Num. 35 - 8 giugno 1799
DECADE 20. PRATILE ANNO VII. DELLA LIBERTA;
I. DELLA REPUBBLICA NAPOLETANA UNA, ED INDIVISIBILE
(SABBATO 8. GIUGNO 1799)
MAJESTAS POPULI
Secondo trimestre. Num. 35
Continua questa Centrale a godere della maggior tranquillità. li movimento che vi si osserva, tende ad assicurare, e sostener la Repubblica, e riguarda le non interrotte giornaliere spedizioni militari contra gl'insurgenti. L'infestamento che da essi ricevono tutte le nostre campagne, comincia a produrre scarsezza di alcuni generi; come sarebbero le carni, l'olio, ed i latticinj salati, ma speriam di breve rimediati in gran parte cotesti inconvenienti, mercé le felici spedizioni de' nostri bravi commilitoni. Ecco il promesso rapporto del Gen. Bassette.
Dalla Barra, il 18. Pratile, anno 7. Repubblicano, a due ore dopo la mezza notte.
IL GENERALE BASSETTE
Al Ministro della Guerra, Marina, ed Affari Esteri.
CITTADINO MINISTRO,
Il valore de' miei compagni d'arme fa trovarmi al possesso della Barra, malgrado, che più di trecento insorgenti con un fuoco vivissimo ce lo avessero contrastato. L'alborato, ed i grani molto alti, che circondavano il fronte d'attacco, mi determinarono a questo colpo: molto più perché era prossima la notte, la quale non ci permetteva di bivaccare in un luogo così svantaggioso ... Io debbo lodarmi in generale di tutti; ma con particolar modo del Cittadino Alò, Capo di Battaglione, che alla testa de' giovani degl'Incurabili; di altri bravi Patrioti, e de' coraggiosi Calabresi han fatto prodigj di valore. Jeri sera invitai gli abitanti della Barra a farci un'illuminazione, e nel tempo stesso si è fatta una perquisizione d'armi, ma non ne abbiamo trovata alcuna. Salute, e rispetto.
Bassette.
Sono rimasti feriti i Cittadini Francesco Braca degl'Incurabili, un Prete, un Francese, che coraggiosamente han voluto seguir il Generale, ed il giovane figlio dell'ex‑principe di Canneto ferito nella spalla. Tra' morti è il Cittadino Giuseppe de Pascale Calabrese, ucciso inavvedutamente da' nostri medesimi, per essersi troppo avvanzato. E il povero, ma valoroso Reussier volontario Svizzero, ucciso dagl'insurgenti, perché ferito in una coscia, non poté seguire i compagni, che inavvertentemente l'abbandonarono. Giovedì lo stesso Generale Bassette ebbe altro attacco a Ponticelli, dove la resistenza fu ostinatissima, e furiosa, cosicché si devenne in fine ad incendiar quel Casale per toglier un futuro asilo a' malvaggi. Il General in capo Manthonè con altra colonna di gioventù volontaria era postato in qualche distanza, ed attendeva l'avviso di Bassette per muoversi di concerto; l'avviso non giunse, egli attaccò dal suo lato vigorosamente, e riportò altro rimarchevole vantaggio. Jeri una partita Francese attaccò gl'insurgenti a Melito. Le nostre partite han continuato gli attacchi verso Portici, e la Torre: la guerra è cotidiana. Questa mattina una Deputazione Patriottica è andata a rappresentare alla Comm. Leg. che nelle spedizioni de' giorni scorsi, e particolarmente in quella alla Barra, non si era pensato di mandare né carro alcuno onde trasportare i feriti, né chirurgo, o provvista di sfilacci, e pezze, onde fasciarli, cosicché i feriti in quell'azione avean dovuto ritornarsene a stento a piedi, senza ricever soccorso alcuno: La Comm. Leg. prestando a tali querele l'attenzione che meritavano, ha spedito premuroso messaggio all'Esecutiva, acciò dia le opportune providenze.
SALA PATRIOTTICA.
Jeri sera sulla falsa voce che si fosse sospesa la Commissione rivoluzionaria fu immediatamente spedita una Deputazione alla Commissione Legislativa per dimandarne il motivo, rimostrar l'urgenza di tal commissione, e richieder, che subito fosse rimessa in attività. Con altra mozione approvata a pieni voti, si è destinata altra Deputazione per portarsi in Capua a richieder al Generale Gerardon un Comandante Francese per dirigere e regolar egli la guerra ed istruire la nostra gioventù Patriottica. Un altro Cittadino ha rilevato come in tali circostanze quali sono le presenti, il solo P Belloni forestiere, si veda ogni giorno predicar per le piazze, e muri nostro Religioso, o Prete, muri Vescovo interponga li suo officio Pastorale per ricondurre i Popoli traviati, addolcir gli animi ed ammorzar le insurgenze; fa quindi la mozione, che de' Missioriarj si spargano per le campagne a tal oggetto, e che s'ingiunga a' Vescovi di promuovere, e prestarsi essi medesimi a tal predicazione. Infine un Cittadino del Mercato rimostra il pericolo in cui si è di mancar di farine, non per mancanza del genere, ma per versuzia de' farinaj che lo nascondono per farne salir il prezzo; propone quindi senza violenza alcuna portarsi all'improvviso da essi, e veder se abbiano farina, o interrogarli, se, o dove l'abbiano; se niegano di averne, e poterne avere, chiuder la bottega, e sbarrarne la porta: egli poi ben conosceva i mezzani, i quali sapevano, ed avrebbero dato notizia de' segreti magazzeni di farina. La mozione è stata applaudita, approvata, e si son subito molti Cittadini concertati coll'opinante per portarsi alla proposta diligenza.
COMMISSIONE LEGISLATIVA.
