Eleonora de Fonseca Pimentel, ricordandoti

Defunti e sepolture nel Regno di Napoli

Condividi

Tutti, tra i banchi, abbiamo studiato I Sepolcri di Foscolo e il Décret impérial sur les sépultures, meglio noto come Editto di Saint Cloud emanato da Napoleone il 12 giugno 1804,  ritenuto il primo provvedimento disciplinante le sepolture e precursore della nascita dei cimiteri.

All’epoca era costume di seppellire i morti in ambito urbano, soprattutto nei sotterranei delle chiese, ai quali si accedeva mediante opportune botole sul pavimento e, per le persone più in vista, presso o addirittura sotto gli   altari, nel coro o lungo le navate laterali.  Quando quegli spazi divenivano insufficienti a causa di eventi straordinari (il colera a Napoli era di casa) la sepoltura avveniva, sempre in area urbana, nei cimiteri scoperti creati per la bisogna.

Il seppellimento nelle chiese era in assoluto l’usanza più diffusa.

Il caso più noto in Napoli fu certamente la sepoltura nella Chiesa del Carmine Maggiore di molti giustiziati del 1799.1

 

Ad ogni decesso i seppellitori aprivano la botola costruita con legno ben robusto, incernierato a un telaio dello stesso materiale, posta sul pavimento della chiesa e il corpo veniva semplicemente “gittato” sul carnaio putrescente che vi era stato ammucchiato nel tempo.

Quando il sito era pieno l’intero comparto veniva svuotato da operai che si calavano nelle fosse con pale e secchie, dove a volte erano colti da malore e addirittura vi morivano a causa delle esalazioni malefiche.

Le ossa ripulite finivano ammucchiate in ossari ricavati negli scantinati delle cappelle cimiteriali o facevano sovente bella mostra nelle medesime chiese (rimanendo tra le braccia dell’amorevole Madre Chiesa) dove attirano, ancora oggi, nugoli di visitatori e di curiosi.

E’ immaginabile il fetore che doveva diffondersi nell’aria la mattina, allo schiudersi del portone d’ingresso della chiesa e l’irrespirabilità dell’aria durante le funzioni religiose.

Una sommaria idea della situazione in Napoli ce la fornisce Pietro Colletta nella sua Storia del Reame di Napoli:

«regge ancora il costume osceno, insalutare e più che barbaro (i barbari meglio che noi dando sepoltura ai cadaveri) d'interrare nelle fosse delle chiese, in mezzo alle città. E può tanto invecchiato errore, che non si tiene in pregio alzar tomba in sito ameno a corpi morti delle care persone, ma si vuole nella stessa comune lurida fossa confondere le spoglie di vergini figliuole o di pudiche consorti a quelle di ladroni, ribaldi e dissoluti. Vero è che i preti soffiano in quella ignoranza per non perdere il guadagno de' mortorii, né diminuire il raccolto del purgatorio, sempre più largo se in presenza della fossa che chiude ceneri adorate o venerande.»2

L’amministrazione francese del Regno, intenzionata a porre rimedio a quello sfacelo, quantomeno in Napoli, decise di costruire «fuori dalla grotta di Pozzuoli nella masseria del signor Guido Manzo un gran cimitero pubblico … attorniato da una muraglia … a spese del pubblico tesoro”, vietando, dopo la sua costruzione, “di seppellire i cadaveri nelle chiese, o in altri luoghi posti nel recinto della città di Napoli” (Decreto di Gioacchino Napoleone n. 278 dell’11 Febbraio 1809).»3

Un ulteriore decreto (n. 1644 del 25 Febbraio 1813) fissava la costruzione di un secondo cimitero «nel declivio della collina adjacente all’antico palazzo degli Aragonesi», stabilendo che l’opera dovesse compiersi nel tempo di sei mesi.

Dopo la Restaurazione, la prima disposizione in materia di cimiteri fu la Legge 11 Marzo 1817 (Ferdinando I) «per la costruzione dé campisanti in ogni comune di qua del Faro», cui fece seguito il Regolamento Ministeriale (Affari Interni) del successivo 21 Marzo 1817.

La norma valeva non solo per i territori continentali del Regno, ma anche per la Sicilia (Ministeriale del 6 dicembre 1838).

 Essa prevedeva la costruzione dei cimiteri in ciascun comune del Regno, ponendo a carico di quelle amministrazioni le spese di acquisizione dei suoli, di costruzione e fissando quale termine ultimo d’esecuzione l’anno 1820, prorogato al 1831 con decreto del 12 Dicembre 1828.

