuso fra sua santità Pio VII sommo pontefice, e Sua Maestà Ferdinando I Re delle Due Sicilie”, Tipografia del Ministero di Stato, Napoli, , 1818.

4. L.Settembrini, Una protesta del popolo delle Due Sicilie, stampato anonimo del 1847. Quivi la nota n. 1 a p. 20, spudoratamente antisemita e il capitoletto intitolato Il corpo di città  alle pp. 52/53 vi furono aggiunti a sua insaputa da Giovanni Raffaele Siciliano e in alcune edizioni della Protesta  non compaiono (es: edizione curata da Luigi Diemoz per la collana «Vetrina minima»,  OET, Roma, 1940 c.a). Cfr. Ricordanze della mia vita, Napoli, 1911, pp. 146 - 149.

5. Collezione degli atti emanati dopo la pubblicazione del concordato dell’anno 1818, pubblicati in Napoli dal 1830 al 1857.

6. Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia, supplemento straordinario, 5 giugno 1929, n 130.

7. T. P. Rossetti, La religione di stato, Stamperia di compositori-tipografi, Torino, , 1861.

Figura ancora nel catalogo CLC di Firenze come riproduzione anastatica curata dell’UCEB, Unione Cristiana Edizioni Bibliche, 1989.

8. G.U. del Regno d’Italia, 15 maggio 1871, n. 134.

9. G.U. della Repubblica Italiana, 10 aprile 1985, n. 85.

10. Romani 13:1-7; I Timoteo 2:1-2; Tito 3:1-2; I Pietro 2:13-17; Matteo 10:16-20; Atti 16:16-40.

11. Giovanni 18:28 a 19:16.

12.  G. Carducci, Juvenilia (1850), Libro VI, Per le stragi di Perugia.

L'immagine è tratta dalla rivista L’asino dell’8 gennaio 1911, 50° dell’Unità.

 

 

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