La rivoluzionaria proposta di legge di Salvatore Morelli

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Categoria: Storia Contemporanea
Creato Domenica, 09 Settembre 2018 14:58
Ultima modifica il Sabato, 15 Settembre 2018 10:12
Pubblicato Domenica, 09 Settembre 2018 14:58
Scritto da Nicola Terracciano
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Salvatore MorelliUna rivoluzionaria proposta di legge nel campo della Pubblica istruzione, ricca di grandi suggestioni e di preziose, modernissime indicazioni,  fu presentata alla Camera dei Deputati il 18 giugno 1867 (tre mesi dopo la sua prima elezione a deputato, come una delle fondamentali direzioni del suo impegno) dall’onorevole Salvatore Morelli (Carovigno, Brindisi, 1824 – Pozzuoli, Napoli, 1880).

Il memorabile patriota liberale e laico antiborbonico, aveva trascorso nelle infami carceri, in pArt.olare nelle isole di Ischia, Ponza e Ventotene, vergogna italiana ed europea, tutti gli anni della giovinezza a partire dal 1849 fino alla giusta fine storica del regno assolutista e clericale.

Dopo l’Unità fu consigliere comunale di Napoli per due volte e per quattro volte deputato per il Collegio di Sessa Aurunca (1867-1880), promotore indimenticabile in particolare dell’emancipazione della donna da tutti i punti di vista con gli scritti, l’animazione civile e con l’azione parlamentare.

Per la sua audacia, per la sua impronta veramente radicale, la proposta di legge sulla Pubblica Istruzione (come quelle congiunte presentate nello stesso giorno sull’emancipazione della donna e sul divieto del culto pubblico del clero, con l’abolizione poi dei cimiteri e con la diffusione delle cremazioni), non ebbe nemmeno il primo passaggio parlamentare.

Ma essa, con le altre due, fu ampiamente diffusa con un lungo manifesto di presentazione di Giuseppe Garibaldi del 6 luglio 1867, che scrisse tra l’altro:

«Donne, studenti, giornalisti del libero pensiero, l'ispirazione del Morelli formulata in questi disegni di legge è pratica, e concretizza un intiero sistema che solo può sanarci le piaghe di quello che ora ci tortura, e rialzarci moralmente ed economicamente in pochi anni.

Egli è stato il primo rappresentante nell'Europa e nel mondo intero, che ha osato, con audacia senza pari, sfidare i pregiudizi dei secoli, e specialmente di quello inetto e ridicolo nel quale vegetiamo, portando sul campo legale il fulcro delle questioni sociali, che si realizza nell'emancipazione della donna e dell'umano pensiero».

 

SCHEMA DI LEGGE

 

Art. 1°- Il Ministero della Pubblica Istruzione è abolito.

Art. 2°- Sono aboliti altresì i Consigli Scolastici ed altre consimili istituzioni da esso dipendenti.

Art. 3°- Gl'impiegati dello abolito Ministero della Pubblica Istruzione, che hanno capacità spiccata, e non ancora raggiunto gli anni della liquidazione di una pensione di ritiro, o di altro sussidio sufficiente alla vita, verranno tramutati in altri uffizii dello Stato, o raccomandati ai Comuni, per utilizzarne il merito nelle cariche insegnanti od in quelle dello Ispettorato.

Art. 4° - La pubblica Istruzione rimane affidata a' Consigli Comunali, i quali d'oggi innanzi assumeranno l'obbligo di farla prosperare con tutti i mezzi consentiti dalla Legge.

Art. 5°- Essi provvederanno all’organamento delle scuole, alla nomina degli insegnanti de' due sessi, ed a quella de' Sotto Ispettori mandamentali, i quali verranno eletti sempre per concorso, sia di merito, sia d'esperimento.

Art. 6°- Essendo le donne più attuose alla comunicazione delle verità alle creature nascenti, i Municipii cureranno che siano queste preferite nello insegnamento nelle scuole de' ragazzi, che non ancora raggiunsero i sette anni della vita.

Art. 7°- Le patenti di qualunque natura sono abolite. Gl'insegnanti invece, che dietro concorso verranno approvati, riceveranno dal Comune un Diploma corrispondente, ed il passaggio degli studenti pe' gradi accademici verrà fatto sul testimonio di un semplice certificato di assistenza.

Art. 8°- In ciascuna Provincia vi sarà un Ispettorato Generale nominato dal Consiglio Provinciale, il quale conferirà co' Sotto Ispettori dei Mandamenti per sempre più migliorare lo sviluppo della istruzione pubblica, specialmente in quei luoghi, ove deficienza di mezzi o negligenza municipale non facessero prosperare le Scuole.