14. Pratile. Si discute l'abolizione della gabella del pesce. Si disputa sul modo d'indennizzare gl'interessati. Ma a riguardo del piccol numero de' Rappresentanti intervenuti, si aggiorna. Si propone l'affare de' fedecommessi, ma anche questo per l'istessa ragione si rimette a tempo più opportuno. Il Segretario legge una petizione della Municipalità di Castellammare per l'abolizione di certi diritti contrarj alla libertà della popolazione. Pagano domanda la parola. «Non è giusto, Cittadini, egli dice, che in fatto di libertà sia una Comune all'altra inferiore. Se il passato Governo Provvisorio si occupò a trarre le Comuni baronali dalla oppressione de' dritti feudali, è necessario, che ora questa Commissione compiendo l'opera, si dia cura di sgravare da somiglianti servili pesi anche quelle che nel tempo del despotismo eran Regie. Non è da porsi in dubbio, che tutti codesti dritti debbano rimanere interamente aboliti; poiché il general sistema lo richiede. Se dunque deesi dar luogo a deliberazione, questa non dee cadere altro che sul modo di particolarizzar tale abolizione ne' suoi varj casi. E' v'ha due sorte di contribuzioni. Quelle che nascono da servizio personale, e da dritti proibitivi, e quelle che derivano da altri fonti. Le prime, essendo direttamente opposte alla proclamazione della libertà, ed alla legge abolitiva de' feudi, non si vuol debitare, che debbano senz'altro esame rimanere estinte.
Quanto alle seconde poi son d'aviso, doversi attendere la formazione delle leggi consolidatrici del sistema delle Finanze, affine di determinare il compenso per chi nella proposta abolizione venga a sofferire del danno». Quindi domanda, che sia creata una Commessione, cui si possa addossare il carico di produrre un distinto prospetto di tutte le contribuzioni esistenti per le Comuni secondoché a ciascuna delle due Classi appartengono: il qua] prospetto sarà un certo dato, per prendere le determinazioni che converranno. La mozione viene approvata. Filangieri aggiugne, che per agevolare l'operazione, debbano nella Commessione proposta entrare de' membri del passato Governo Provvisorio, in cui fu fatta la legge dell'abolizione de' feudi. Ciò viene approvato; e il Presidente nomina per tal Commissione i Rappresentanti Forges, Palumbo, e Magliano. Indi il Segretario legge un progetto del citt. Luigi de Francesco, di formare un campo di Marte composto di Patriotti per la difesa, e sicurezza della patria. Il progetto è applaudito universalmente, e si stabilisce d'invitar la Commissione Esecutiva ad incaricarsi di eseguirlo con quelle modificazioni, che di concerto si converranno. Pagano rilevando il repubblicano spirito del benemerito autore, fa mozione perché si decreti, che nel processo verbale se ne faccia onorata menzione. La Commessione lo approva, e la decreta. Il Segretario pubblica l'elezione fatta in Comitato generale del Cittadino Ignazio Buonocore (negoziante di farine al Mercato, e già Presidente della Municipalità di Masaniello) in membro della Commissione Legislativa per rimpiazzo d'uno de' mancanti. Gli si fa comune elogio, e si chiude la Sessione pubblica. 17. Pratile. Si prosiegue la discussione sull'abolizione della gabella del Pesce. Tutti convengono che la medesima debba essere abolita. Si disputa sulla maniera di ovviare al monopolio, e si propone di far chiudere le grotte, altrimenti malgrado l'abolizione della gabella, il pesce anderà sempre caro. Pagano riflette, che il tempo non è opportuno per tale novità. Buonocore propone quindi, che si debba rimettere l'assisa. Ei dice, l'oggetto della legge è di far, che il pesce vada a buon prezzo, ed il Popolo possa cibarsene; ma col lasciar le grotte aperte senza impor l'assisa, il prezzo del pesce seguirà l'avidità dei pochi Capi pescivendoli, per cui conto si vende, e la legge sarà fatta solo in vantaggio di essi, non già del Pubblico. Ma l'assisa, si dirà, è contraria al sistema della libertà; sì, se questo sistema fosse già adottato in tutto: abbiam l'assisa alla carne, ai salati, ai lardi, ai latticini, perché noti l'assisa al pesce? giova la libertà quando è in tutto; orti, mentre siam obbligati ad aver le assise in tante altre cose, giova, che vi sia pure nel pesce. Il Presidente rileva, che l'oggetto della questione attuale, è soltanto, se debba, o no togliersi la gabella, ed invita a votare su ciò. Si conchiude, che per ora si abolisca, riserbando a miglior tempo più minuta disamina. Indi sulla quistione dell'indennizzazione degli interessati si adotta la mozione di Colangelo, che propone di riunire tutto il pieno de' capitali de' consegnatarj, e d'assegnarne loro una rendita certa, come al 4. per 100., o altra, da trarsi dal fondo, che verrà determinato. Riguardo al calcolo di tali rendite si adotta la mozione Pagano, che debbano, cioè, calcolarsi sulla coacervazione di cinque affitti sussecutivi. Resta lo stesso Pagano incaricato di redigerne un progetto di Legge. Indi il Segretario legge una petizione del Cittadino Andrea Giannozzi a nome di tutti i coltivatori di Posilipo per l'abolizione dello scannaggio, e della gabella degli animali, che si crescono in casa. Tale petizione si trova giusta, e il Presidente forma sopra tal soggetto la particolar commissione de' Cittadini Palumbo, e Gambale, invitando anche il Cittadino Buonocore a somministrare de' lumi. Il Segretario legge un messaggio della Commissione Esecutiva domandante uno schiarimento sulla legge del dì 16. Fiorile, colla quale si determina, che i Tesorieri nazionali, e i ricevitori dipartimentali debbano dare una cauzione per la somma di cui sono responsabili. I dubbj proposti dalla Commissione Esecutiva sono 1. Se la richiesta cauzione debba intendersi per un anno, ovvero debba risguardare il solo introito di un mese. 2. Se la detta cauzione debba essere necessariamente estranea, ovvero possa cadere su i beni degli stessi responsabili. La Commissione Legislativa decide, che la cauzione debba riferirsi su gi'introiti di ciascun mese, e che possa cadere su i beni degli stessi Tesorieri, o ricevitori, quando sieno proporzionati possidenti, e che debba ripetersi estranea, quando i responsabili poco o nulla posseggono. Finalmente il Segretario legge un altro messaggio della Commissione Esecutiva, ove propone l'abolizione de' dritti de' Parrochi nell'esercizio del loro ministero. Tale abolizione si trova giusta, ma per mozione di Pagano viene rimessa alla generale Legge, colla quale verrà determinato l'appuntamento de' Ministri del Culto.
18., e 19. Sessione segreta.
