Eleonora de Fonseca Pimentel, ricordandoti

Un documento inedito del 1873 sulla sopravvivenza delle decime feudali a Manduria

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Ho rintracciato di recente, in un supplemento al numero 47 dell’8 marzo 1872 del giornale a diffusione provinciale Il Cittadino Leccese, un nuovo ed interessantissimo documento, che attesta la sopravvivenza delle decime feudali nella nostra cittadina anche dopo l’unità d’Italia.1

Per meglio intenderci, il singolare documento di cui mi accingo ad illustrare il contenuto, coevo alla data del giornale, è stato redatto in un periodo storico (il 1873 appunto) in cui, raggiunta l’unità nazionale sotto la monarchia sabauda, regna felicemente S.M. Vittorio Emanuele II, é al governo la Destra storica con il Presidente del Consiglio Giovanni Lanza e Roma, da più di due anni, è già diventata capitale d’Italia.

E’ del tutto legittimo chiedersi, pertanto, come sia possibile che, in tale contesto storico, ancora si continui a rivendicare e ad esigere diritti di natura feudale che affondano le loro origini nel medioevo!

Ma, prima di dare una risposta alla domanda, é opportuno procedere all’esame del contenuto del documento.

 

Si tratta di un atto di citazione dinanzi al “Tribunale Civile e Correzionale di Taranto”(l’odierno Tribunale Civile e Penale), notificato, stante l’elevato numero dei destinatari, per pubblici proclami ad istanza

«dei signori coniugi Marchese Federico Imperiale del fu Vincenzo, Principe di Francavilla e Giustina Caracciolo del fu Marino Principe di Avellino, proprietari domiciliati in Napoli, già dimoranti in Marsiglia e attualmente in Roma” i quali dichiarano di agire “nella qualità di proprietari e legittimi possessori del diritto di decimare nello ex Fondo (n.d.a., rectius Feudo) di Manduria in agro di detto comune sui prodotti di grano, avena, lino, orzo e bombace a norma della decisione della Commissione Feudale del ventuno Luglio 1810, come pure del diritto di esigere la mezza decima, e vigesima nel suffeudo comunale in agro di Manduria, detto pure il feudo concordato,  o sopra il prodotto del vino mosto, ed olieri, o sopra gli accennati prodotti del suolo, a piacere degl’istanti, il qual diritto di vigesima risulta dal legittimo possesso in forza delle transazioni coll’Abate di S.Maria di Bagnolo, quindi di reddenti e altri atti che saranno elencati, e prodotti e inoltre come proprietari e possessori dei canoni ricercativi per decima commotata di taluni fondi dei citati fondi (n.d.a., anche qui, rectius Feudi) risultanti dette commutazioni dalle commotazoni stipulate negli atti del Notar Pantechi di Manduria ed altri, che all’uopo verranno prodotti come per legge».

La notificazione dell’atto di citazione, a norma dell’art.146 dell’allora vigente Codice di Procedura Civile (cd. codice Pisanelli), risulta eseguita da tale Fortunato Margiotta, usciere presso la Pretura del Mandamento di Manduria.

Bei tempi, quelli in cui esisteva la cosiddetta giustizia di prossimità e Manduria era sede della Pretura Mandamentale, poi promossa (solo alcuni anni addietro) a Sezione staccata del Tribunale di Taranto per essere poi, qualche anno addietro, soppressa come, purtroppo, è accaduto per tutte le altre sezioni stacccate dei tribunali italiani!

La notificazione dell’atto, dato l’elevato numero di destinatari (convenuti) era stata autorizzata, dal Tribunale, per pubblici proclami, ossia con le modalità oggi regolate dall’art.150 del vigente codice di procedura civile (la norma è comunque simile a quella del vecchio codice di rito, che riporto nelle note) il quale prevede che

«quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami».

