Eleonora de Fonseca Pimentel, ricordandoti

Num. 10 - 5 marzo 1799

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QUINTODI' 15. VENTOSO ANNO VII. DELLA LIBERTA';

 

I. DELLA REPUBBLICA NAPOLETANA UNA, ED INDIVISIBILE

 

(MARTEDI' 5. MARZO 1799)

 

Num. 10

Da qualunque aspetto si miri, o nell'ardor civico, e nella cooperazione de' buoni, o nella malvagia resistenza de' cattivi, scuopre la nostra Nazione spiriti vigorosi, e decisi. Sono le funeste insurgenze de' nostri Dipartimenti una forza mal applicata sì, ma forza son di carattere. Piangendo in esse i dolorosi effetti di un carattere viziato da tanti secoli di assurdo sistema politico, e dalla recente corruzione di un Governo il più profondamente corrotto tra tutti i governi dispotici, consoliamone almeno gittando gli sguardi sul felice avvenire, che ne presenta questo carattere stesso, rettificato, regolato dalle salubri leggi Repubblicane, e rivolto non a dilacerare, ma a sostenere, e difendere la patria.

 

Persona cui è riuscito venir dall'Aquila ne avvisa che quella Città è sempre quieta, ma non così il suo circondario. Due volte i fuorusciti tentarono penetrare in quella Città, ed in una aveano anche forzata una porta, ma i francesi che sono in quel Castello, benché pochi, erano usciti a respingerli, e gli aveano sbigottiti per tal guisa che d'allora in poi non si erano più affacciati. Dopo il fatto di Guardiagrele molte Comuni di quei contorni si erano pacificate. La città di Lanciano; avea voluto far resistenza, ma 2500. francesi giunti dalla via di Pescara, dopo avergli varie volte chiamati invano a perdono que' rivoltosi, gli avevano finalmente ivi distrutti. Il castigo di quella Comune aveva reso più saggia quella del Vasto, ch'era venuta ad implorar grazia, e l'avea conseguita, pagando, si dice, una contribuzione. Par che non diano grande inquietudine le piccole partite gittatesi sopra Sangermano, e Sora: è non ostante partita per Capua la Legione Tullia per opporsi loro. Siccome non vi ha dubbio, che i faziosi degli Abruzzi si desser mano con quelli del finitimo dipartimento del Clitunnonel territorio romano, ed anche colà sono stati battuti (vedi art. Varietà) abbiam luogo a sperare, che la calma resti stabilita così in que' nostri dipartimenti, che colà.

 

Più gagliarda di quel che si credeva fu la resistenza incontrata dal Gen. Duhesme nella Puglia. Que' rivoltosi composti di Galeotti, di Disertori e soldati dispersi della fu regia armata, e dell'accanita popolazione di Sansevero, Comune di 13. in 15000. anime, e di altre popolazioni vicine, formavano quasi una piccola armata di non poche migliaja d'uomini, de' quali alcuni a cavallo. Gli trovò il Gen. Dubesme fortificati ad uso, ed arte di guerra sopra un rialto pieno d'ulivi, dominante una vasta e non interrotta pianura protetta da cannoni situati nelle principali imboccature, o ch'essi faceano battere dalla loro cavalleria. Se le cognizioni, e disposizioni di gente raccogliticcia sono sempre efimere a fronte di truppa regolata, divengono nulle a fronte di truppa Francese. Il combattimento fu ostinato, e sanguinoso, ma i soldati Francesi avvezzi a battere le più forti, e regolari armate di Europa disfecero ben presto, e chiusero la ritirata a quella turba di faziosi, ne fecero quasi per tutto il giorno un continuo macello; e sarebbe passato più oltre, se le donne ed i fanciulli fuggiti il giorno innanzi dalla Città, non si fosser allora gittati fra i soldati, e i ribelli chiedendo grazie e perdono, ed avessero così imposto fine alle stragi, ed ottenuto insieme che la Città non fosse tutta incendiata, né se ne compisse il saccheggio. Il Gen. Duhesme conta 3 m. morti, ha quì spedito gli Stendardi della loro cavalleria, que' della fanteria erano tovaglie di Chiesa.

 

Quella Comune non era però sfornita di gran numero di ottimi patrioti: la feroce porzione insurgente aveva da per se stessa indicato la maniera al suo castigo, col trucidar le persone, e bruciar ella le case de' medesimi carcerando altresì nel suo furore il proprio Vescovo, perché predicava la pace, e consigliava di arrendersi. Manfredonia, Sanmarco, Torremaggiore, e tutti i paesi circonvicini vennero a dimandar perdono, e l'ottennero.

 

Combattimento non meno gagliardo, è seguito in Salerno fuori della porta detta di Frattamaggiore. Secondo un testimonio di vista, seicento rivoltosi si erano colà fortificati, appoggiando la loro dritta sopra un molino, e la sinistra ad una boscaglia. Non erano i Francesi sotto il Gen. Olivier più di 80, di fanteria, e 30. di Cavalleria, e con essi i due nostri patrioti Nicola Pierri di Corfù, già Uffiziale de' Granatieri del Reggimento Macedone, e Orazio Pelliccia di Tropea. I rivoltosi avevano la bandiera nel centro, dal quale facevano un fuoco vivissimo. Il Gen. Olivier voltosi ad amendue gli anzi nominati cittadini, ambi a cavallo, disse loro che avrebbe desiderato, che persona coraggiosa s'impadronisse della bandiera. Compreso essi il cenno del Generale; si offerirono, e sul momento a spron battuto, e colla sciabla alla mano s'inoltrarono a prenderla. Il Cavallo meno valente del Pelliccia fu trattenuto da varie brusche ch'erano sul terreno. Più fortunato il Pierri svelse, ed involò la bandiera protetto da' Francesi, che lo seguivano dappresso. Lo stesso General Macdonald nel suo discorso al nostro Governo, ha rese pubbliche testimonianze di lode al valor di amendue quei Cittadini. A quell'azione coraggiosa si sbigottirono i faziosi, e cominciarono a ripiegare, ed a sbandarsi, il valor francese gl' inseguí da per tutto, e gli attaccò nel villaggio detto Santalucia, ov'essi fecero furiosa resistenza, ed al quale convenne dar fuoco ugualmente, che ad altre Case ove molti si erano ristretti, ed ardivano resistere. L' istessa sorte hanno avuta i rivoltosi in Nocera dove sono state fucilate con cinque Uomini anche tre donne complici di avere anch'esse prestata la mano a qualche incendio di case particolari, e partecipato della rapina. Quel buon Parroco è venuto egli stesso a sollecitar dal Governo il permesso di formarsi in quella Comune la truppa nazionale, attesoché molti di que' faziosi si son rifuggiati alle montagne, e ne minacciano la quiete.

 

Cotest' infrangenti han frastornata la truppa francese di progredire verso le Calabrie; per le quali è nominato Generale il fervido benemerito patriota Giuseppe Schipani, e partirà immediatamente con gran rinforzo di truppe e di artiglieria.