18. Pratile.
LEGGE
La tirannia opprime la parte la più povera del Popolo coll'enorme peso de' dazj destinati all'alimento de' suoi infami vizj. Il Governo Repubblicano riscuote delle imposizioni soltanto necessarie per mantenere l'ordine pubblico, e la pubblica sicurezza. La gabella sul pesce, genere quasi di prima necessità per le circostanze di questa Centrale, gravita specialmente sopra la povera gente, che vive dal mare, ed è tanto utile alla Repubblica. Quindi la Commissione legislativa irrequieta sempre per sollevare, e render felice il Popolo, e sopratutto i poveri pescatori:
Ordina, e stabilisce:
1. Qualunque dazio sopra il pesce conosciuto sotto il nome del grano a rotolo, e di jus reale resta dalla pubblicazione di questa legge abolito. 2. Que' Cittadini detti consegnatatj, che possedevano i dazj suddetti, saranno indennizzati o sulla decima, o sulla rendita della Dogana di Foggia a loro piacere, provvisoriamente fino alla surrogazione di altro fondo, che si destinerà dopo il generale piano delle Finanze. 3. Si fisserà la rendita annuale di tal dazio, facendosi il coacervo di cinque sussecutivi fitti, e se ne sceglierà una rendita media proporzionale, che si distribuirà a' consegnatarj in ragione delle loro quote, dedotte le necessarie spese, che si facevano. 4. La Commissione Esecutiva è incaricata della pubblicazione, e pronta esecuzione della presente legge. ‑ CIRILLO Presidente. ‑ DE TOMMASO Segretario. La Commissione Esecutiva ordina che la presente legge sia pubblicata, eseguita, e munita del suggello della Repubblica. ‑ ERCOLE D'AGNESE Presidente. ‑ CARCANI (FERD.) Seg. Gen.
LA COMMISSIONE ESECUTIVA.
Richiedendo le attuali circostanze della Repubblica, che colla maggiore possibile speditezza si devenga alla coscrizione di tutte le persone di questa Comune, che possono essere in attività di servizio tanto per la Guardia Nazionale, che per la Truppa di linea, questa Commissione decreta ciò, che siegue: 1. Si formi una Commissione di diciotto Patrioti, la quale suddividendosi per le Municipalità della Comune in sei Commissioni di tre Membri l'una, s'incarichi sollecitamente dell'accennata coscrizione, nella maniera, che stimerà più propria, ed espediente, per cui le si comunicano tutte le necessarie facoltà. 2. La suddetta Commissione sarà composta de' Cittadini Azzia, Salfi, Celestino de' Marzj, Francesco Saverio Granata, Gaetano Russo, Domenico Bisceglia, Vincenzino Russo, Giuseppe Poerio Pietro Pulli, Giuseppe Giannelli, Francesco Guardati, Francesco Sacco, Giuseppe Cestari, Antonio Santorcili, Francesco Bagni, P. Berardino Pisticci, Gio: Donato Vitulli, e Michele la Greca. 3. Fino al compimento della coscrizione, e della installazione della nuova Guardia Nazionale, niuna innovazione sarà fatta nell'attual Guardia, potendo la Commissione proporre a questa Commissione Esecutiva le loro vedute, per darle maggiore attività. 4. Per le armi, e munizioni nominerà a questa Commissione tre persone, per raccoglierle, ed attivarle di concerto col Comandante del Castel nuovo, ed altri Capi Militari, cui appartiene. 5. Proporrà a questa Commissione i Quartieri, ed i Corpi di Guardia, che stimerà opportuni per la Guardia Nazionale, e nominerà persone, per metterli in ordine, e provvederli colla maggiore possibile speditezza. 6. Le Municipalità prestino una parte del loro locale alle Commissioni pe' loro travagli, diano parte de' giovani de' loro Burò, od altre persone, per servire alla coscrizione, e prestino ogni altro ajuto necessario. 7. La Commissione Esecutiva somministrerà i mezzi necessarj, e darà tutte le provvidenze, che convengono, per ottenere con celerità la suddetta coscrizione. Napoli 15. Pratile anno 7. ERCOLE D'AGNESE Presid. ‑ CARCANI (FERD,) Seg. Gen.
IL CAPO DI BRIGATA COMANDANTE IL FORTE DI S. ELMO
A'CITTADINI NAPOLETANI
CITTADINI,
Da gran tempo i nemici della pubblica tranquillità s'ingegnano di spargere tra di voi fl germe del l'in surrezi ori e, e di eccitare delle funeste rivoluzioni. Da gran tempo i capi degl'insurgenti pagati dal tiranno di Palermo, e sostenuti dagli uomini abbandonati all'errore, di cui essi sono le prime vittime, tentano di eccitare un movimento nella vostra Città. Che vogliono, Cittadini, questi scellerati intintidi delitto, infestando le vostre campagne, e minacciando la Capitale? Essi altro non vogliono, che la ruina delle vostre proprietà, il rovesciamento dell'ordine pubblico, e l'infame regno d'una anarchia, col favore della quale il primo capo di tutti questi briganti, il più vile tiranno della terra possa venire a farvi provare tutto il peso della sua vendetta. In simigliante circostanza che dovete voi fare, Cittadini? Tenervi in calma, ubbidire alle leggi, e seguire con confidenza l'impulsione del Governo, che veglia alla vostra felicità. Voi nulla avete a temere; le sagge misure, ch'egli prende, vi mettono al coverto di tutti i mali, che vi minacciano. Dall'altra parte i Francesi sono qui; essi si riguardano, come vostri fratelli, e giurano di partecipare i vostri pericoli, di soccorrervi, e di difendervi. Potreste voi esser pusillanimi, quando siete garantiti da amici così fedeli, che non respirano, che la vostra felicità? Voi avete saputo, Cittadini, la nuova delle vittorie riportate da' Francesi nell'Armata d'Italia. Esse sono il presagio sicuro della vostra libertà, e di quella di tutti i Popoli: I tiranni ne fremono, e fanno i loro ultimi sforzi. Ben tosto essi niente più potranno contro noi: Ferdinando, questo mostro avido del vostro sangue, quest'assassino dell'umanità, dovrà stimarsi felice, se potrà trovare in unione della sua famiglia in una fuga vergognosa la sua salvezza. Gl'Inglesi sì fieri, e sì insolenti saran ben tosto costretti ad invocare a lor riguardo