La disposizione codicistica dispone altresì che copia dell'atto sia depositata nella casa comunale e che un estratto di esso sia inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica (all’epoca del Regno) e nel Foglio degli annunzi legali delle province dove risiedono i destinatari o si presume che risieda la maggior parte di essi.2

Nel caso esaminato, appunto, l’usciere della Pretura di Manduria, che ha eseguito la notifica, attesta di aver adempiuto forme di pubblicità analoghe a quelle oggi regolate dalla norma citata, tra le quali rientra senz’altro la pubblicazione nel supplemento del giornale Il Cittadino Leccese, che, probabilmente per assicurare la massima diffusione, viene effettuata l’8 Marzo, giorno di particolare affluenza in quanto di inizio della Fiera Pessima.

Tra i destinatari della citazione figurano tanti nomi di cittadini manduriani, grandi e piccoli proprietari terrieri, di enti ed associazioni ecclesiastiche e perfino il demanio dello Stato, subentrato nella posizione debitoria del Capitolo di Manduria (Chiesa Madre), del Seminario di Oria e delle Scuole Pie di Francavilla, presumibilmente per il fatto di averne incamerato i beni stabili.

Non potendo, per intuibili ragioni di spazio, dare una elencazione dei tanti nomi, invito i lettori a consultare il documento, nel quale potrebbero, con sorpresa, ritrovare anche il nome di propri antenati.

Le varie figure di destinatari sono riunite in tre grandi gruppi, accomunate dal fatto di essere proprietarie di fondi rustici nell’ex feudo di Manduria (o, secondo l’antica denominazione, di Casalnuovo) della famiglia Imperiale (1° gruppo), nell’ex suffeudo Comunale o Concordato (2° gruppo), o di avere già «commotata» o «reddenta» la decima (3° gruppo), ossia di avere con atto notarile (di solito collettivo, in quanto il notaio, per economia di costi, rogava per più persone) convertito la decima o la vigesima (parte del raccolto agricolo), da corrispondere all’ex feudatario in natura, con una somma di denaro (canone).

Fin qui il contenuto del documento, interessantissimo anche per le notizie relative ai luoghi ed alle persone che esso contiene.

Ma, tornando alla domanda di partenza, temporaneamente rimasta in attesa di risposta, com’è possibile che, in avanzato periodo postunitario (quando l’Italia liberale cresceva e si affermava, anche all’estero, come nuova aspirante potenza europea), ci fosse ancora la oscurantistica ed imbarazzante presenza di istituti che sapevano di Medioevo?

Non sarebbero dovuti scomparire con le famose leggi di eversione della feudalità dei primi anni del secolo XIX?

In realtà, come spiegato da alcuni autori,3 la legge di abolizione della feudalità del 2 Agosto 1806, voluta da re Giuseppe Bonaparte sull’onda delle riforme napoleoniche, e prim’ancora gli interventi eversivi del primo ministro Bernardo Tanucci (all’epoca di Carlo di Borbone),  non avevano molto scalfito le decime e le altre prestazioni economiche legate al feudo.

Tra queste, soprattutto quelle per le quali l’ex feudatario era riuscito a dimostrare un possesso antico (ab immemorabili) o l’esistenza di titoli costitutivi, continuavano ad esistere ed erano state oggetto di accertamento in decisioni di alcuni tribunali speciali (le cosiddette Commissioni Feudali, costituite proprio per dirimere le controversie fra le Università–Comuni o i privati proprietari da una parte e, dall’altra, gli ex feudatari).

La rivendicazione dei diritti di decima e vigesima del discendente della famiglia feudataria di Manduria, Marchese  Federico Imperiale, figlio di Vincenzo  (appartenente al ramo degli Imperiale di Latiano che erano succeduti all’ultimo degli Imperiale di Francavilla-Casalnuovo, Michele IV nel 1782), trae fondamento proprio da uno di questi provvedimenti di accertamento del diritto di decima emesso dalle commissioni feudali per il feudo di Manduria (decisione del 21 Luglio 1810), nonché dall’antico possesso e dal concordato stipulato con l’Abate di S.Maria di Bagnolo, titolare dell’omonimo suffeudo in agro di Manduria, per quest’ultimo.

Per il suffeudo Comunale o Concordato, ovviamente, l’altra metà della decima o vigesima spettava al titolare della Badia di Bagnolo e suoi aventi causa.