 

Intanto quattro bandiere tolte a que' di Nocera, una delle quali ex-regia, portate imprudentemente Mercordì scorso in Napoli già verso la sera, sopra di una carrozza, furono sul punto di far nascere degli sconcerti. Il basso popolo nel vederle, credé che ciascuna appartenesse ad un despota differente, e nel vederle così sventolanti sulla carrozza, le credé bandiere non vinte, ma vincitrici. Alcuni quindi o per malizia, o per ignoranza cominciarono a dire, che Ferdinando, o il suo figlio era giunto con tre imperatori; il sapersi la partenza del Generale Championet dette peso alla sciocchezza del detto; altri lo ripeterono: molti si affollarono, chi per vedere, chi per sentire; taluni gridarono viva il re; a questo grido accorse la forza armata a reprimerlo; nacque una commozione, un bisbiglio, un inquietudine a vicenda comunicata, e ricevuta; qualche secreto emissario, qualche fazioso tentò trame profitto; tutti coloro, che abitano nei rioni di Porta Capuana, e sue vicinanze si chiusero; furono mandati avvisi al Governo; la truppa Francese passò la notte sull'armi; furono raddoppiate le pattuglie a cavallo ed a piedi per tutta la Città; la truppa nazionale accorse da per tutto, e si trovò co' Francesi; e tutto questo moto, e sconcerto, che maggiore potea divenire, perché? per la ignoranza ch'è nel popolo delle cose, e de' fatti.

 

Dopo aver più volte, ed a varj Cittadini proposto una gazetta in lingua vernacola colla quale istruire il minuto popolo de' veri fatti, e delle vere circostanze, ardisco proporlo al governo.

 

Propongo dunque, che in lingua vernacola per ora, giacché per ora altra lingua il minuto Popolo non intende, sia in ogni settimana fatto un piccolo giornale contenente l'estratto di tutte le nostre notizie, ed anche di quelle trall' estere che sembrino importanti; più, l'estratto delle leggi ed operazioni più interessanti del Governo, con a ciascuna le opportune istruzioni; e dilucidazioni: che questo foglio sia ne' dì festivi letto in tutte le Chiese di Città, e di Campagna; che le sei nostre Municipalità tengano ciascuna degli uomini pagati apposta per leggerlo il dopo‑pranzo ne' gruppi del popolo: che questo metodo della centrale sia comune a' dipartimenti. Rammento a' nostri degni Rappresentanti, ch'egli è non solo utile, ma d'intrinseco dovere nella democrazia, che il popolo sia inteso de' fatti, e posto in istato di giudicarne; altrimenti come vi prenderà interesse? rammento che l'Assemblea costituente, prima Madre, ed ingeneratrice dello spirito pubblico di questi stessi mezzi si servì per eccitarlo. Conchiudo in fine: l'istruzione teorica fa qualche filosofo, la sola istruzione pratica fa le nazioni.

 

Tutte le surriferite bandiere, e tutte le prese agl'insurgenti, saranno pubblicamente brugiate, così invitato a far il Governo dal Generale Macdonald.

 

Con ordine dello stesso Gen. è stato riconosciuto Capo dello stato maggiore l'ajutante generale Leopoldo Berthier, fratello del Gen. Alessandro Berthier, fondatore della Repubblica romana, sempre Capo dello stato maggiore del Gen. Bonaparte, ed ora con lui al Cairo.

 

Lo stesso Gen. in Capo ha ordinat' a tutt' i Militari in attività di servizio di qualunque grado che essi sieno, non meno che a' Comrnissarj di guerra e tutti gi'impiegati ne' diversi servigj delle armate, con permissione, o senza, di partir da Napoli fra ventiquattro ore, per raggiungere i loro corpi rispettivi, sotto pena d'esser arrestati come disertori, giudicati, e puniti come tali.

 

Ogni individuo al seguito dell'armata senza alcun titolo, deve ritirarsi. Cioè a dire, da Napoli fra ventiquattro ore, ed in dieci giorni dalle Repubbliche Napolitana e Romana. Eccetto coloro che hanno delle permissioni in regola dal Gen. in Capo, dall'ambasciador Francese in Roma, e dalla Commission Civile, essi si giustificheranno presso i Generali, o Comandanti di piazze e di truppe, ne' ristretti dove si troveranno, e questi saranno tenuti di renderne conto al Capo dello stato maggior generale.

 

Ogni individuo che à ricevuto delle funzioni dal Generale Championnet resta al suo posto fino a nuov'ordine.

 

I Generali di Divisioni, e Comandanti di piazze sono incaricati dell'esecuzione di tal ordine.

 

Il teatro del Fondo, che dopo la rivoluzione aveva assunto il tit. di Patriotico, e di cui erano state murate le porte per esservisi rappresentato l'Aristodemo del Monti; riaperto infine la sera de' 3 Marzo, ha quella Compagnia procurato rimediar l'errore con rappresentare a più riprese il Catone in Utica, contemporaneamente si è rappresentata in quello de' Fiorentini la famosa trag. di Alfieri la Virginia. Il pubblico con ripetuti applausi dati all'una ed all'altra ha mostrato a' Comici quali siano i soggetti, ch'egli ama rappresentati, e i sentimenti di cui solo si compiace.

 

Con giubilo universale del Pubblico, e più della marineria, che tutt'accorse ad incontrarlo, giunse quì domenica sopra una felluca il noto nostro desiderato, e bravo nautico Caracciolo. Bravo come nautico, bravo come militare, più bravo come cittadino. Vien egli da Messina donde pure son giunti altri Uffiziali ai quali tutti è stato colà accordato congedo. Recano essi che Ferdinando è senza forza militare e sempre più odiato, la Sicilia tutta in gran fermento, e Messina pronta ad arrendersi a' primi repubblicani, che compariscano.

 

Decreti del Governo Provvisorio.

 

Avendo di già create sulla proposta dei Comitato dell'Intemo quattro Guardie di boschi per gli dipartimenti dei Sele, del Vesuvio, del Garigliano, e del Volturno; e volendo ancora prevenire in tutta la Repubblica li guasti, e le dilapidazioni, che potrebbono aver luogo nelle selve, e proprietà Nazionali, decreta ciò che siegue:

 

Art. 1. Il Ministro dell'Intemo proporrà subito al Comitato dell'Interno queste Guardie di boschi per sette dipartimenti, dove ancora non vi sono state stabilite, e destinerà le loro Commissioni, che dovranno essere approvate dal Comitato Centrale.

 

Art. 2. Della stessa maniera verrà subito nominato dall'accennato Ministro dell'Interno un Guardiano delle proprietà Nazionali in ciascun dipartimento.

 

Art. 3. Il Comitato dell'Interno presenterà nel termine di cinque giorni un piano generale di tutte le proprietà per lo innanzi reali, onde stabilire, che tutte le proprietà personali del fu re, debbano nel termine prescritto nel decreto del Generale in Capo riservarsi per la Repubblica Francese; e quelle, che dovranno appartenere alla Repubblica Napoletana: sulle quali il Governo Provvisorio dovrà deliberare per affittarle, o mettere in vendita, affinché abbiano de' Custodi, o de' responsabili, o degl' interessati a conservarle, finalmente per renderle utili, per rimettere il credito delle polizze, ed effettuire la soddisfazione del debito pubblico dichiarato già debito Nazionale.

 

Art. 4. Il Comitato delle Finanze presenterà tra lo spazio di dieci giorni l'espediente per l'esecuzione del decreto di sopra accennato, e qual sia l'impiego più convenevole per le proprietà Nazionali secondo i regolamenti stabiliti nell'articolo precedente.

 

Ciaja Presidente. ‑ Pel Segret. Gen. Interino Cesare Paribelli. -

CHAMPIONNET .

 

Il Governo Provvisorio vedendo il bisogno di porre in attività la Guardia Nazionale, ordina ciò che siegue.

 

I. Niuno potrà ottenere alcun grado, o impiego, senza essere precedentemente notato su i registri della Guardia Nazionale.

 

Ii. I registri per la Guardia Nazionale volontaria saranno aperti in questo Comune per lo spazio di otto giorni, ne' Dipartimenti per lo spazio di un mese, contando da oggi.

 

III. Tutti coloro, che fra questo tempo non si saranno fatti notare, vengon obbligati di conformarsi alla legge sull'organizzazione della Guardia Nazionale, senza di che non si avrà alcun riguardo a qualunque servizio ch'essi avranno potuto prestare.