la generosità de' Repubblicani, ch'essi si sono sforzati finora di avvilire. Gl'Insurgenti, i ciechi strumenti del delitto, e della tirannia non tarderanno a rientrare in dovere; gl'istigatori soli pagheranno colla lor testa i misfatti, che organizzano, poiché già la Vanguardia dell'Armata Francese avanza; una forte Colonna comandata da un Generale coraggioso, e repubblicano entra sul Territorio della vostra Repubblica, e non tarderà a farvi rispettare le Leggi, ristabilire l'unione de' principj, ed operare la salute de' Popoli. Dopo ciò come non dovete riassicurarvi? Qual fiducia non dovete voi avere? Popolo di Napoli, voi avete alla vostra testa Magistrati illuminati, ed intrepidi, che sapranno sacrificare le loro vite, per garantire la vostra; Essi nulla trascureranno, per rendersi degni dell'alto grado di confidenza, di cui sono stati onorati, e meritare la vostra stima. E poi, io ve 'l ripeto, i Francesi sono dalla vostra banda; Essi hanno sempre gli occhi aperti sopra di voi. lo vi assicuro per loro parte assistenza, e protezione. Cittadini, unione, e calma, ecco ciò, che vi domando, ed allora benedirò il destino, che mi ha lasciato tra voi. Ma se in luogo d'esser pacifici, siccome vi siete mostrati finora, se invece di ubbidire alle Leggi, come l'avete fatto, vi darete in preda dell'agitazione, e del disordine, se voi vi presterete alle mire di alcuni scellerati, che non vivono, che per l'insurrezione; allora divenuti gli artefici del vostro infortunio, non rimproverate, che il vostro genio malefico. In quanto a me obliando i sentimenti, che mi attaccano a voi, mi armerò della severità delle Leggi, e confermandomi alle istruzioni, che mi sono state date, io vi opprimerò con tutti i colpi di vendetta nazionale, ch'è stata terribile, tutte le volte, ch'era stata provocata. Il Capo di Brigata Comandante il Forte di S. Elmo MEJAN.
VARIETA’.
Il Cittadino Aitori è venuto da Messina porta, che in virtù della notizia dell'uscita della Flotta Gallispana si era ordinata leva in massa in Sicilia; che quest'ordine avea messo in fermentazione tutto il popolo; che le forze Inglesi si erano tutte riconcentrate in faccia a Palermo, e che essendone partito un loro vascello per portar munizioni di bocca a Porto‑maone, avea per via incontrato un brick, col quale avea parlamentato, in virtù di che il vascello era di nuovo tornato indietro, ed avea scaricato i viveri in Palermo; dal che si era congetturato, che dal brick avesse avuto notizia di tale Flotta, e della presa di Porto‑maone. Persone venute da Procida confermano la stessa notizia; dicendo, che anche in Procida si susurrava cosa consimile.
Fatti Repubblicani.
Un Cittadino ha Giovedì sera presentato alla Sala Patriottica, un suo figlio di tredici anni, il quale nella mattina istessa avea seguito il Gen. Bassette, e nell'affare di Ponticello si era valorosamente battuto. Altri Cittadini presenti contestarono il fatto, tutta la Sala si levò ad applaudire, ed abbracciar questo virtuoso fanciullo, che si mostrò disposto a partire di bel nuovo il giorno appresso. Qual è più ammirabile il coraggio del figlio, o quello del padre? Viva la REPUBBLICA. Nell'insurrezione di Bari, mentre tutta la plebaglia era in armi nella piazza, tre bravi Cittadini correndo a cavallo attraversano la città, ascendono al castello, prendono la bendiera tricolore, e portandola sventolante ripassano fra la calca degli armati, e la salvano, gridando Viva la LIBERTA’, Viva la REPUBBLICA.
LA COMMISSIONE ECCLESIASTICA MILITARE
Al CONCORRENTI ALLE CAPPELLANIE DELL'ESERCITO.
La Commissione Ecclesiastica Militare destinata a dare all'Esercito della Repubblica de' Sacerdoti, i quali riempiano i di lei voti; e convinta che i Ministri di una Religione, i di cui principj sono nell'ordine di una vita avvenire perfettamente conformi a principj, che conducono nell'ordine della vita presente l'uomo e Cittadino alla perfezione ed alla felicità, debbono infondere la virtù e il coraggio negli spiriti di coloro che dalla massa de' Cittadini liberi si prescelgono a difendere colle armi alla mano i dritti e la dignità della Patria; ha determinato nelle sue prime sedute di rendere pubbliche le sue intenzione su la scelta de' Cappellani dell'Esercito, i quali dovranno formare sotto il regno della virtù un corpo di Ecclesiastici virtuosi e dotti, capaci di conciliarsi la stima e rispetto de' loro subordinati. Quindi prescrive: 1. Che tutti coloro che vorranno concorrere alla Cappellania dell'Esercito della Repubblica, presentino alla Commissione l'attestato de vita & moribus de' Parrochi, il placet de' Vescovi loro Ordinari, e per i Regolari quello de' loro rispettivi Superiori.
2. Presentino tutti i titoli di merito fondati sulle loro passate fatiche e sopra i saggi dati di virtù e di scienza. I Preti che non sono stati occupati in altro, che in celebrare la Messa, e i Frati solo impiegati al Coro non ha no alcun titolo ad un ministero che esige Insegnamento Predicazione, Confessionario, Patriottismo e costume, le sole cose che ispirano la confidenza pubblica.
3. Finalmente otto giorni dopo la presentazione de' loro attestati e titoli di merito dovranno presentarsi alla Commissione, e quivi debbono esporsi a distendere in lingua o italiana o anche meglio in latina, l'interpretazione di qualche passo delle Divine Scritture, così del nuovo che dell'antico Testamento, e la soluzione di qualche caso di Teologia Pastorale; e dopo ciò sarà destinato un giorno, nel quale sieno tenuti ad una concione a qualche plutone di truppa alla presenza del Ministro della Guerra, o del Tribunale Militare o di un Generale dell'Esercito e di qualche Individuo o di tutta la Commissione.
Libri, de'quali deve esser provvisto un Cappellano dell'Esercito.