Art. 9°- I Sotto Ispettori detteranno due volte la settimana lezioni di Pedagogia a' cittadini dell'uno e dell'altro sesso, che vogliono imprendere la Carriera insegnativa.

Art. 10°- L'istruzione sarà gratuita ed obbligatoria. Sicchè ogni cittadino avrà l'obbligo di andare e di mandare a scuola i figli e dipendenti suoi.

Art. 11°- Coloro che trascureranno quest'obbligo saranno prima avvertiti, poscia ammoniti dall'Autorità Municipale, e da ultimo tradotti innanzi al Pretore Urbano, per essere condannati o ad una multa rispondente alla loro entità finanziaria, o alla detenzione, la quale si estenderà da cinque giorni ad un mese.

Art. 12°- In ciascun Comune vi sarà aperta una Scuola per ogni 600 anime

Art. 13°- La Scuola sarà fondata sempre nel più decente, spazioso, e salutifero abitato del Comune ed oltre ai mezzi concreti per imparare il leggere, scrivere e computare, vi saranno apparecchi anatomici, onde l'uomo nascente acquisti conoscenza del proprio organismo e sappia come conservarlo, e usarne igienicamente. Conterrà del pari in rilievo le carte geografiche per dargli la nozione del mondo nel quale entra nuovo ospite, ed infine, per fargli conoscere le proprietà de' corpi e spiegarne i fenomeni, bisogna che vi sieno nella Scuola macchine economiche di Fisica e Chimica. Oltre a ciò gli si stilleranno nella mente le leggi del dovere e del diritto, perchè sappia quel che deve e quel che non deve fare.

Insomma la Scuola deve contenere ogni mezzo atto a determinare nell'animo del cittadino nascente gli essenziali criteri, che costituiscono la logica della vita.

Art. 14°- È vietato insegnare nella scuola il Catechismo cattolico o di altre religioni; nè di ammettervi allo insegnamento le così dette suore o figlie della Carità, o chi eserciti il sacerdozio di qualunque religione.

Art. 15°- Nella scuola debbonsi insegnare i principi della libertà e moralità civile, che son comuni a tutto il Genere Umano. Chi vuole la religione la impari nella Casa o nella Chiesa.

Art. 16°- Oltre alle Scuole Elementari, ogni Comune avrà una scuola d'agricoltura pratica, e quelli marittimi una di nautica, le quali saranno aperte in tutti i giorni ed anche la Domenica per la istruzione di ogni classe.

Art. 17 - Ne' Comuni di seimila abitanti, vi sarà anche una scuola che raggiunga i gradi della quarta classe.

Art. 18°- Nei Comuni di diecimila abitanti verrà istituita una Scuola Tecnica, ed un Opificio industriale, dove si raccoglieranno gli operai nascenti de' due sessi, che non hanno modo per istruirsi ed alimentarsi. Il Comune con capitolati che offrono alla Industria privata il vantaggio di vaste località, quali potrebbero essere i Conventi disabitati, e la forza di quattro o cinque cento braccia, metteranno volentieri macchine e capitali, e si obbligheranno dalla produzione a istruire, alimentare, vestire, e formare, con un tenue risparmio giornaliero, un appannaggio per ciascuno di quegli operai, quando volessero recarsi fuori lo stabilimento.

Art. 19° - Ciascuna città, che raggiunga i ventimila abitanti, avrà un Liceo ed un Collegio per le classi più agiate, e per coloro che vogliono conseguire i gradi accademici nelle speciali branche dell'umano sapere.

Dove vi è la possibilità, il Municipio curerà di fare istituire Asili Infantili, i quali saranno affidate alle cure materne di donne italiane.

Art. 20°- I Comuni che vorranno conservare i Ginnasi, Collegi e Licei fondati dal Ministero della istruzione pubblica, dovranno uniformarsi allo spirito della presente legge, secolarizzandone la Istruzione.

Art. 21°- I regolamenti speciali delle scuole de' Comuni, de' Collegi, de' Licei e Ginnasii, Scuole tecniche, Opifizii industriali ed Asili Infantili verranno redatti, discussi ed approvati da' Consigli Comunali, e quindi, passati alla revisione della Giunta Provinciale, nel solo scopo di vedere se la legge fu osservata, saranno messi in esecuzione.

Art. 22°- Le Università rimarranno sotto la giurisdizione del Municipio dove esistono. Il Consiglio Comunale assumerà l'obbligo di far sì che le Università rispondano allo scopo della loro istituzione, costituendo in esse la Enciclopedia dell'umano sapere, dalla Cattedra di Pedagogia fino all'ultima gradazione accademica dello scibile.