Il Regolamento ne previde la costruzione su spazi liberi, quindi spogli di qualsiasi vegetazione, dissodati e recintati con muri alti undici palmi, lontano da ogni via battuta e muniti di cancello idoneo a non essere valicato dagli animali. Una cappella «per esercitarvi gli uffici religiosi» e una eventuale casa del custode/seppellitore dovevano completare l’opera.

Un semplice quanto utile prontuario che circolava a fine ‘800 per la conversione delle misure del Regno di Napoli (3) indica per il palmo misura lineare antica, ossia antecedente la legge metrica del 1840 (L. 6 Aprile 1840 n. 6048) il valore di centimetri 26,42.

Undici palmi corrispondevano quindi, nel sistema metrico decimale, a metri 2,90, che doveva avere l’altezza minima del muro di recinzione.

Il complesso doveva essere posto ad almeno un quarto di miglio dall’abitato, nella direzione dei venti settentrionali (tramontana).

Il miglio, misura itineraria, era pari a Km 1, m 851 e cm 50 e quindi il cimitero doveva essere distante dall’abitato almeno 463 metri.

L’estensione del luogo doveva essere proporzionata alla popolazione del Comune, dovendo prevedere la mortalità di 32-33 abitanti su mille ogni anno e la durata dell’inumazione di dieci anni.

I cadaveri dovevano essere seppelliti (inumazione o sia interrimento) in fila, uno appresso all’altro, lungo i solchi appositamente tracciati nel terreno, aventi profondità di sette palmi (m 1,85) e larghezza di due palmi e mezzo (cm 66).

Tra tue solchi contigui doveva intercorrere la distanza di mezzo palmo (circa cm 13,20). In sostanza, allo scopo di limitare le spese di costruzione, nella superficie da adibire a «campisanto» i cadaveri dovevano esservi stivati come sardine.

Il Reale Rescritto del 10 giugno 1818, a tal proposito, raccomanda “la più grande economia nella esecuzione della legge” e la moderazione delle spese.

L’opzione di seppellimento in casse di legno è stato decretata solo con la ministeriale del 14 Luglio 1841.

Il Regolamento prevede «che un moggio napolitano di 900 passi quadrati, ciascun passo di palmi 7 ed un terzo è una estensione più che sufficiente al camposanto di una popolazione di ottomila abitanti».

Il moggio napoletano, misura agraria, era pari a circa mq 3.364 pari, per esempio, a un quadrato con il lato di 58 metri. Per i dettagli bisognerebbe leggere il testo del Regolamento.4

La normativa del 1817 vietava senza alcuna eccezione che, dopo l’apertura dei cimiteri, il seppellimento avvenisse in qualsiasi altro luogo e di colmare e chiudere tutte le sepolture esistenti, in modo che non potessero più riaprirsi.

Non contemplava quindi alcun privilegio per il seppellimento dei ceti agiati, della nobiltà e dei religiosi.

Non era prevista poi alcuna norma sul seppellimento degli scismatici, pubblici impenitenti, scomunicati, suicidi e bambini morti senza battesimo, ma le deroghe non tardarono ad arrivare.

 

Il seppellimento dei bambini morti senza battesimo, degli estinti non cattolici e dei pubblici impenitenti.

Facendo seguito al quesito posto dall’Arcivescovo di Manfredonia, amministratore della Chiesa di Viesti, che chiedeva «quale norma debba tenersi in occasione di morte degli scismatici, de’ Pubblici impenitenti, e degli scomunicati, ai quali le leggi canoniche vietano, sotto pena d’interdetto, di darsi sepoltura ecclesiastica», Re Ferdinando stabilì (Ministeriale del 4 Marzo 1820) che «i campisanti devono essere considerati come Chiese in quanto alla sepoltura dei cadaveri; e che perciò debbono aver luogo per essi le stesse disposizioni che sono state osservate per la sepoltura de’ cadaveri nelle chiese».

Con ciò, richiamando implicitamente le norme del diritto ecclesiastico che attribuivano agli ordinarii locali (parroci) il potere di negare la sepoltura ecclesiastica a quelle categorie di persone.5

La Ministeriale del 20 Gennaio 1841 rincara la dose, laddove afferma che la commistione delle tombe dei fedeli con quelle degli altri turberebbe la pace di Gesù Cristo e che «le ossa degli estinti in seno alla chiesa s’indignerebbero di trovarsi accomunate con la salma di chi, o non ne fece parte, o la disertò».

Siamo all’inverosimile ma si sa, il braccio secolare della Chiesa Romana si è sempre abbattuto sui “diversi” per nascita, credo, condizione o scelta personale di coscienza.

La stessa Ministeriale dispose in via definitiva che al di fuori del «recinto santo» venisse destinato un apposito luogo per l’inumazione dei bambini morti senza battesimo, degli indegni alla sepoltura ecclesiastica, dei pubblici impenitenti (che rifiutavano coscientemente di ricevere gli ultimi sacramenti) e per quelli appartenenti a credenze diverse dalla cattolica.