La Sacra Scrittura, la di cui parte storica suggerisce de' grandi fumi per ben dirigere un Esercito di Uomini religiosi. Al suonare i Sacerdoti le trombe, caddero le mura di Gerico. I Leviti erano nelle prime file della battaglia, ed animavano i Soldati alla pugna e alla vittoria. Il coraggio Repubblicano dell'Esercito de' Maccabei era un risultato della religione e del coraggio de' loro Capi della Tribù Sacerdotale. La Morale Cristiana di Besombes, e la Teologia Pastorale di Gifebuz ristampata in Pavia. De'Libri di Concioni sacre sul Vangelo delle Domeniche, e particolarmente quelle del Granata, e del Vescovo Fitz‑James. IDiscorsi di Macchiavello sopra Livio e l'arte della Guerra. La Geografia di Gordon. GurZio ‑ VINCENZO TROISI Presidente ‑GAETANO CARCANI ‑ GENNARO STARACE Segretario.
Roma 14. Pratile. L'Ambasciadore Francese Bertholio ha partecipato a' Consoli, che le comunicazioni colla Francia per breve tempo interrotte, cominciano a ristabilirsi. li bussolo, in cui deve sortire in ciascun anno uno de' membri del Direttorio, avea avuto luogo in Parigi i 20. dello scorso Fiorile. La sorte era caduta sul Cittadino Rewbel, che passa al Consiglio degli Anziani, essendovi stato chiamato dal voto de' suoi concittadini. Il giorno 22, e seg. il Consiglio de' 500. era proceduto alla lista decupla, dalla quale il Consiglio degli Anziani deve scegliere il nuovo Direttore. Quei, che avean ricevuto la maggiorità de' suffragi, erano i Cittadini Le‑Fevre, Sieyes, Duval, Carlo Lacroix, Lambrechts, Goyer.
Soggiugne dippiù, che ne' differenti combattimenti dati agli Austriaci dalle truppe sotto gli ordini del Gen. Lecourbe (sostituito al Gen. Massena, ch'è passato a comandare al Reno le truppe di Jourdan 16. Ventoso, fino a' 3. Fiorile, la perdita de' nemici è stata di 18806. uomini, de' quali 4047. morti, 3778. feriti, e 14581. prigionieri; di 30. pezzi di cannone, un obice, 52. cassoni, e 294. cavalli.
Napoli, il dì 25. Fiorile, an. 7.
COMMISSIONE LEGISLATIVA
Il principale dovere della Commissione Legislativa è sicuramente quello di preparar anticipatamente la Costituzione, e di gettarne le fondamenta. L'organizzazione del Potere Giudiziario è uno degli oggetti, i più interessanti, che entrano in questo numero, e de' quali debbonsi con particolarità occupare i governi liberi, a fine di assicurare con leggi savie, ed analoghe alla natura dell'uomo la proprietà, e libertà de' Cittadini. Questi principj rendono indispensabili, ed urgente la pronta organizzazione de'Tribunali Repubblicani, i quali si reclamano generalmente da tutti, tanto più, che il lasciare per più lungo tempo sussistere gli antichi, sarebbe una sorgente di gravi disordini. Perciò la Commissione Legislativa Ordina, e stabilisce. Art. 1. Colla presente legge si annullano le giurisdizioni tutte dell'antico regime, e tutti gli antichi Tribunali Giunte, Commissioni, Delegazioni ce., le quali cesseranno dalle loro funzioni subito che saranno installati i nuovi Tribunali civili, e criminali in vigore di questa legge. 2. Dal prescritto nell'artic. precedente resta escluso il Tribunale del Commercio, il quale però sarà organizzato nel modo che sì spiegherà più innanzi; come anche la Commission Militare, la quale durerà fino a che non sarà altrimenti disposto dalla legge.
TITOLO I.
Determinazioni generali.
3. L'amministrazione della giustizia per tutto il territorio della Repubblica è gratuita. 4. I processi, i decreti, e le sentenze nelle cause tanto civili che criminali devono essere scritti in idioma Italiano. 5. Non si può impedire alle parti, che si facciano decidere le loro differenze da arbitri scelti da esse medesime 6. Le decisioni però di questi arbitri non ammettono appello, a meno che le parti non abbiano fatto espressamente questa riserva. 7. Nessuna persona può essere arrestata, se non ne' casi seguenti. I. Per un ordine del Tribunale di Polizia preceduto da un processo verbale, e ne' casi stabiliti dalla legge. II. Per un decreto del Tribunal Crirninale colle condizioni suddette. III. Per un decreto della Commissione Militare preceduto egualmente da un processo verbale, e ne" casi permessi dalla legge. IV. Per un ordine del Giudice di pace colle stesse condizioni. V. Per sorpresa in flagranti. VI. Per un ordine della Commissione Esecutiva, o del Ministro di Polizia, i quali sotto la loro risponsabilità frallo spazio di ore 24. dopo l'arresto, debbono rimettere l'arrestato al Tribunale competente. 8. Affinché il mandato, il quale ordina l'arresto possa essere eseguito, conviene: 1., che esso esprima formalmente il motivo dell'arresto, e la legge, in conformità della quale si è ordinato; 2., che questo atto sia notificato a colui, che n'è l'oggetto, e che gliene sia lasciata copia; 3., che il mandato sia firmato dal Giudice, e dal Cancelliere. 9. Sono esclusi dalle disposizioni dell'articolo precedente gli arresti, che si fanno per ordine della Commissione Esecutiva, e del Ministro di Polizia: in ogni caso però l'ordine dell'arresto, quando nasce dalla prima, deve essere sottoscritto dal Presidente, e Segretario generale, e dal Ministro, quando sia dato da esso. 10. Similmente sono esclusi dal disposto del detto articolo ottavo gli arresti pe' delitti di violata sicurezza pubblica, o di lesa Nazione, emanati dal Tribunal Militare, fino a che egli stesso durerà. Il mandato però di arresto deve sempre esser sistemato dal Presidente: e dal Segretario del Tribunale suddetto. 11. I funzionarj pubblici, e tutti gli altri Cittadini, che facessero eseguire, e coloro, che eseguissero un arresto qualunque senza le condizioni richieste negli articoli settimo, ed ottavo (eccetto che ne' casi previsti negli articoli nono, e decimo) sono rei di atto arbitrario. 12. Nessuna persona, nel caso in cui la sua detenzione sia dalla legge autorizzata, può essere condotta, o detenuta, se non né luoghi legalmente, e pubblicamente destinati per servire di casa di detenzione. 13. Niuno può essere posto nelle segrete, se non per un ordine del Tribunale; e qualora vi è l'espresso permesso del medesimo, non si può proibire al detenuto di parlare colla persona, che esibirà il permesso,
TITOLO II.