Art. 23°- Lo schema pratico delle nozioni antropologiche, che deve servire di Programma al Professore di Pedagogia, verrà formolato elementarmente dal corpo accademico, concorrendo ciascuna specialità per la parte che la riguarda.

Art. 24°- Il Monopolio delle cattedre è abolito. Ogni libera intelligenza che ha titoli sufficienti per montare una cattedra avrà dal Comune licenza d'insegnare nelle università, e, salva l'eccezione di qualche illustrazione nazionale, ogni professore riceverà il soldo corrispondente, quando si sarà constatato dallo esperimento di un anno che sia stato udito con asseveranza da non meno di cinquanta giovani, e ne abbia nudrito bene la mente ed il cuore con lezioni non interrotte e coscienziose.

Art. 25°- I Comuni cureranno che nelle Università non manchi l'insegnamento delle nuove scienze, come sarebbe quella della Omeopatia, la quale come progredisce ne' suoi sperimenti a bene della umanità in America, in Germania, in Inghilterra ed in Francia, così deve anche fornire alla nostra penisola i suoi lumi per lo scongiuro de' mali, costituendo nelle Università italiane e negli Ospedali clinici i mezzi di esplicazione, per rivelare i veri raccolti della esperienza.

Art. 26°- I Regolamenti delle Università verranno redatti dal Corpo Accademico, e sottoposti all’approvazione del Consiglio Comunale presso cui hanno sede, e riveduti per semplice modalità legale dalla Giunta Provinciale, dopo di che avranno vigore.

Art. 27°- Le tasse universitarie sono abolite.

I giovani studenti pagheranno nello ascriversi fra le classi universitarie 50 £ire pel corso delle lezioni di ciascun anno. Oltre a questo non sarà esatto da essi altra contribuzione, e daranno gli esami, e conseguiranno le cedole, licenze, e lauree gratis.

Art. 28°- Coloro fra gli studenti universitarii, che constatano autenticamente povertà, verranno dispensati anche dalle 50 £ire del corso annuale.

Art. 29°- Sarà espressamente vietato di formulare preventivamente le tesi sulle quali debbono essere esaminati gli Studenti.

La Commissione esaminatrice dovrà formulare nella stessa sala accademica l'argomento su cui vuolsi la pruova, e quando anche il giovane non rispondesse adeguatamente alla formula, ma mostrasse d'avere criteri giusti della materia, e sveltezza intellettiva, bisogna tenerne il debito conto.

Art. 30°- Nessun giovane studente della Università può essere obbligato agli esami annuali. Egli potrà presentarvisi quando crede.

Art. 31°- Le domande per gli esami universitarii saranno fatte in carta semplice senza formalità al Segretariato, il quale avrà cura segnare gli individui nella lista degli esaminandi.

Art. 32°- Gli studenti che, invece de' corsi universitarii, frequentano gli studi di privati professori notabili, constatato ciò, debbono essere ammessi agli esami universitarii, pagando però il contributo di istruzione calcolato per tanti anni di corso, per quanti ne esigevano i gradi accademici che cerca conseguire.

Quando poi ragioni di povertà provassero che qualche studente doveva assistenza a studi privati per far procaccio di mezzi alla sua famiglia, verrà senza alcuna contribuzione ammesso agli esami universitarii.

Art. 33°- Le Provincie che mandano i loro figliuoli alla Istruzione universitaria contribuiranno per rate un assegno annuale alle università medesime, quando risulti che la contribuzione pe' corsi non basti alle spese, allo sviluppo, ed al decoro dell'università.

Art. 34°- I reclami degli studenti verranno presentati al Comune, il quale curerà far ottenere loro la ragione che meritano. Quando riguardano il corpo degli Studenti universitari, allora i reclami saranno presentati al Comune da una commissione non più numerosa di cinque individui. Ove i fatti esposti dagli studenti del corpo universitario fossero di tale gravezza da esigere una inchiesta, allora il Sindaco, dietro parere del Consiglio Comunale, ne riferirà senza indugio alla Giunta Provinciale, la quale eretta a Giurì coll'intervento dell'Ispettore Generale, prenderà esame dell'esposto, ed emetterà il suo giudizio.

Art. 35°- Gl'Istituti musicali in forza della presente legge cadranno tutti sotto la giurisdizione del Comune, e questi provvederà perchè si migliorino le sorti dell'arte e degli artisti.

Art. 36°- L'Ispettorato Generale avrà due Segretari, e convocherà nella sua sede centrale tutti o parte dei Sotto Ispettori, che costituiranno un Consiglio d'Ispettorato, quando crede necessario che si prendano deliberazioni pro o contro i Sindaci e Commissioni d'istruzione pubblica delegate da' Consigli Comunali.