 

Nap. 8. Ventoso ‑ Ciaja Presidente ‑ Per il Segr. Gen. Laubert. -

CHAMPIONNET .

 

Per parte del Comitato Militare.

 

Tutti gli Ufficiali, o Patriotti, che desiderano servire nell'Armata Repubblicana tanto di Fanteria, che di Cavalleria, e d'Artiglieria, o che chiedono ritiro; si diriggano alla Commissione per l'organizzazione della Truppa Repubblicana, composta da'Gen. Federici, Wírtz, Massa, Francesco Pignatelli, e Vincenzo Palumbo.

 

Quelli che hanno petizione da dare pe' conti arretrati Militari si diriggano alla Commissione di revisione de' Conti Militari.

 

In punto è giunto Corriero al Gen. Macdonald coll'atto officiale della ricognizione della nostra Repubblica.

 

Si assicura che quel Direttorio abbia emanato fortissimo decreto, col quale, richiamando l'opportuno articolo della Costituzione, ordina, che tutti coloro, i quali trovans' impiegati ne' paesi non riuniti alla Repubblica, debban aversi come forestieri, e perdere la cittadinanza francese; rimettendo al Ministro di Polizia lo esaminare, se debbano o no inserirsi nella lista degli Emigrati.

 

Con altro decreto ha ordinato che tutte le donne, che sieguono l'armata debbano ritirars' in Francia.

 

Si è aggiornata la discussione su i feudi a giovedì prossimo.

 

VARIETA'

 

Cenniam brevemente quanto occorre, per mettere i nostri lettori nel caso di seguire i fatti correnti.

 

Germania. In Rastadt si è proseguita sempre la negoziazione. La Deputazione dell'Impero continuava a rappresentare in favore della nobiltà secondaria, pe' diritti di Dogana sul Reno, perché la legge di Emigrazione non fosse applicabile a' paesi ora riuniti, e sopratutto per l'approvisionamento della Piazza di Ehrenbreitstein. L'Imperatore intanto faceva inoltrare per la Moravia grossi corpi di truppe Russe, attendeva a reclutare, e le sue intenzioni erano molto equivoche. Quindi a' 31. Dicembre (11. nev.) i Plenipotenziarj Francesi presentarono memoria alla Deputazione dell'Impero contenente, che se la Dieta di Ratisbona acconsentisse all'ingresso delle Truppe Russe nel territorio Germanico, verrebbe ciò riguardato come una violazione di neutralità per parte dell'Impero, e che la negoziazione di Rastadt, sarebbe rotta, ritornando la Repubblica e l'Impero com'erano prima della sottoscrizione de' preliminari di Leoben, e della conchiusione dell'armistizio. La Deputazione rispose, che questo affare riguardava, non l'Impero, ma il Capo di esso, e spedì tosto Corrieri a Vienna.

 

Intanto ai 5. Gennaio (16. nevoso) arrivò in Brunn il primo Corpo di Truppe Russe di 23‑24. m. uomini sotto il comando del Conte di Rosemberg. L`Imperatore vi si portò coll'Imperatrice ad incontrarle, e vederle passar rivista, e regalò al Conte di Rosemberg una tabacchiera d'oro col suo ritratto tempestato di ricchi brillanti. Questo Corpo è giunto a Salzbourg, e si sente ora che un' altro Corpo di 60. m. Uomini comandato dal Barone di Hormann sfila dalla Buckwina per l'Ungheria. La Francia ne ha fatta direttamente all'Imperatore una pe­rentoria protesta: dipende dalla risposta la pace, o la guerra. Alcune ultime notizie la portano già corninciata.

 

In data di Colmar 10. Piov. il Gen. Jourdan fece sapere al Dir. Esec., che il dì 8. le truppe Treviresi sotto il com. del Col. Faber aveano evacuata la fortezza di Ehrenbreltstein, e che le truppe della Repubblica vi sono entrate lo stesso giorno.

 

Sentesi che così egli, che il Gen. Bernadotte ch'era col suo corpo d'armata nei contorni di Spira, e Landau sia in cammino per Parigi chiamato dal Direttorio.

 

Paswan Ogiù è padrone di tutta la Vallachìa. Sentesi che il Turco sta radunando una grossa armata contro di esso sotto gli ordini di Jussuff Pascià attuale gran Visir. Anche nella Bosnia si radunano gran truppe contro Paswan alla cui testa è stato posto Pascià Mustafà già Govern. di Belgrado.

 

Pietroburgo. L'AUTOCRATORE Paolo I. rivestito attualmente della dignità di Gran Maestro dell'ordine di Malta (almeno per quanto potè valere il voto, e l'atto della lingua di Russia, e degli altri Cavalieri presenti a Pietroburgo) si figura d'essere già in possesso anche di quell'Isola. Quindi ha già nominato Comandante di Malta il Gen. Maggiore Princ. di Wolkonskoi, e ha destinati per formarne la guarnigione i battaglioni riuniti del Ten. Col. bar. di Budberg, e del Magg. Schengelindsew (viva Sua Eminenza Fra Paolo).

 

Stockolm. Continui corrieri vengono, e vanno da Pietroburgo a questa Corte.

 

Londra. Pitt fa il piano di un nuovo imprestito forzoso. Si progetta l'unione coll'Irlanda, ma questa non è ancor quieta. Si parla di una spedizione contro l'Olanda. Le notizie della Martinicca portano che 'ivi si fanno de' preparativi contro del Surinam.

 

(Articolo estratto dal Mon. di Roma) 23. genn. E' scoppiata scoppiata di nuovo in Irlanda un terribile insurrezione. La Contea di Clare è quasi tutta rivoluzionata. Gl'insurgenti sono circa 6. m. tutti meglio disciplinati, e diretti, che nella scorsa estate. Le milizie ricusano di battersi contro di loro, e le guardie nazionali sono tutte disarmate. Dublino è in uno spaventoso allarme, e la Truppa Inglese ha ordine di massacrare il popolo nel caso della minima ostilità.

 

Spagna. Gl'inglesi sono padroni di Portomaone e di Minorca. Il Re di Spagna si sforza di preservare Majorca, munendola del necessario, ed avendo nominato al comando di quella Fortezza uno de' suoi più. valorosi Uffiziali.

 

In vista dell'ultima decisa richiesta fatta da' Francesi a questa Corte per il passaggio di 80. m. uomini contro il Portogallo; si spedirono subito i corrieri a Lisbona, donde se ne riceverono degli altri, e si ha per certo, con facoltà di trattare per essa la pace, si assicura incaricato di una tal trattativa l'Amb. di Spagna a Parigi.

 

Parigi. Si sono ricevute delle nuove da S. Domingo posteriori di venti giorni alla partenza del Gen. Hedouville. Esse annunziano che la Colonia gode della più perfetta tranquillità. Le voci d'insurgenza fra i Negri non hanno alcun fondamento; la bandiera tricolore sventola al Capo, ed in tutta la Colonia.

 

Le notizie degli Stati uniti d'America portano, che il popolo nemico della guerra colla Francia a gran pluralità di voti ha nella nuova elezione nominato a' Consigli tutti coloro, che son dello stesso parere. Speransi, dunque, sventati i disegni di Pitt per promovere tal guerra.

 

21. Piovoso. Con lettera arrivata in pochi giorni da Alessandria si è saputo, che Bonaparte stà tranquillo al Cairo, e va organizzando con energia la nuova Colonia; che la sua armata gode salute, e non è minore di 32 m. Uomini; che oltre a questa ha un esercito bene organizzato sotto i suoi ordini composto di 50. m. in circa tra Copti e Drusi, che gli dimostrano la maggiore deferenza ed attaccamento; ed aspetta che le acque del Nilo si sieno ritirate per proseguire le sue spedizioni, ed imprese in que' luoghi.

