Gaetano Filangieri e i problemi dell’educazione

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Categoria: Storia XVIII sec.
Creato Venerdì, 01 Luglio 2016 18:16
Ultima modifica il Venerdì, 01 Luglio 2016 18:17
Pubblicato Venerdì, 01 Luglio 2016 18:16
Scritto da Giovanni Cardone
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Ai problemi dell’educazione nei suoi molteplici aspetti è dedicato per intero il quarto libro della “Scienza della Legislazione”di Gaetano Filangieri pubblicata a Napoli fra il 1780 ed il 1788, anno della morte dell’autore appena trentaseienne.

L’opera, tra le  più importanti a livello nazionale ed internazionale pubblicate nel Settecento, rientra nel quadro di quel complesso di riforme e di studi che caratterizzarono il Regno di Napoli nella seconda metà del sec. XVIII, periodo durante il quale  in ogni discorso sul problema educativo si presentava il dilemma se convenisse affidare il compito di educare alla iniziativa privata o se fosse preferibile demandarne la cura allo Stato.

Alla base di ogni dibattito era di pragmatica il riferimento all’”Emilio” e al “Contratto sociale” di Rousseau, opere dalle quali, fin dalla loro pubblicazione nel  1762, nessun uomo di cultura poteva prescindere.

Nella introduzione de la “Scienza della Legislazione” l’autore scriveva:” E’ cosa strana: fra tanti scrittori che si sono consacrati allo studio delle leggi, chi ha trattato questa materia da solo giureconsulto, chi da filologo, chi anche da politico, ma non prendendo di mira che una sola parte di questo immenso edificio: chi, come Montesquieu, ha ragionato piuttosto sopra quello che si è fatto, che sopra quello che si dovrebbe fare; ma niuno ci ha dato ancora un sistema compiuto e ragionato di legislazione, niuno ha ancora ridotta questa materia ad una scienza sicura ed ordinata, unendo i mezzi alle regole e la teoria alla pratica. Questo è quello che io intraprendo di fare in quest’opera”.

 

Ed infatti il Filangieri affrontò l’elaborazione dell’”immenso edificio” suddividendolo in sette libri, il primo sulle “regole generali della scienza legislativa”; il secondo sulle “leggi politiche ed economiche”; il terzo sulle “leggi criminali”; il quarto su “l’educazione, i costumi e l’istruzione pubblica”; il quinto sulla “religione”; il sesto sulla “proprietà”; il settimo sulla “patria potestà ed il buon ordine della famiglia”. Il quarto libro fu l’ultimo pubblicato per intero, nel 1785; del quinto fu pubblicata postuma solo una parte; degli ultimi due si conoscono le brevissime sintesi che l’autore ne dà in un “Piano ragionato” che ritenne di dover premettere alla pubblicazione dei primi due libri “per la molteplicità degli oggetti che riguarda quest’opera”:

All’inizio di questo “Piano” l’autore volle accennare subito ad alcuni concetti sviluppati poi nel primo libro e che risultavano basilari per la comprensione di  tutto il trattato. Fondamentali erano la  “conservazione” e la “tranquillità” intendendo con tali termini indicare la libertà, la facilità nell’acquisto di tutto ciò che necessitava “pel comodo della vita”, la fiducia nelle istituzioni e nei concittadini, la sicurezza.

Altro concetto basilare era la distinzione ed il rapporto fra “bontà assoluta” e “bontà relativa” delle leggi. La prima era “l’armonia coi principi universali della morale  comuni a tutte la nazioni, a tutti i governi, ed adattabili in tutti i climi”, perché “Il diritto  della natura contiene i principi immutabili di ciò che è giusto ed equo in tutt’ i casi … Niun uomo può ignorare le sue leggi”.

La “bontà relativa” era quella che rispecchiava le caratteristiche e le esigenze specifiche di ciascuno Stato (tempo, luogo, clima,etnia, storia, ecc.) sempre nel rispetto della bontà assoluta universale.

Il Filangieri era convinto che una radicale riorganizzazione del diritto sulla base di tali principi generali avrebbe determinato una “pacifica rivoluzione” destinata ad assicurare la felicità ai popoli sotto la guida di sovrani “illuminati”. La virtù non poteva essere che il prodotto di molte altre forze: l’educazione era considerata come prima di queste forze richiamava le prime cure”.

Far rientrare l’organizzazione dell’educazione nell’ambito del diritto significava farne un problema pubblico, un problema giuridico, un problema dello Stato.

Questa esigenza fu avvertita in buona parte dell’Europa nella seconda metà del Settecento per motivi teorici, in quanto si andava diffondendo la cultura laica di ispirazione illuministica, e per motivi pratici, poiché l’espulsione dal Portogallo (1759), dalla Francia (1764), dalla Spagna e dal Regno di Napoli (1767) dell’ordine dei Gesuiti a cui era affidata prevalentemente l’istruzione, specie nei gradi più elevati, fece avvertire la necessità di provvedere con urgenza ai bisogni dell’istruzione del popolo ad ogni livello, e di verificare, al vaglio dell’applicazione immediata, la logica dei principii laici.

Anche in Italia, dove il tasso di analfabetismo, soprattutto delle donne, era elevatissimo,  l’esigenza di una impostazione politica e giuridica del problema educativo appariva essenziale e preliminare ad una risoluzione pratica della vitale questione. Prima del Filangieri se ne occuparono, fra gli altri, Gian Rinaldo Carli, Gaspare Gozzi e soprattutto Antonio Genovesi che interpretò anche i fatti educativi in funzione del predominante interesse economico che lo indusse a buttare via tutto quello che non si mostrava subito vivo e attuale e praticamente utile fra “le vane e inutili sottigliezze” frutti della “sfrenata passione per la pedanteria”.

Genovesi considerava la diffusione dell’istruzione una delle fondamentali condizioni per quel risorgimento economico del paese che gli appariva la meta massima cui tutti dovevano tendere. Lo Stato aveva il diritto di disporre della pubblica istruzione, dirigendo tutte le scuole del suo regno, controllando le opinioni che vi venivano professate e l’indirizzo degli studi.

Il Filangieri dedicò il quarto libro della “Scienza della Legislazione” alle leggi che riguardavano l’educazione, i costumi e l’istruzione pubblica.  Esso rappresentava, in un certo modo, il presupposto degli altri libri affermando che solo l’educazione, quella capace e di formare e mantenere i buoni costumi del popolo, poteva garantire lo sviluppo della vita civile ordinata secondo giustizia e, reciprocamente, nessun sistema di educazione, per quanto perfetto, avrebbe potuto produrre i suoi frutti quando tutto il complesso della legislazione fosse risultato inadeguato a garantire ai cittadini quello che il Filangieri considerava “l’oggetto unico ed universale della scienza della legislazione pssia “la conservazione e la tranquillità”.

L’educazione, quindi avrebbe migliorato gli uomini rendendo così possibile la promulgazione e l’applicazione delle buone leggi e queste a loro volta avrebbero preservato  i frutti dell’educazione facendosene garanti. Il problema educativo assunse così una funzione  ed un significato giuridico e politico.