Giudici di Pace, e Commissarj di Polizia.
14. In ogni Capoluogo di qualunque Cantone vi è un Giudice di Pace, e due Assessori, col voto deliberativo de' quali dovrà giudicare le cause del Capoluogo. 15. In ogni Comune dipendente dal Capoluogo vi è un Assessore, il quale giudica egli solo le cause della sua Comune fino alla somma di ducati quindici, e ciò senz'appello. Ma le cause, che giungono fino alla somma di ducati trenta, le giudica di concerto del Giudice di pace del Capoluogo del Cantone, e con uno de' due Assessori del Capoluogo suddetto estratto a sorte. 16. In 0gni Comune di diecimila abitanti vi sarà un Giudice di pace con due Assessori; ed in ogni Comune maggiore di diecimila abitanti fino a quindicimila inclusive vi sono due Giudici di pace, ciascuno de' quali ha due Assessori. 17. In ogni Comune maggiore di quindicimila abitanti vi saranno tanti Giudici di pace coi loro rispettivi due Assessori, quanti saranno i circondarj fissati dalla legge. 18. I Giudici di pace, ciascuno entro il loro circondario, decidono senz'appello fino alla somma di ducati trenta; e dai trenta fino ai trecento, dando luogo all'appello ad uno dei Tribunali civili del Dipartimento. 19. Essi fanno da arbitri in tutte le cause appartenenti agli altri Tribunali; e quando le parti sono renitenti a conciliarsi, o che l'una delle parti citata non comparisce nel termine prescritto, si rimettono le cause ai Tribunali del Dipartimento insieme con un certificato, in cui il Giudice di pace attesta, o che l'uffizio di pace invano ha impiegata la sua mediazione, o che la parte citata non è comparsa: senza l'uno o l'altro di questi certificati, nessuno de' Tribunali civili del Dipartimento può ammettere veruna istanza, e conoscere della causa. 20. Il Giudice di pace non può negare questo attestato a quella delle parti, che lo domanda, e l'attestato dev'essere sottoscritto da lui, e dal suo Cancelliere. 21. I Giudici di pace fanno anche le funzioni di Giudici di Polizia; ed un Giudice di pace coi due Assessori forma il Tribunale di Polizia. 22. Il Tribunale di Polizia conosce di tutti i delitti, la pena de' quali non eccede o un mese di carcere, o la multa di ducati cinquanta. 23. Esso dopo di aver formato il processo verbale, e fatto arrestare l'incolpato (ne' casi ne' quali vi ha luogo ad arresto) se il delitto si appartiene gli altri Tribunali, rimette l'incolpato frallo spazio di ore 24. dopo l'arresto al Tribunale competente, a cui trasmette altresì copia del processo verbale da esso formato. 24. Nelle Comuni, ove si trovano più Tribunali di Polizia, ciascuno di essi procede egli solo nel suo Cantone per gli affari di semplice Polizia. Quando però i fatti riguardano la sicurezza pubblica, essi se ne danno l'avviso, e si riuniscono per agire di concerto, ed acquistare tutte le pruove che potranno formare il processo verbale, e rimetterlo al Tribunale competente. 25. Quando in un Cantone vi sono più Giudici di pace ognuno di essi secondo l'anzianità fa per un mese da Giudice di Polizia co' suoi rispettivi Assessori. 26. Vi sono anche de' Commissarj di Polizia incaricati di mantenere il buon ordine, di prevenire i delitti, e di acquistare le notizie, e le pruove de' delitti commessi. 27. Commissarj di Polizia per la parte giudiziaria comunicano col Tribunale di Polizia; e per quello, che riguarda la Polizia amministrativa, col Commissario del Governo presso la Municipalità, o coi Dicasterio Centrale nelle Città, ove questo esiste. I Commissarj del Governo presso le Municipalità, assistono presso il Tribunale di Polizia: come anche il Commissario presso del Dicasterio, il quale a sua scelta si porta presso diversi Tribunali di Polizia. 28. I Commissarj di Polizia compilano de' processi verbali, e li presentano al Tribunale di Polizia, da cui si spediscono i mandati o di arresto, o di accesso, o di traduzione al Tribunale. Essi però non possono arrestare, se non in flagranti. 29. In ogni Comune superiore a cinquemila abitanti fino a diecimila inclusive vi è un Commissario di Polizia. In quelle maggiori di diecimila fino a quindicimila inclusive ve ne sono due. Nelle Comuni maggiori di quindicimila abitanti vi saranno tanti Commissarj di Polizia, quanti ve ne verranno stabiliti dalla Legge. 30. Nelle Comuni, che hanno meno di cinquemila abitanti, le funzioni di Commissario di Polizia sono esercitate dal Municipe, o in sua mancanza dall'aggiunto. 31. In questa Centrale di Napoli vi sono per ogni Cantone tre Giudici di Pace, ciascuno di essi con due Assessori, e tre Commissarj di Polizia. 32. I Giudici di Pace, Assessori, e Commissarj avranno un distintivo, che sarà fissato dalla Legge. 33. Ogni Giudice di Pace ha un Sergente di Polizia a sua disposizione per ciocché riguarda il disimpegno della sua carica. 34. Ha finalmente un Cancelliere, e due Attuarj, uno civile, e l'altro cri . minale, come anche un Portiere. 35. I Comandanti delle Genti d'armi, e delle Guardie Nazionali sono obbligati ad ogni invito del Tribunale di Polizia, o de' Commissarj di somministrare ai medesimi la forza armata.
TITOLO III.
Tribunali Civili.