Dopo oltre mezzo secolo di storia, trascorso dalla legge eversiva del 1806 al 1872, gli ex  feudatari di Manduria tornavano quindi a farsi risentire,  esigendo (o meglio continuando ad esigere, non avendo, ritengo, mai smesso di farlo) la corresponsione di decime e vigesime sui raccolti, come se, nel frattempo, nulla fosse accaduto.

L’atto aveva, per dirla con linguaggio giuridico, un fine conservativo per impedire la prescrizione del diritto dell’ex feudatario, in quanto con esso i destinatari erano citati a comparire dinanzi al Tribunale jonico allo scopo di sentirsi condannare «…a somministrare a loro spese agli istanti signori Marchese Imperiale e Caracciolo un documento nuovo per la perenzione delle decime, vigesime e canoni riservativi sopra enunciati, o che la sentenza da emettersi dal Tribunale tenga luogo di nuovo documento,  o che in ogni caso sia dichiarata la sussistenza del diritto di decimare […] e di esigere gli accennati canoni conservativi…».

Quale impatto questo documento abbia avuto, concretamente, a livello locale, non mi è dato saperlo.

A distanza di quasi un anno, la legge 8 Giugno 1873 n.1389 (emanata specificamente con riferimento alla ex Provincia d’Otranto, su iniziativa di alcuni parlamentari salentini), avrebbe definitivamente imposto la commutazione in denaro dei diritti di decima e vigesima, disponendo che non fossero più corrisposti in natura.

La legge avrebbe agevolato anche forme di affrancazione definitiva  dei fondi soggetti al diritto di decimare dell’ex feudatario, stabilendo (un pò come avverrà, ed avviene ancora, per le enfiteusi) il versamento di un capitale di riscatto in denaro, da pagarsi un volta per tutte.

Già prima però, in virtù di normative precedenti, le prestazioni in natura potevano essere convertite in un canone annuo in denaro. Gli ex baroni erano, in genere contrari a questa soluzione, ritenendo che solo l’esazione in natura dei prodotti agricoli, li ponesse al riparo dalla svalutazione monetaria.

Il documento citato evidenzia che, a Manduria, molti proprietari (probabilmente quelli più facoltosi) avevano deciso di chiedere la commutazione della decima (o vigesima) partecipando alla stipula dei vari “istrumenti” rogati dal Notaio Pantechi e richiamati nello stesso atto.

Con molta probabilità questi rogiti notarili, che con opportune ricerche potrebbero essere rintracciati negli archivi pubblici, saranno stati redatti in forma collettiva, con la partecipazione (e il conseguente beneficio della ripartizione delle spese) fra più soggetti interessati. Spesso a garanzia del pagamento dei canoni commutativi, l’ex barone pretendeva l’iscrizione di ipoteca sul fondo rustico, oggetto della commutazione.

Sarebbe anche interessante, sempre attraverso appropriate ricerche negli archivi, verificare quanti proprietari manduriani, dopo l’entrata in vigore della legge del 1873, abbiano richiesto l’affrancazione del fondo (liberandolo definitivamente dall’onere decimale dell’ex feudatario) e quanti altri abbiano invece optato (magari a causa di loro condizioni di difficoltà economica) per il pagamento del canone annuo commutato.

Ciò anche perché, nel secondo caso (commutazione della decima senza affrancazione del fondo), il diritto dell’ex barone, sebbene desueto e, senz’altro, giuridicamente prescritto, almeno nominalmente potrebbe ancora essere sopravvissuto!

 

 

Note

1. Il Cittadino leccese, giornale della provincia politico letterario, supplemento al n.47 dell’8 marzo 1872, Biblioteca provinciale Nicola Bernardini, Lecce.

2. L’art. 146 codice di procedura civile abrogato stabiliva: «Quando la citazione nei modi ordinarj sia sommamente difficile per il numero delle persone da citarsi, il tribunale o la corte può, sentito il ministero pubblico, autorizzare la citazione per proclami pubblici, mediante inserzione nel giornale degli annunzj giudiziari e nel giornale ufficiale del regno, con le cautele consigliate dalle circostanze […]».

 3. D.Stefanizzi, Le decime feudali a Squinzano, in Emeroteca salentina.

 

 

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