Oggi la Chiesa Romana evita accuratamente di far menzione del limbo, fantasioso e opalescente luogo di mistero dove andrebbero le anime dei bambini morti senza battesimo, invenzione che nel Vangelo di Gesù Cristo non compare proprio mai.

Una buona conoscenza delle credenze cattoliche dell’epoca (sostanzialmente invariate sino all’attualità) è possibile acquisirla percorrendo le pagine e studiando soprattutto le note di un corposo volume (494 pagine) che all’epoca ebbe grande diffusione, scritto da Luigi Desanctis, ex sacerdote cattolico, teologo e accademico.6

 

Il seppellimento dei suicidi

Per il caso dei morti suicidi, rimaneva alla determinazione del parroco il negare o l’accordare la sepoltura ecclesiastica «secondo che il suicidio sia stato volontario, ovvero non tale, a’ termini delle disposizioni canoniche» (Reale Decreto di Francesco I, dato in Portici il 10 Ottobre 1826).

Come se un parroco, equipaggiato delle disposizioni canoniche, potesse vagliare i più profondi sentimenti dell’anima umana.

Nel caso di determinazione negativa, avvertito il funzionario di polizia, «Il cadavere del suicida, privato della ecclesiastica sepoltura sia chiuso in una cassa ben condizionata, e senza alcuna pompa funebre trasportato privatamente in qualche luogo profano, che sarà volta per volta destinato dalla medesima autorità di polizia, ed ivi vi rimanga in deposito» sino al seppellimento.

La norma ovviamente era di pura opportunità, poiché dava al parroco la possibilità di “salvare” il prestigio di alcune famiglie e di gettare nel vituperio alcune altre.

Preti e Borboni manifestarono in tutta questa vicenda una spietatezza senza confini, discriminando finanche nella morte una parte di quella umanità che Dio volle creare a sua immagine e somiglianza.

 

Il seppellimento dei religiosi

Dando seguito alle «rimostranze di taluni Vescovi» Re Ferdinando, con decreto del 1° Febbraio 1820, seguito dalla Ministeriale del successivo 11 marzo, stabilì per i domini «di qua del faro» che le religiose le quali avevano pronunziato il voto di perpetua clausura (religiose professe) potevano essere seppellite nei chiostri di appartenenza.

E così su insistenza dei Vescovi, a quelle povere sventurate veniva preclusa l’uscita dal chiostro finanche sotto forma di cadaveri.

Per comprendere la vita nei chiostri, bisognerebbe leggere il libro di Enrichetta Caracciolo, ex professa, che all’epoca fece immenso rumore in tutta l’Europa, e meditare sulle angherie perpetrate ai suoi danni da Sisto Riario Sforza, Vescovo di Napoli e poi Cardinale, dai più giudicato in odore di santità e dichiarato “Venerabile” dai suoi confratelli.7

La norma fu successivamente estesa alle educande dei monasteri di clausura, (Ministeriale del 7 Agosto 1850 e Ministeriale del 24 Gennaio 1857) e «alle alunne o altre recluse, che siano nelle comunità suddette» (Ministeriale dell’8 Agosto 1857).

Ampi privilegi furono concessi anche al clero secolare, che poteva disporre di un sito riservato nel cimitero e alle congregazioni, che potevano acquistare un appezzamento adiacente al muro di cinta mentre ai vescovi, arcivescovi, componenti de’ Capitoli, parroci e frati di conventi e monasteri, fu concesso di essere seppelliti nelle proprie chiese (Real Decreto 12 dicembre 1828).

La Ministeriale del 24 luglio 1839 restrinse le agevolazioni (seppellimento nelle chiese) ai soli vescovi e alle religiose claustrali con professione di voti solenni ma provvedimenti successivi le riconfermarono (Reale Decreto del 5 gennaio 1857) e addirittura le ampliarono.

Così, le educande dei monasteri di clausura furono assimilate alle monache professe (Ministeriale del 7 agosto 1850).

Gli effetti non tardarono a farsi sentire. Fu subito accolta, ad esempio, la domanda dei Padri Agostiniani della Chiesa della Maddalena degli Spagnuoli di stabilire sei cappelle gentilizie nella medesima chiesa con diritto al seppellimento anche per gli eredi in linea diretta e per i collaterali sino al secondo grado (Ministeriale del 17 giugno 1857).

Ma ormai il diluvio a nome Garibaldi stava per abbattersi sul Regno borbonico e sui privilegi feudali concessi, finanche nella sepoltura, agli ecclesiastici e ai baroni. Sic transit gloria mundi.