36. Nella Centrale di ogni Dipartimento vi sono tre Tribunali Civili, composto ciascuno di essi di tre Giudici, di un Segretario, e di un Cancelliere, il quale ha sotto la sua direzione due Attuarj. Vi è presso de' detti tre Tribunali un sol Commissario del Governo, il quale è anche quello del Tribunal Criminale, o di Commercio. Ognuno di questi Tribunali ha due supplementarj, i quali entrano a votare in caso di assenza, o impedimento di uno, o più Giudici. Il Tribunale estrae a sorte quello de' due. che dee subentrare in caso, che abbisogna supplire un Giudice solo. 37. I tre Tribunali hanno tre locali distinti. 38. Ciascuno di questi tre Tribunali nomina per la prima volta il suo proprio Presidente, e ciò a scrutinio segreto. Dopo tre mesi il secondo sarà estratto a sorte: il terzo farà da Presidente dopo tre altri mesi Questo ordine si siegue in appresso senza esservi più bisogno di scrutinio, o sorte. 39. Il Commissario del Governo presso di ognuno di questi Tribunali, veglia all'esatta esecuzione delle leggi. 40. Egli però non ha il dritto di sospendere il corso delle cause, ma richiama i Giudici all'osservanza della legge per via di semplici memorie, ed ha il dritto di chiedere, che queste s'inseriscano negli atti, de' quali può chieder copia; ed in caso, che i Giudici sieno renitenti, ne fa rapporto al Ministro di giustizia. 41. I Tribunali appena eletti sono istallati dal Commissario. 42. Il Segretario è incaricato della corrispondenza, e di tenere un registro di tutti i decreti: Egli firma le lettere insieme coi Presidente. 43. Il Cancelliere legalizza gli atti, ed insieme coi due Attuarj è incombensato dell'attitazione delle cause. 44. I Tribunali civili conoscono in prima istanza di tutte le cause civili che eccedono il valore di ducati trecento. 45. Giudicano in grado di appello delle sentenze de' Giudici di pace, e di tutte le sentenze degli arbitri, per le quali le parti non hanno rinunziato all'appello. 46. Giudicano anche in grado di appello di tutte le cause del Tribunale del Commercio di terra, e di mare, secondo stabilisce la legge. 47. Rimangono aboliti tutti i reclami, nullità, restituzioni in integrum &c. eccetto l'appello. 48. L' appello si porta da un Tribunale all'altro dello stesso Dipartimento. Quando un Cittadino vuole intentare un'azione, egli si deve portare dal Commissario presso l'Amministrazione Centrale, il quale di concerto coll'Amministratore medesimo estrae a sorte li Tribunale, a cui si deve indirizzare. Per l'appello poi la sorte si tirerà nel Tribunale avanti a cui è stata decisa in prima istanza la causa. 49. I Giudici civili, Cancellieri, Segretarj, e Commissarj avranno un distintivo, che sarà fissato dalla legge.
TITOLO IV:
Tribunale di Commercio.
50. Vi sarà un Tribunale di Commercio di terra, e di mare in tutte quelle Comuni, nelle quali sarà fissato dalla legge, la quale determinerà ancora il numero de' membri componenti il Tribunale suddetto. 51. Per ora è stabilito un Tribunale di Commercio in questa Centrale di Napoli composto di cinque membri, che per ogni tre mesi a scrutinio segreto scelgono dal loro seno il Presidente del Tribunale. Vi è inoltre un Segretario, un Cancelliere, e quattro Attuarj. 52. Il Tribunale del Commercio giudica in prima istanza di tutte le cause civili appartenenti al Commercio di terra, e mare. 53. Giudica inappellabilmente le cause, le quali non oltrepassano i ducati cento; e per le cause, le quali eccedono questo valore, si dà l'appello ad uno de' Tribunali del Dipartimento, in cui risiede il Tribunale di Commercio, il quale estrae a sorte quello dei tre Tribunali civili, a cui deve portarsi l'appello. In caso di diversità della seconda sentenza dalla prima, l'appello si devolve ad un altro Tribunale dello stesso Dipartimento, estratto a sorte fra i due; che vi restano, da quello, che ha giudicato in grado di appello. 54. Riguardo alle cause esecutive, per le quali la legge concede l'appello, si accorda dopo l'esecuzione della sentenza. 55. I Giudici del Tribunale, di Commercio, il Segretario, e Cancelliere avranno un distintivo, che sarà fissato dalla legge.
TITOLO V
Tribunale Criminale.
56. In ogni Dipartimento della Repubblica vi è un Tribunale Criminale composto di tre Giudici, che sceglieranno dal loro seno il Presidente; per la prima volta a scrutinio segreto; e quindi a capo d'ogni trimestre l'un dopo l'altro sarà Presidente. Il secondo sarà estratto anche a sorte. Il Tribunale avrà un Redattore, un Cancelliere con due Attuarj, ed un Accusatore pubblico: vi sarà anche presso di esso un Commissario, il quale sarà lo stesso de'Tribunali Civili. 57. Vi sono due Supplementarj, i quali entrano a giudicare in caso di assenza, o d'impedimento de' Giudici Ordinarj. Se deve subentrare un solo, il Tribunale medesimo estrae a sorte quello de' due, che dee subentrare. 58. Le funzioni de' Giudici Criminali sono di adattare la pena al delitto. Possono discutere in segreto, ma votano in pubblico. 59. Il Presidente è incaricato di diriggere il giudizio, di fare le domande necessarie ai testimonj, e proporre le questioni al Giury del Giudizio. 60. Esso non può proporre ai Giurati questione alcuna composta di più oggetti. 61. Le funzioni dell'Accusatore pubblico sono. 1. di perseguitare i delitti, che appartengono al Tribunale Criminale. 2. d'invigilare sugli Uffiziali di Polizia del Dipartimento, e di agire contra di essi secondo la legge in caso di negligenza, o di eccesso più grave. 62. Il Commissario del Governo è incaricato di fare istanza in tutto il corso della processura per la regolarità delle forme del giudizio, uniformandosi a quanto sta prescritto nell'articolo 39. Egli sollecita l'esecuzione de' decreti resi dal Tribunal Criminale. 63. Le funzioni del Cancelliere sono quelle di registrare le domande fatte ai testimonj, e le di loro risposte. 64. Il Redattore forma esatto processo verbale di tutto.
65. I Giudici del Tribunal Criminale, il Cancelliere, il Redattore avranno un distintivo, che sarà fissato dalla legge.
TITOLO VI.
Giury.