Art. 37°- Egli, come l'uomo della Legge, veglierà perchè essa sia eseguita, e quando vede che qualcuno dei Municipii ne viola l'applicazione, ne farà prima reclamo al Sindaco, e poscia, ove questi se ne mostri indolente, denuncerà i fatti alla Deputazione Provinciale, la quale aprirà una inchiesta a carico dei disvolenti, e, costituita in Giurì amministrativo, li multerà se rei, corrispondentemente alle gradazioni penali che verranno stabilite in apposito regolamento, redatto per la esecuzione della legge, ed approvato dal Consiglio Provinciale.

Art. 38°- Se nel Comune si trovi uno o più individui dei due sessi, che all'età di otto anni non sappia, dopo due anni dalla pubblicazione della presente legge, leggere, scrivere, e computare, o manchino delle cognizioni prescritte dalla legge, quando ciò sia avvenuto per negligenza del Sindaco o della Commissione pro tempore delegata dal Consiglio, questi saranno non solo puniti colla pena del carcere, ma pagheranno anche solidalmente tanta multa, per quanto è necessario a fare acquistare a quegli individui le cognizioni prescritte dalla legge. Se poi viene constatato che il fatto è imputabile a' genitori o a chi ne assume la tutela, questi subiranno le medesime pene.

Art. 39°- Il Comune assumerà altresì l'obbligo di fare esercitare alla carabina tutti i ragazzi da sette a quindici anni il Giovedì e la Domenica. La medesima Istituzione si riterrà nei Collegi delle classi superiori.

Art. 40°- Per contribuzione dei Comuni, la Giunta Provinciale costituirà un largo premio, il quale verrà aggiudicato a colui o a coloro che avranno scritto il miglior libro pedagogico, in cui si espongano, con metodo parabolico ed agevole a svolgere la riflessione de' discenti, le materie prescritte dalla legge, e tutto quello che può rendere l'uomo onesto e laborioso produttore.

Art. 41°- L'Ispettore Generale percepirà il soldo di £ire 500 al mese, ed i suoi Segretarii ne avranno 200 per ciascheduno.

Art. 42°- I soldi dello Ispettorato Generale della Provincia verranno contribuiti gradualmente da tutti i Comuni.

Quelli poi de' Sotto Ispettori saranno a carico de' Comuni de' Mandamenti, dove essi esercitano il loro ufficio.

Art. 43- I Sottoispettori poi avranno il debito di sorvegliare le scuole da essi dipendenti, ed osservare se gli insegnanti de' due sessi adempiono scrupolosamente il loro dovere.

Art. 44°- Gli insegnanti de' due sessi percepiranno ciascuno l'emolumento di non meno di 100 £ire al mese, salvo il premio di 100 fino a 500 £ire, che conseguiranno dopo l'esame annuale, quando sarà constatato di avere bene istruito un numero considerevole di discenti.

Art. 45°- Quest'aggiudicazione verrà deliberata dalla Commissione delegata dal Consiglio Comunale, la quale assumerà, durante l'esame, autorità da Giurì.

Art. 46°- Nelle scuole verranno ammessi aiutanti de' due sessi alla dipendenza de' maestri nominati per concorso dal Consiglio Comunale. Questi aiutanti percepiranno la metà del soldo dei maestri, e, dopo due anni di lodevole esercizio, avranno dritto alla proprietà dell'uffizio.

Art. 47°- Quando nel fare i pubblici esami, si riveli ne' figli del popolo genialità straordinaria per la scienza o per l'arte, il Municipio cui appartengono ne curerà la completa educazione, mantenendoli a proprie spese negl'Istituti, dove più inclinano i loro istinti.

Art. 48°- Que' ricchi proprietari, che fonderanno a proprie spese Scuole e Opifizii industriali, verranno salutati benefattori della Patria, ed il Comune in una lapide collocata sul fronte della sua sede scolpirà il nome ed il Benefizio su pietra di marmo, perchè sia benedetta dalla posterità.

Art. 49°- Sarà coniata una medaglia d'oro, argento e bronzo del merito civile, la quale verrà aggiudicata a' genitori, ai cittadini, a' maestri de' due sessi, agli artisti, agli scrittori distinti, ed a chiunque contribuisce col suo lavoro al miglioramento dello spirito umano, ed al Benessere morale ed economico del paese.

Firenze, 18 Giugno 1867

Salvatore Morelli.

 

Nota: Questo Art.olo molto deve al lavoro sistematico su Salvatore Morelli che ha portato avanti il preside prof. Ferdinando De Simone di Carovigno con tre volumi sul suo illustre concittadino, editi nel 2018.

Nei successivi Art.oli saranno riportate altre due proposte di legge collegate alle prime.