 

Piemonte. In vista delle malvage azioni, e delle mancanze di fede commesse da' già Re di Sardegna, e di Napoli si propose in Parigi a' 12 Frimale dal D. E. al consiglio de' cinquecento di dichiarar loro la guerra, al che fu approvato con molti evviva. Quindi il Gen. Joubert emanò il celebre manifesto che comincia.

 

La corte di Torino ha posta finalmente il colmo alla misura; essa si è tolta la Maschera; ha chiesta dilazione per somministrare il suo contingente, mentre dirige una parte delle sue forze a Loano e ad Oneglia per accogliere gli inimici della nazione Francese. Essa si prepara apertamente a figurare nella Coalizione, i suoi satelliti più non si celano, ed ultimamente hanno violato a mano armata il territorio della Rep. Cisalpina & c.

 

Il Re spaventato, e non vedendo più risorsa per lui fece la sua rinunzia a' 19. Frimale (9 Dec.).

 

A' 24. Frimale dunque andò l'ambasciadore Fouchet insieme coi Gener. in Capo Joubert ad organizzare il nuovo governo in Piemonte.

 

Esso fece un governo provvisorio di 15 persone, dividendolo in sei Comitati.

 

Il Governo provvisorio fece il suo manifesto al popolo dirigen­dolo agli Uomini liberi del Piemonte ove fra l'altre cose è da notarsi dove dice: l'opera di molti secoli fu distrutta in tre giorni, per soste­nerla si sono versati torrenti di sangue, per farla crollare non se n'è sparsa una goccia.

 

Rapidamente si videro per cura del Governo provvisorio emanate moltissime leggi, colle quali si abolirono i fedecommessi, si soppresse la tortura, si proibirono per sempre i giuochi di azzardo, si dichiararono beni nazionali tutte le Commende di SS. Maurizio, e Lazaro, e quelle di Malta. Si posero all'asta i beni del Clero regolare, e secolare, incaricandosi il Governo di pensar poi al mantenimento degli individui. Si dichiarò ch'essendo uguali i Cittadini non vi fosse religion dominante. Si proibì a' Vescovi di esercitare alcun potere corporale; si dichiarò che i voti Religiosi posteriori al decreto non avrebbero l'assistenza della legge; s'ordinò subito il conio di nuova moneta con impronto Repubblicano.

 

Ora abbiamo notizia che abbiano dato il voto per unirsi alla Rep. Francese, e formarne un dipartimento.

 

Il Gen. Joubert ha ottenuto il suo ritiro, che per ben due volte aveva dimandato.

 

La Sardegna non ha voluto ricevere il fuggiasco despota, ei dovette rifugiarsi in Firenze, ed ora è in Livorno.

 

Il Gen. di divisione Bruneteau Sainte‑Susanne ha preso provvisoriamente il comando dell'Armata d'Italia.

 

Corfù. I Turco‑Russi, o Russo‑Turchi sono padroni di Zante, Cefalonia, e Cerigo, ove hanno esercitato le più alte crudeltà. Corfù sta ben munito, e si ride de' Russo‑Turchi, e de'Turco‑Russi.

 

Lucca. Nella mattina del di 16. Piovoso (4. Feb.) il Gen. di divi­sione Serrurier in nome del Gov. Francese depose in Lucca l'antico governo Aristocratico, e ne stabilì il nuovo democratico provvisorio facendo un direttorio di cinque membri con un segretario; due Consi­gli, uno de' Seniori composto di 24 Cittadini, ed uno de' Giuniori composto di 48; cinque Ministri, uno delle finanze, uno di Giustizia, uno degli affari Esteri, uno dell'Interno, ed uno di Guerra, e Marina. Si decise che i Tribunali Civili, e Criminali rimanessero provvisoria­mente com'erano; e che la costituzione si modellasse provvisoria­mente sulla Costituzione ligure. Si sono ancora siffatte le mensuali provvisioni come siegue.

 

Ad ogni Direttore scudi 30.

Al Segretario Gen. 20.

Ad ogni Ministro 25.

Ad ogni Segretario 18.

Ad ogni Messaggiere 10.

Ad ogni membro de' 2. Consigli 12.

 

Milano 19. Piovoso (7. Feb.). Questo direttorio Esecutivo ha emanato un Decreto col quale dichiara: che le pubblicazioni di matrimonio dovranno esser fatte in avvenire dalle Municipalità respettive de' ,due sposi: a tale effetto si terrà affisso per dieci giorni una tabella ove saranno notati i nomi de' futuri coniugi. Passato questo spazio, e qualora non vi siano ostacoli a norma delle leggi potrà eseguirsi il matrimonio. Non volendo per giusti motivi sottoporsi alla pubblicazione, dovranno due testimonj certificare lo stato libero de' contraenti.

 

Con un universal dispiacere la notte de' 10. agli 1 l. corr. è morto il rinomatiss. Lazzaro Spallanzani cel. naturalista.

 

Il Gen. Massena comanda l'armata Francese nella Rep. Elvetica. I Grigioni non sono peranche uniti nè alla Rep. Elvetica nè alla Cisalpina. Tre sono i partiti fra loro, uno per la Rep. Elvetica, uno per la Cisalpina, uno per l'Imperatore; il primo pare il più forte. Intanto le truppe Austriache coprono buona parte di quel territorio.

 

Roma. Durante l'invasione ferdinandiana ilGoverno si ricoverò in Perugia. Evacuata Roma, vi ritornarono ne' principj di Nevoso. Ill Gen. Championnet che colà si trovava proccurò subito prima di avanzare verso Capua ristabilirvi di buon ordine con varie consecutive, e vigorose leggi, e rimettere in attività tutte le autorità costituite. Ora il governo si occupa tutto in ristabilire una col buon ordine anche le sue forze militari. A 27. Piovoso (15 Feb.). Si eseguì una bella, e magnifica festa nazionale per celebrare l'Epoca felice della proclamazione della Libertà Romana.

 

Funeste conseguenze dell'invasione ha sofferto anch'esso nel suo territorio dalle forti insurgenze, che si davan la mano colle nostre, e che anche sono state contemporaneamente battute.

 

Il Gen. Grabowski comand. le truppe Romane scrive dal qu. Gen. di Terni in data de' 2 Ventoso al Ministro della Giustizia, che tutta la riva dritta della Nera è affatto sgombra dagli assassini; che la strada da Spoleto a Temi è libera. Non si può assolutamente credere, egli dice, che questa sia un insurrezione di popolo, nè di contadini, ma di briganti soldati, e partitanti dell'ex re di Napoli, i quali hanno invaso questo nostro paese; e de' fanatici, e de' preti hanno profittato di questa occasione per indurre i cittadini ad unirsi a loro. D'altronde questo popolo del Clitunno è naturalmente buono, e pacifico e rientrerà facilmente nel dovere. Oggi noi marceremo avanti da tutte le parti verso Rieti per liberare questa città ch'è ancora bloccata.

 

Nella Stamperia Flautina a S. Giuseppe si è pubblicata la celebre Costituzione della Repubblica Francese dell'anno 1795. in idioma Francese, ed Italiano. Questo Codice dell'Umanità, e della ragione è stato il modello delle altre Repubbliche Italiane, che hanno formato le particolari Costituzioni, e lo sarà ancora della Repubblica Napoletana. Avendosi dunque la Costituzione Francese per le mani è lo stesso, che averle tutte. Le basi di giustizia sulle quali è fondata sono la libertà, e l'eguaglianza, e deve perciò prosperare ogni nazione che l'adotterà. Chiunque voglia farne acquisto potrà dirigersi alla suddetta Stamperia, ed alle Librerie del Cittadino Stasi dirimpetto la Chiesa di S. Gregorio Armeno, ove si trova vendibile al discreto prezzo di grana venti, non ostante, che sia in due lingue, e di sufficiente volume.