66. Vi sono due Giury, uno di Accusa composto di nove membri, l'altro del Giudizio composto di dodici. 67. Vi è un Presidente, o Direttore del Giury di accusa, il quale dirige le operazioni del medesimo, e mantiene il buon ordine. Egli però non ha voto. 68. Il Presidente del Tribunale criminale, è anche il Presidente, o Direttore del Giury del giudizio, mentre si esaminano i testimonj, e s'incammina la processura. Quando poi i Giurati si chiudono per votare, il più vecchio fra di essi fa le veci di Presidente, o Direttore del Giury. 69. Il Cancelliere, e gli Attuarj del Giury di accusa possono essere i medesimi del Giury del giudizio. 70. Subito che il Tribunale di Polizia dopo di aver compilato il processo verbale ha fatto arrestare l'incolpato, lo deve frallo spazio di 24 ore. dopo seguito l'arresto rimettere al Presidente del Giury di accusa, il quale raduna immediatamente i Giurati per verificare se vi è luogo all'accusa. 71. Il Presidente del Giury di accusa subito che gli è rimesso l'incolpato, lo interroga sulla imputazione fattagli. Esso nel giudizio fa le domande ai testimonj prodotti così dall'Accusatore pubblico, che dall'incolpato alla presenza del medesimo, che ha il diritto di rispondere a' testimonj. 72. Le funzioni del Giury di Accusa sono di esaminare se l'accusa è sussistente. 73. In caso d'insussistenza l'incolpato viene immediatamente liberato: in caso di sussistenza viene subito rimesso al Giury del Giudizio. 74. Il decreto del Giury di accusa si pronunzia in questa forma: Vi è luogo all'accusa contra il Cittadino . . . . . . . . . . . .. . . . . . . Non vi è luogo all'accusa contra il Cittadino . . . . . . . . . . . . . . . . 75. Il Decreto del Giury del giudizio si pronunzia in questa forma: L'imputazione è sussistente; oppure: L'imputazione è insussistente. 76. Il Processo che si sa dai Giury è pubblico, ma la loro deliberazione e segreta. 77. Non si può negare all'accusato l'assistenza di un difensore, che ha la facoltà di scegliersi, o che viene ad esso accordato per uffizio, se non se l'abbia scelto. 78. Ogni persona assoluta da un Giury legale non può essere di nuovo arrestata, né accusata per lo medesimo delitto. 79. In ogni Dipartimento vi sono tre Giury di accusa, ed uno di giudizio. Un Giury di accusa e l'altro di giudizio si radunano sempre nella Centrale del Dipartimento. Gli altri due di accusa in due altri circondari, che saranno determinati in appresso dalla legge. 80. Per ora si stabiliscono subito i due Giury nella Centrale di ogni Dipartimento. 81. i Giurati sono scelti da due note, una pel Giury di accusa. e l'altra per quello del Giudizio, composta ciascuna di esse di cento abili, e probi Cittadini. La Municipalità del Comune ove si radunano i Giury è quella, che preesenta ogni trimestre al Presidente de' Giury, ed al Commissario le note suddette, e questi le rendono pubbliche. 82. Trovandosi più Municipalità nella Comune, ove si radunano i Giury, ciascuna di esse per giro presenterà le anzidette note. 83. Il Commissario del Governo presso il Tribunale Criminale estrarrà a sorte quella, che deve presentarle la prima, e così opererà successivamente fino a che tutte le Municipalità le abbiano presentate: l'ordine, in cui saranno estratte, si seguirà sempre in appresso. 84. L'accusato ha la facoltà di ricusarne trenta sulla lista di ciascuno Giury; e l'accusatore pubblico quindici. Né il primo, né il secondo sono obbligati ad addurre motivi della loro ricusa. 85. L'unanimità de' voti del Giury d'accusa, e due terzi del Giury di giudizio, cioè otto formano la sentenza.
TITOLO VII.
Tribunale di Cassazione.
86. Vi è in questa Centrale di Napoli un Tribunale di cassazione composto di sette Membri, di un Commissario del Governo per sopravegliare alla osservanza della legge, e di un Segretario, che avrà sotto la sua direzione due Attuarj.
87. Questo Tribunale conoscerà delle domande di cassazione dei giudizj trattati in ultima istanza dai Tribunali, delle quistioni di competenza di Giudici, e delle cause di sospezioni.
88. Esso annulla i decreti fatti contra le forme legali, o contra un caso espresso di legge: ma esso non giudica del merito della causa, e lo rimette al Tribunale competente. 89. Se dopo una cassazione viene attaccato il secondo giudizio per gli stessi motivi del primo, la quistione non può essere più trattata nel Tribunale di cassazione senza una legge della Rappresentanza Legislativa, alla quale si deve il Tribunale conformare. 90. I Membri del Tribunale di cassazione avranno un distintivo, che sarà fissato dalla legge ‑ PAGANO Presidente ‑ DE TOMMASO Segretario. La Commissione Esecutiva ordina che la presente legge sia pubblicata, eseguita, e munita del suggello della Repubblica. Napoli 25. Fiorile anno 7. della Libertà ‑ ERCOLE D'AGNESE Presidente ‑ CARCANI (FERD.) Segr. Gen. Fra i membri della Commissione rivoluzionaria, in vece di Gio: Battista Manthonè, si deve porre Clino Roselli. Jeri in varie partite furono qui condotti pregionieri più di 84. insurgenti; alcuni della Torre altri di Melito, altri di Campobasso. Questi ultimi erano in gran numero, e condotti qui dal Commissario del Sangro Nicola Neri. Questi per via si vide da più bande attaccato da altri insurgenti; mentre egli, e la sua truppa erano occupati nella zuffa, molti de' prigionieri si son disciolti, han dato di mano alle prime armi, che loro si son parate, han essi medesimi strenuamente combattuto contra gl'insurgenti, e cooperato a respingerli; finita la zuffa si son presentati per consegnar l'armi al Commissario, il quale in compenso della loro azione generosa, ha loro data la libertà. Un Padrone di Bastimento venuto da Gaeta oggi dopo pranzo, e procedente da Genova, ha dato le seguenti notizie al Cittadino Gerolamo Passaro. In Tolone sono pronti alla vela 30. Vascelli, e 10 fregate fra Spagnuole, e Francesi, ed a tale effetto si è fatta a Genova, e nel suo Littorale una requisizione di Marinaj, i quali hanno ordine da Tolone di trovarsi al più presto al Golfo Spezia. Una Battaglia data da' Francesi colla disfatta degli Austro‑Russi. Quattordicimila Liguri in ajuto all'Armata Francese. arrivato a Gaeta un Generale scortato da 400. Francesi. La Squadra Spagnuola del Ferrol è alla vela.
Giungono altre notizie più circostanziate, che daremo nel foglio seguente.
E. F. P. |
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