 

Il seppellimento dei nobili e dei cittadini facoltosi

Particolare attenzione fu rivolta, nella legislazione borbonica, verso le “particolari famiglie”, alle quali concesse la facoltà di acquistare dal Comune una porzione del terreno del camposanto, lungo la parte interna del muro di cinta, e di stabilirvi una sepoltura familiare (Decreto Reale del 12 dicembre 1828).

Fu concessa inoltre la tumulazione nelle sepolture gentilizie da costruirsi nelle chiese, anche private, e nelle cappelle rurali (Reale Decreto del 5 gennaio 1857).

Nonostante le norme sulla istituzione e i relativi solleciti, la costruzione dei cimiteri nel Regno procedette molto lentamente e rimase ampiamente incompleta.

La Ministeriale (Affari Ecclesiastici) del 28 settembre 1839 indica in 1.461 i Comuni mancanti di cimitero e in 202 i cimiteri incompleti. Un evidente insuccesso, considerato che al momento i Comuni del Regno erano circa 2.189.

Quei dati, tuttavia, furono duramente messi in discussione dalla Ministeriale (Interni) del 20 novembre successivo che però non fornisce, in proposito, alcun elemento.

Dopo l’unità d’Italia fu emanata la legge 20 marzo 1865 sulla unificazione amministrativa il cui allegato C trattava della sanità pubblica, quindi, anche dei cimiteri.

Una inchiesta della Direzione Generale della Statistica che espone i risultati relativi al 1885 rileva che in Italia su 8.258 Comuni, 7.864 erano provvisti di cimitero, 120 si servivano in consorzio di cimiteri costruiti sul territorio di un altro comune finitimo e 274 seppellivano nelle chiese o nei sacrati ad esse adiacenti.

I comuni che facevano inumazioni in una sola fossa erano 628 con l’aggravante che 254 fosse erano nell’abitato e 40 a distanza inferiore a quella prescritta di 200 metri.8

Con riferimento all’ex Regno delle Due Sicilie i numeri sono, rispettivamente, i seguenti: Comuni n° 2.441, provvisti di cimitero 2.161, con cimiteri condivisi 18, comuni che seppelliscono i cadaveri nelle chiese e sacrati 262.

L'inchiesta ripetuta sull'argomento dalla Direzione di Sanità per accertare lo stato dei cimiteri nei comuni del Regno al 1° gennaio 1889 segnava qualche progresso.9

Nel giro di tre anni i comuni aventi cimitero proprio erano saliti da 7.861 a 8.008 e le fosse carnarie (di comuni o frazioni di comuni) scese da 628 a 287 delle quali le solite 262 nell’ex Reame delle Due Sicilie.

Un’ultima curiosità: la statistica del 1889 registra che nel Regno esistevano 21 crematoi in funzione, dei quali uno a Roma mentre due erano in costruzione. Nessuno, però,  nell’ex Regno borbonico.

 

 

Note

1. L’immagine di copertina è stata tratta dal Poliorama Pittoresco del 10 novembre 1838.

2. P. Colletta, Storia del Reame di Napoli dal 1734 al 1825, Tomo III, Capolago, Tipografia Elvetica, 1834.

 3. Tutte le norme citate sono rinvenibili nel Repertorio Amministrativo del Regno delle Due Sicilie, Voll. III, IV e VI, Napoli, 1851-1859, oppure nella Collezione delle Leggi e dé Decreti Reali del Regno delle Due Sicilie, Napoli, Stamperia Reale, anni 1817-1857. Quelle del periodo francese nel Bullettino delle Leggi del Regno di Napoli, annate 1809 e 1813

 4. L. Polizzi, Regole e tavole di ragguaglio delle misure pesi e monete delle province napoletane con quelle decimali e viceversa, terza edizione, Napoli, 1873.

5. B. Guida, Corso teorico pratico di diritto ecclesiastico, Napoli, 1859.

6.  L. Desanctis, Roma papale, prima edizione italiana Firenze, Claudiana, 1865.

7. E. Caracciolo, I misteri del chiostro napoletano, 3a edizione, Firenze, G. Barbera, 1864.

8.  Risultati dell’inchiesta sulle condizioni igieniche e sanitarie nei comuni del Regno, Roma, Tip. S. Michele, 1886.

9. Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia n. 128 del 29 maggio 1889.

 

Sono disponibili in formato pdf:

l’elenco cronologico delle norme borboniche

la pianta-tipo di un cimitero

schema riepilogativo della statistica del 1885

 

 

Statistiche

Utenti registrati
136
Articoli
3167
Web Links
6
Visite agli articoli
15193989

(La registrazione degli utenti è riservata solo ai redattori) Visitatori on line

Abbiamo 489 visitatori e nessun utente online