 

 

Foglio di Supplemento.

 

Siccome questo foglio ha l'obbligo di render conto di tutte le operazioni, e disposizioni del Governo cosi avremmo dovuto inserire le leggi organiche dei particolari Burò di ciascun Comitato. Di fatti le abbiam tenute stampate fin dalla loro promulgazione, ma parte per le altre più interessanti, che si son affollate, parte perché attendevamo quelle del Comitato di Legislazione, abbiamo differito lo inserirle, sappiam ora che il Comitato di Legislazione non ha Burò come quello, che non ispedisce ordini; diamo dunque le suddette leggi organiche in un foglio supplementario, aggiungendovi le altre due concernenti le facoltà dipartimentali, e le facoltà delle Municipalità.

 

Comitato Centrale.

 

Il Comitato Centrale d'esecuzione ordina ciò che siegue per l'organizzazione de'suoi Burò.

 

Art. 1. Vi sarà sotto la direzione del Segretario Generale un Segretariato composto di quattro Capi di Burò, il cui travaglio sarà diviso nel modo qui sotto spiegato.

 

Art. 2. Uno de'Capi di Burò dovrà ricevere tutte le lettere, scritture, reclami, indrizzi, tutti i progetti, e memorie mandate al Governo, e tener nota da una parte delle dimande particolari per esaminarle, e farvi giustizia, e dall'altra degli oggetti di utile generale, che meritano prendersi in considerazione, per metterne il rapporto succinto sotto gli occhi del Governo. Il capo di Burò avrà presso di sé un Commesso, ed uno Spedizioniere.

 

Art. 3. Un secondo Capo di Burò sarà incaricato di spedire tutte le lettere, risposte del Governo Provvisorìo alle autorità costituite, o a' Cittadini, come anche tutti gli ordini, decreti, e proclami. Egli avrà presso di sé due Spedizionieri.

 

Art. 4. Il terzo Capo di Burò avrà l'incarico della redazione degli ordini, e decreti, o proclami del Governo, e della loro traduzione, e si concerterà con i Capi di Burò, incaricati delle spedizioni, e della correzione della stampa, affin di non esservi errori nell'impressione, pubblicazione, ed invio delle lettere, ordini, e decreti. Questo Capo di Burò avrà presso di lui due Commessi redattori, e due Scribenti.

 

Art. 5. Il quarto Capo di Burò terrà i registri del Governo, dove saranno trascritti, tutt' i suoi Atti, i Processi verbali delle sue sedute, ed il registro fatto doppio sarà veduto, e cifrato nella fine d'ogni seduta dal Presidente, e dal Secretario Generale. Egli avrà due spedizionieri destinati a questo effetto, e di attinenza a questo Burò.

 

Art. 6. Vi saranno finalmente due primi Commessi presso del Se­cretario Generale, uno italiano, e l'altro Francese per iscrivere gli atti del Governo nelle due lingue, e conservare tutti i decreti del Generale i n Capo, e tutte le carte importanti, che non saranno mandate negli altri Burò.

 

Art. 7. Vi sarà un sol Portiere, e due giovani di Burò per servizio del Comitato.

 

Art. 8. Il Comitato centrale darà pubblica udienza ogni giorno dalle ore otto della mattina fino alle dieci, e dalle dieci in poi aprirà la sua seduta particolare.

 

Art. 9. Quando il Comitato centrale sarà riunito in seduta particolare, nessuno potrà interrompere i suoi lavori, ma vi sarà uno de' Capi di Burò incaricato di ricevere, e di ascoltare quelli, che dovranno presentar dimande, o reclami al Governo, e terrà nota delle dimande, che saranno state fatte.

 

Comitato dell'intemo.

 

 

Art. 1. Il Comitato dell'interno sarà subito messo in attività.

 

Art. 2. Egli è diviso in un Segretariato e tre Burò.

 

I. Il primo Burò avrà per oggetto di organizzare, ed invigilare sulle autorità costituite.

 

Il. Il secondo, tutti gli stabilimenti relativi al Commercio, alle sussistenze, a' soccorsi, ed a' travagli publici.

 

III. Il terzo riguarda tutte le istituzioni, che hanno rapporto alle scienze ed alle arti.

 

Art. 3. Il Secretario scrive, ed esamina tutte le carte, suppliche, petizioni, e reclamazioni de'Cittadini, e ne fa la distribuzione per tutti i Burò secondo la loro natura, ed il loro oggetto. Esso è sotto la vigilanza del Presidente.

 

Art. 4. Egli è incaricato ancora delle spedizioni di tutti gli ordini, decisioni, e risposte del Comitato a tutte le autorità costituite, ed a tutti i cittadini.

 

Art. 5. La prima divisione e incaricata di far procedere all'elezione de' membri delle autorità costituite ne' diversi dipartimenti, e nelle Comuni, secondo i principj, che saranno stabiliti dalla legge; di tener registro delle loro elezioni, ed essere in corrispondenza con essi su tutto ciò, che riguarda la loro amministrazione.

 

Art. 6. Il Burò della prima divisione è composto di un Capo di divisione, e tre Commessi; uno per le amministrazioni dé dipartimenti, un altro per le Municipalità, ed il terzo per le Comuni.

 

Art. 7. Il Burò della seconda divisione è composto di un capo di divisione, e tre Commessi.

 

Art. 8. Il Burò della terza divisione è composto di un capo di divisione, e sei Commessi; il primo per le scuole, e per tutti gli stabilimenti d'educazione. Il secondo per gli Ospedali, case di pietà, e travagli publici; il terzo per i Teatri. Il quarto per i Musei, e tutti i monumenti delle arti; Il quinto per le Poste, ed il sesto per lo Clero.

 

Questo Burò avrà ancora tre spedizionieri.

 

Art. 9. In ogni Burò vi sarà un giovane di Burò, ed un sol portiere per lo servizio del Comitato.

 

Art. 10. Sarà messa a disposizione del Comitato una somma di ducati duemila al mese per lo mantenimento degl'impiegati, e per le spese de'Burò.

 

Comitato di Finanze.

 

Art. 1. Il Comitato delle Finanze sarà subito messo in attività.

 

Art. 2. Egli è composto di un Segretariato, e di tre Sezioni, cioè:

 

Il Segretariato.

 

La prima Sezione concernente le proprietà nazionali mobili ed immobili.

 

La seconda Sezione per le contribuzioni dirette, risultanti da' fondi dell'industria, e del testatico.

 

E la terza Sezione riguarda le contribuzioni indirette risultanti dalle dogane, e dalle consumazioni.

 

Art. 3. Ognuna di queste tre Sezioni è divisa in due Burò, l'uno per l'arretrato de' conti, relativo al suo ripartimento, l'altro per lo corrente, e l'introito de'danari nelle casse pubbliche.

 

Art. 4. Il Segretariato sarà composto di un Segretario, e di tre Commessi. Sarà incaricato di ricevere, leggere, ed esaminare tutte le scritture, documenti, petizioni, reclami indirizzati al Comitato; di farne la distribuzione a'differenti Burò, secondo la natura degli oggetti, e di spedire gli ordini, decisioni, e risposte decretate dal Comitato.

 

Art. 5. La Sezione delle proprietà nazionali mobili ed immobili è composta di due Burò, cioè quello dell'arretrato, e quello del corrente.

 

Art. 6: Il primo Burò è incaricato di prendere le informazioni e di tenere registro di tutte le proprietà mobili, ed immobili della Nazione; di regolare, liquidare, e diffinire i conti dell'introito, ed esito con tutti gli Agenti dell'antico governo, ed appaltatori delle suddette proprietà: di far introitare nelle casse i denari dell'arretrato: di far mettere i suggelli sopra tutto ciò che ne sarà suscettibile, facendone prima Inventario: d'installare le nuove autorità dell'amministrazione di tali beni dopo il rendimento de' conti; e di preparare, e regolare le forme della nuova amministrazione, e della contabilità, per farne rapporto all'Assemblea de'Rappresentanti del Popolo.

 

Art. 7. Il secondo Burò è incaricato d'invigilare sull'introito de' danari provenienti dalle proprietà nazionali, ed immessi nelle casse pubbliche, e della corrispondenza con le autorità nuovamente stabilite dopo le abolizioni delle antiche.

 

Art. 8. Le Sezioni delle contribuzioni dirette, ed indirette sono parimente divise ciascuna in due Burò, i cui incarichi per i rami rispettivi sono i medesimi di quelli fissati dagli articoli 6., e 7. per la Sezione delle proprietà nazionali.

 

Art. 9. Ciascun Burò sarà composto di un capo di Burò. Vi sarà un solo Portiere per lo servizio del Comitato.

 

Art. 10. Il locale del Comitato sarà distribuito in modo, che vi sia un appartamento per lo Presidente, stabilito di permanenza in virtù della legge del 6. Piovoso, un appartamento per lo Segretario, che risiederà abitualmente in esso: una sala per le deliberazioni del Comi­tato, un Burò composto di due locali, e per ciascuna delle sezioni una camera per lo Deputato incaricato della divisione, e quattro locali per ogni Burò.

 

Art. 11. Si metterà a disposizione del Comitato di Finanze la somma di duc. duemila per ogni mese, il di cui uso verrà dal medesimo giustificato.

 

Comitato di Polizia Generale.

 

Art. 1. Il Comitato di polizia generale sarà posto al momento in attività.


 

Art. 2. diviso in sei Burò, cioè:

 

1. Segreteria.

 

2. Sicurezza pubblica.

 

3. Polizia degli stranieri, e de'passaporti.

 

4. Tribunali civili.

 

5. Prigioni, e case di correzione.

 

6. Spedizione degli affari criminali.

Art. 3. Ciascun Burò è composto di un capo di divisione, d'un e

 

Primo commesso, di due spedizionieri, e di due aiutanti di Burò; vi sarà poi un sol portiere di tutto il Comitato.

 

Art. 4. Il Locale del Comitato sarà diviso in modo che vi sia unappartamento per lo Presidente, stabilito permanente in forza della Legge del dì 6 Piovoso, ed un appartamento per lo Segretario, che vi risiederà continuamente: una sala per le deliberazioni del Comitato: un Burò per la segreteria, composto di due Locali, ed un burò per ciascuna delle divisioni: una camera per lo Deputato incaricato a dirigerla e tre altri burò.­

 

Art. 5. Il Segretario riceve, ed esamina tutte le carte, dimande, petizioni, e reclami de' Cittadini: ne fa la distribuzione a tutt'i burò, secondo la natura degli affari: il Presidente invigila sopra di esso per la esecuzione.

Art. 6. E' incaricato inoltre della spedizione di tutti gli ordini, deci­sioni e risposte del comitato a tutte le autorità costituite, ed a tutt'i Cittadini.

 

 

Art. 7. La divisione della sicurezza pubblica è incaricata della persone, e sopra i luoghi pubblici: dell'indrizzo degli agenti necessarj per prendere le notizie sopra ogni cosa, che interessa il buon ordine, e la tranquillità: come anche della corrispondenza colle autorità costituite per tutto ciò che riguarda su i suoi diversi oggetti.

 

Art. 8. La divisione della polizia per gli stranieri, e pe' passaporti è incaricata di tutto ciò che ri guarda gli stranieri, ch'entrano, che dmorano nella Repubblica, o che n'escano: di prender conto de'motivi del lor viaggio, e del lor soggiorno, e della corrispondenza con tutte le autorità stabilite per le differenti parti dell'Amministrazione: di prender conto, e conservar registro di tutti i passaporti, il di cui notamento dovrà esserle rimesso dalle diverse municipalità.­

 

Art. 9. La divisione de'Tribunali civili è incaricata dell'organizzazione de'giudici di pace, e de'tribunali civili, e d'invigilare sopra d'essi, come anche di fissare i loro rispettivi limiti

 

Art. 10. La divisione delle prigioni, e delle case di correzione è incaricata di tutto ciò che concerne le persone, ed il locale di tali case, e prigioni; dee tener lo stato di tutt' i detenuti, e de' motivi di lor detenzione dall'epoca in cui sono stati arrestati, come anche d'invigilare per i cibi, e per tutta la lor sussistenza, e sulla conservazione, e riattazione delle prigioni, e delle case.

 

Art. 11. La divisione de' tribunali criminali avrà la corrispondenza con sì fatti Tribunali, ed invigilerà a tutto ciò, che ha rapporto a reprimere i delitti, ed applicarvi le pene.

 

Art. 12. Sarà destinata a disposizione del Comitato di polizia la somma di ducati due mila al mese, del cui impiego renderà conto giustificativo.

 

Comitato Militare.

 

Art. 1. Il Comitato militare sarà subito posto in attività.

 

Art. 2. Egli è diviso in un Secretariato, e tre Sezioni cioè il Secretariato.

 

Prima Sezione, L'Incaricato dell'armata di Terra.

 

Seconda Sezione, L'Incaricato dell'armata di Mare.

 

La Terza, Il materiale, e la Contabilità dell'uno, e dell'altro.

 

Art. 3. Il Secretariato è composto di un Segretario, e quattro Commessi. Egli è incaricato di ricevere, e di esaminare tutte le Carte, qualunque siano, memorie, suppliche, petizioni, reclamazioni indrizzate al Comitato militare, perfarne la ripartizione, e rimetterle alle differenti Sezioni, e ne'Burò qui sotto designati; Egli è incaricato ancora della spedizione di tutti gli ordini, decisioni, e risposte del Comitato a tutte l'autorità costituite, ed a tutti i Cittadini. Questo Secretariato è sotto la direzione del Presidente.

 

Art. 4. La prima Sezione è divisa in tre Burò, cioè quello delle nomine, quello dell'organizzazione de'Corpi, e quello delle loro operazioni.

 

Art. 5. La divisione ordinata nell'articolo precedente s'applica alla seconda Sezione per l'armata di Mare.

 

Art. 6. La terza Sezione è divisa in quattro burò; il primo delle sussistenze; il secondo delle armi, vestiari, ed equipaggio; il terzo de' quartieri, e fortificazioni; il quarto de fondi, e Contabilità.

 

Art. 7. Il Burò delle nomine della prima Sezione (quella, Cioè, Incaricata dell'armata di Terra) è incombensato di presentare tutti i Capi, ed Ufficiali delle truppe di terra di tutte le armi, de' riassunti de' rapporti relativi a'titoli, ed a'motivi degli avvanzamenti, e de' progetti de'Decreti in questo genere, per sottometterli all'assemblea de rappresentanti del Popolo. Egli è composto di un Capo di Burò.

 

Art. 8. Il precedente articolo s'applica egualmente al primo Burò della seconda Sezione.

 

Art, 9. Al secondo Burò appartiene il travaglio relativo all'organizzamento della forza armata; alla formazione, e denominazione de' battaglioni, e differenti Corpi, ai loro Uniformi, ed alle loro discipline. Egli è composto di un Capo, di due Commessi, e di un giovane di Burò.

 

Art. 10. La medesima organizzazione descritta negli articoli precedenti ha luogo per lo secondo Burò della seconda sezione.

 

Art. 11. Al terzo Burò appartiene il travaglio relativo alle marce, e stazioni delle truppe, a'cambiamenti di guarnigione: tiene registro dello stato di situazione di tutti i Corpi, e di tutti i loro movimenti. Egli è composto di un Capo, di quattro Commessi, e di un Giovane di Burò.

 

Art. 12. Il terzo Burò della seconda sezione è organizzato secondo il modo prescritto nell'articolo precedente.

 

Art. 13. Il primo Burò della terza sezione è incaricato delle compre, della distribuzione, e della vigilanza su tutti gli oggetti di sussistenza, e d'approvvisionamento militare, de'viveri, e foraggi dell'armata di terra, e di mare. Egli riceve tutte le proposte, stipula tutte le convenzioni per gli assienti, e presenta rapporti all'approvazione del Comitato Centrale.

 

Art. 14. Egli è composto di quattro Capi; uno per la parte de'viveri, pane, e carne; l'altro per i liquidi, un altro per i foraggi, e l'ultimo per gli oggetti de'medicamenti, e spezierie per gli Ospedali militari; Il Capo della prima parte ha presso di se tre Commessi, e ciascun Commesso due Spedizionieri, i Capi delle tre altre parti hanno due Commessi, quattro Spedizionieri, ed un giovane di Burò.

 

Art. 15. Il secondo Burò della terza sezione è incaricato della compra, della distribuzione, e della conservazione di tutti gli oggetti' di armamento, di vestiario, equipaggio, e finimenti di cavalli. Egli è composto di tre Capi, de' quali uno per ciascuna di queste tre parti avranno presso di se tre Commessi, due Spedizionieri, ed un giovane di Burò.

 

Art. 16. Il terzo Burò è incaricato del mantenimento, e della riattazione degli Edificj destinati per l'alloggio delle truppe, Quartieri, Corpi di guardia, Castelli, Ospedali Militari, Porti, ed Arsenali. Egli è composto di un Capo, di cinque Commessi, di sei Spedizionieri, e di un giovane di Burò.

 

Art. 17. Al quarto Burò appartiene la cura di regolare, e far contribuire nelle Casse pubbliche i prodotti de' fondi destinati al soldo, e mantenimento della truppa, d'invigilare agl'impieghi, di regolare la contabilità de'Corpi, e di fare restituire gli effetti, ed il denaro di tutti i Corpi di terra, e di mare, che si trovano soppressi per l'organizzazione del nuovo governo. Egli è composto di due Capi, de' quali uno per lo passato, e l'altro per lo corrente, avendo ciascuno tre Commessi, quattro Spedizionieri, ed un giovane di Burò. Vi sarà un sol Portiere, per lo servizio del Comitato.

 

Art. 18. Il Locale del Comitato sarà diviso in maniera, che vi sia un appartamento per lo Presidente, stabilito in permanenza per la legge de'9. Piovoso. Un appartamento per lo Secretario, perché risiederà ivi abitualmente; una Sala per le deliberazioni del Comitato, un burò per lo Secretariato composto di due Camere, e per ciascuna delle Sezioni, una Camera per lo Deputato incaricato della direzione, e quattro Camere per ciascun burò.

 

Art. 19. E' messa alla disposizione del Comitato militare una somma di sei mila docati al mese per lo pagamento degli Impiegati, e spese di burò.

 

Napoli 10. Piovoso anno 7.

 

Laubert Presidente ‑ Julien Segretario generale.

 

Approvato dal Generale in Capite

CHAMPIONNET

 

 

Legge concernente la facoltà delle Municipalità e de'limiti

della di loro giurisdizione.

 

21. Piovoso, anno VII. Repubblicano.

 

CHAMPIONNET Generale in Capo dell'Annata di Napoli.

 

Considerando che l'azione del governo non può aver forza ed attività che mediante soccorso delle autorità Locali, ch'essendo presenti da per tutto, e sparse sopra tutta la superficie della Repubblica s'occupano di tutti gi'interessi generali, amministrano tutte le proprietà Nazionali, invigilano su tutti gli agenti, ripartiscono tutte le contribuzioni, ne garantiscono il pagamento, e ne procurano l'introito nelle pubbliche casse, diriggono il movimento della forza sedentaria, e prevengono tutt' i disordini, e tutte le agitazioni contrarie alle Leggi, e pericolose per la pubblica tranquillità mediante una polizia ferma ed attiva; Ordina ciò che siegue.

 

 

Art. 1. Le Amministrazioni Municipali saranno subito messe in attività.

 

Art. 2. Vi saranno sei Rioni nella Città di Napoli, e ciascun Rione avrà una Municipalità.

 

Art. 3. Sarà in oltre formato nella Città di Napoli un Comitato Centrale composto di tre Cittadini; egli sarà incaricato di tutti gli oggetti di amministrazione pubblica indivisibili per lor natura, quali sono le sussistenze, la polizia l'alloggio delle truppe il mantenimento delle strade, delle fontane, e di tutt' i pubblici stabilimenti.

 

Art. 4. Sarà stabilita una municipalità in tutte le Città, che avranno una popolazione di dieci mila anime.

 

Art. 5. Le Municipalità delle Città, che hanno una popolazione di dieci mila anime, o al di sopra, sono composte di sette membri.

 

Art. 6. Vi sarà in ciascun cantone un'amministrazione Municipale.

 

Art. 7. Sarà essa composta d'un Presidente, e di tanti Municipali, quanti sono i Comuni.

 

Art. 8. Sarà di più nominato in ciascun Comune un aggiunto all' Uffiziale Municipale.

 

Art. 9. Tutt' i luoghi, de' quali la popolazione non eccede il numero di cento abitanti, saranno riuniti ai luoghi più vicini per far insieme un solo e medesimo Comune.

 

Art. 10. Vi saranno in ciascuna Municipalità un Commissario del Governo, ed un Segretario.

 

Art. 11. Il Segretario è nominato dalla Municipalità, ed il Commissario dal governo.

 

Art. 12. Non può alcuno esser Municipale, o aggiunto d'un Comune, in cui non abbia il suo Domicilio.

 

Art. 13. Le amministrazioni Municipali sono incaricate del riparto di tutte le Contribuzioni dirette nell'estensione del loro distretto, e di tutti gl'interessi particolari del lor Comune relativi all'Amministrazione.

 

Art. 14. La legge delega loro la vigilanza su tutte le rendite publiche, e le proprietà nazionali, la cura della sicurezza e tranquillità publica, l'organizzazione, e la direzione della forza Nazionale sedentaria, la vigilanza su gli agenti della contribuzione indiretta, l'ispezione su tutti gli stabilimenti Nazionali relativi alle scienze, alle arti, ed al Commercio la vigilanza su le case di educazione, e di pubblici soccorsi.

 

Art. 15. Le Municipalità delle Città, che hanno diecimila anime, e di più, si riuniscono tutt' i giorni ad ore fisse.

 

Art. 16. Le Municipalità de' Cantoni si riuniscono una volta per settimana ne' giorni, che non sono di lavoro.

 

Art. 17. Ciascun Municipale, o aggiunto esercita nel suo Comune sotto la dipendenza della Municipalità le funzioni attribuite al'Amministrazione Municipale, eccetto il riparto delle imposizioni, che non può essere altrimenti fatto, che in Assemblea.

 

Art. 18. Le deliberazioni delle Municipalità sono prese alla maggiorità de' voti; il Commissario del governo presso le municipalità è incaricato dell'esecuzione delle deliberazioni, e della corrispondenza.

 

Art. 19. Le Municipalità non corrispondono, che colle amministrazioni dipartimentali, eccetto ne' casi d'urgenza; ed allorché devono esse indirizzare delle lagnanze al governo su le autorità superiori.

 

Art. 20. Le deliberazioni delle Municipalità si scrivono, e registrano; il Segretario della Municipalità n'è risponsabile.

 

Art. 21. Le Municipalità fanno pubblicare, ed affiggere le leggi, e gli ordini, che ricevono dalle autorità Superiori. li Commissario dei governo n'è risponsabile.

 

Art. 22. Tengono un registro, in cui i titoli di tutte le leggi, e gli oggetti degli ordini ricevuti sono scritti.

 

Art. 23. Il Commissario dei governo dà avviso in iscritto all'amministrazione dipartimentale una volta ogni dieci giorni, delle leggi, e degli ordini ricevuti.

 

Art. 24. Rende egualmente un Conto Sommario di tutte le operazioni, e deliberazioni della municipalità.

 

Art. 25. L' abito degl' Uffiziali Municipali, e l'onorario degli agenti impiegati presso la Municipalità saranno fissati con una Legge particolare.

 

Art. 26. Il Comitato Centrale è incaricato della esecuzione dei presente Decreto, che sarà pubblicato, ed affisso in tutti i Comuni.

 

Legge concernente le facoltà delle Amministrazioni Dipartimentali,

e de'limiti della di loro Giuridizione.

 

21. Piovoso, anno VII. Repubblicano.

 

CHAMPIONNET Generale in Capo dell'Armata di Napoli.

 

Considerando, che le dilazioni necessarie, per ridurre, discutere, e presentare all'accettazione del corpo legislativo la Costituzione Repubblicana, il di cui lavoro è stato affidato al Comitato di Legislazione, non permettono di aspettare lo stabilimento del Governo Costituzionale per istabilire le Autorità amministrative; destinate a ripartire le contribuzioni, e ad invigliare su l'incasso, e l'impiego del pubblico denaro.

 

Che vi sarebbe un pericolo troppo grande a dare alle antiche autorità l'esazione delle contribuzioni pubbliche, la cura ella polizia generale, e lo stabilimento delle Costituzioni Repubblicane, ordina ciò che siegue.

 

Art. 1. Le amministrazioni dipartimentali saranno messe subito in attività.

 

Art. 2. Esse saranno composte di tre Amministratori, e di un Commissario del Governo.

 

Art. 3. Le funzioni degli Amministratori, e del Commissario non cesseranno pria dello stabilimento del Governo Costituzionale.

 

Art. 4. Le Amministrazioni dipartimentali sono incaricate dell'amministrazione delle proprietà nazionali, delle distribuzioni di tutte le contribuzioni dirette, d'invigilare sopra tutte quelle, che siano indirette, e di far versare nelle Casse Nazionali tutto il denaro proveniente dalle pubbliche entrate.

 

Art. 5. Esse vegliano alla sicurezza, ed alla tranquillità pubblica in tutta l'estensione del loro territorio, e sono incaricate dello stabilimento, e della direzione della forza Nazionale sedentaria, e non pagata.

 

Art. 6. Sotto il nome di proprietà Nazionali sono comprese le strade, le poste, tutti gli stabilimenti pubblici relativi al commercio, alle arti, alle scienze, all'educazione, al sollievo dell'umanità, e tutte le proprietà pubbliche appartenenti alla Corona, ed al Fisco, come ancora quelle, che derivano da tutte le soppresse corporazioni.

 

Art. 7. Appartiene alle Amministrazioni dipartimentali il diritto di provvedere al di loro mantenimento, ed alla di loro conservazione; esse faranno coltivare, o affittare i beni, che loro appartengano, invigilino su l'impiego del denaro, che ne deriva, e su la condotta delle persone, che lo amministrano.

 

Art. 8. Le Amministrazioni centrali non fanno la distribuzione della contribuzione diretta, che fra li Comuni del loro distretto; appartiene alle autorità locali quella da farsi fra i particolari in proporzione delle loro facoltà.

 

Art. 9. Esse vegliano affinché il denaro entri nelle casse pubbliche all' epoche marcate, ed applicano alli Comuni, ed ai particolari le pene pronunziate dalle leggi contro quei, che ritardano i pagamenti.

 

Art. 10. La contribuzione indiretta, ch'è il prodotto delle imposizioni sopra il consumo, o sopra l'entrata e sortita delle mercanzie, non è dell'ingerenza delle amministrazioni dipartimentali, che sotto il rap­porto d'invigilare sulle persone, che sono destinate ad amministrarla,ed a riceverne il prodotto.

 

Art. 11. Denunziano al Governo le frodi, che si commettono, le negligenze, che nocciono al ricupero del denaro, le vessazioni ed angustie commesse contro i particolari; possono puranche verificare lo stato delle Casse, ed i registri.

 

Art. 12. Non possono né sospendere, né dimettere gli agenti delle contribuzioni indirette sotto qualunque siasi pretesto.

 

Art. 13. Possono nominare degli agenti ne' cantoni per l'ammini­strazione delle proprietà Nazionali, ma non possono dispensarli dalla vigilanza, e dall'ispezione delle autorità Municipali, che dalla legge saranno stabilite.

 

Art. 14. L'amministrazione dipartimentale nomina tutti i mesi il suo Presidente; tutte le deliberazioni si prendono alla pluralità de' voti.

 

Art. 15. L'amministrazione non può deliberare senza la presenza di due de' suoi membri.

 

Art. 16. Il Commissario del Governo non ha voce deliberativa, ma assiste a tutte le deliberazioni, è sua cura, che siano inserite con esat­tezza ne' registri, e che siano eseguite, e trasmette all'Amministra­zione tutte le leggi, tutti gli ordini dei Governo, e tutte le decisioni del Comitato.

 

Art. 17. Ha il diritto di domandarne l'esecuzione, e di vigilare, ac­ciò la medesima sia pronta ed attiva; è incaricato della corrispondenza dell'Amministrazione col Governo, e di quella del Governo coll'Am­ministrazione.

 

Art. 18. L'Amministrazione dipartimentale nomina il suo Segretario, e tutti gi'impiegati de' suoi burò.

 

Art. 19. Il Segretario dell'Amministrazione è presente a tutte le deliberazioni, le compila, e le trascrive ne' registri.

 

Art. 20. Firma col Presidente tutte le spedizioni degli atti dell'Amministrazione.

 

Art. 21. Le Amministrazioni dipartimentali non possono deliber­are che in comune, ma gli Amministratori possono dividersi le cure, ed il lavoro della corrispondenza, e dell'esecuzione.

 

Art. 22. Le Amministrazioni non possono stabilire, che cinque burò, quello del Segretariato, quello delle proprietà Nazionali, quello delle contribuzioni dirette, quello delle contribuzioni indirette, e quello della polizia.

 

Art. 23. Esse non possono stabilire in ciascun burò più d'un capo, e di tre commessi.



Art. 24. L'onorario degli Amministratori è di cinquecento ducati l'anno, quello dei Commissario di seicento, quello del Segretario eguale a quello degli Amministratori.

 

Art. 25. I capi dei burò hanno un onorario, di 450. ducati l'anno, ed i Commessi di 300.

 

Art. 26. Le amministrazioni hanno a lor disposizione una somma annua di tremila ducati per le spese dei burò, rifazioni della casa destinata al lor stabilimento, pel fuoco, lumi, carta, domestici, e portiere, ed altre spese non previste.

 

Art. 27. Il Comitato Generale è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà stampato, pubblicato, ed affisso.

 

Championnet

 

 

 

 

 

 

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